Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22267 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19991/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ROLLER VIAGGI SRL, in persona del liquidatore e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI

PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato ULISSE COREA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO PIGNATONE,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1890/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO del 16/04/2015, depositata il 07/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa a diniego di rimborso Iva dell’anno di imposta 2009, con il primo motivo di ricorso – rubricato “art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 132 c..p.c. – Difetto di motivazione” l’Agenzia delle Entrate deduce che la sentenza impugnata sarebbe “frutto dell’evidente violazione e falsa applicazione delle disposizioni normative disciplinanti le società non operative”, per “omessa motivazione in ragione della mancata indicazione dei documenti dai quali il giudice di secondo grado sembra aver desunto la dimostrazione circa l’effettivo inizio dell’attività”.

2. Con il secondo mezzo – rubricato “art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione art. 115 c.p.c.” – censura la sentenza anche parte in cui “ha ritenuto che la mancata contestazione dell’Agenzia può fare ritenere dimostrato quanto ha documentato la contribuente sui tepidi inizio dell’attivit'”, quando invece “siffatta circostanza non poteva ritenersi pacifica”.

3. Entrambi i motivi non meritano accoglimento: il primo, perchè a ben vedere la censura non integra affatto un’ipotesi di nullità della sentenza per mancanza della motivazione, la quale infatti risulta congrua e sufficiente; il secondo, perchè il ricorrente non coglie l’effettiva ratio decidendi contenuta nella specifica statuizione censurata, ove il riferimento alla mancata contestazione da parte dell’Agenzia accompagna il rilievo, da ritenersi preminente, che dell’inizio dell’attività la contribuente avrebbe dato piena prova documentale.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del presente giudizio; non sussistono invece i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poichè a favore della amministrazione ricorrente opera il meccanismo di prenotazione a debito (v. Cass. s.u. n. 9338/14; Cass. sez. 4-L, n. 1778/16 e 6-T n. 18893/16).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Ila rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5.600,00 ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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