Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22266 del 13/09/2018

Cassazione civile sez. III, 13/09/2018, (ud. 09/04/2018, dep. 13/09/2018), n.22266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22572-2015 proposto da:

ASSOCIAZIONE MAIEUSIS COMUNITA’ LAVORO PERSONA, MAIEUSIS OPERATORI,

entrambe in persona del legale rappresentante p.t. dott.

C.I., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43,

presso lo studio dell’avvocato ENNIO MARIA CICCONI, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONICA CURCURUTO

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.S., elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE N 34, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI RABACCHI, che la rappresenta e difende giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2006/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/04/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. MISTRI CORRADO, che ha concluso

chiedendo, una volta accertata l’ammissibilità del ricorso per

essere stata conferita la relativa procura speciale da parte del

soggetto legittimato, il rigetto del gravame, stante la sua

infondatezza.

PQM.

Vedi Provvedimento Allegato.

Fatto

RILEVATO

che:

R.S. e la madre Ca.Ma.Te., nell’ottobre del 1990, convenivano davanti al Tribunale di Roma l’Associazione Professionale “Maieusis Operatori – Studio di assistenza, consulenza e psidoterapia”, per ottenere – sul presupposto di una sua responsabilità contrattuale ed extracontrattuale – il risarcimento dei danni conseguiti alla caduta della R., avvenuta il (OMISSIS), dalla finestra della camera del centro, gestito dalla convenuta, dove si trovava ricoverata.

A seguito dell’eccezione della convenuta circa la stipulazione per il ricovero di un contratto fra la Ca. e l’Associazione Maieusis “Comunità di Lavoro per la Realizzazione della Persona”, veniva chiamata in causa dalla medesima tale associazione, nei cui confronti le attrici estendevano la loro domanda. A sua volta la terza chiamata evocava in giudizio, in garanzia, la sua assicuratrice s.p.a. Phenix Soleil.

Istruita la causa con prove testimoniali ed una consulenza tecnica, il Tribunale, con sentenza dell’aprile 1998, accoglieva la domanda della R., riconoscendo la concorrente responsabilità a titolo contrattuale ed extracontrattuale di entrambe le associazioni, condannandole al risarcimento del danno. Rigettava la domanda della Ca. ed accoglieva, altresì, la domanda di garanzia verso l’assicuratrice.

La sentenza veniva appellata dall’Associazione Maieusis “Comunità di Lavoro per la Realizzazione della Persona” ed all’appello resistevano la R., la s.p.a. Phenix Soleil, frattanto trasformatasi in Gan Italia s.p.a, nonchè la Ca.. L’associazione e la società assicuratrice proponevano appello incidentale. Separato appello veniva proposto dalla “Associazione Professionale “Maieusis Operatori-Studio di assistenza, consulenza e psicoterapia” e nel relativo giudizio resistevano la R., la Ca. e la Gan Italia.

Riuniti gli appelli, la Corte d’Appello di Roma disponeva una seconda consulenza tecnica d’ufficio ed all’esito, con sentenza del 27 settembre 2005, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda della R. nei confronti di entrambe le associazioni appellanti, “annullando” in conseguenza la condanna a carico della società assicuratrice, rilevando che la sentenza del Tribunale aveva ritenuto che la situazione della R., affetta da epilessia e da disturbi psicologici e comportamentali, imponeva alla struttura (di pertinenza della Maieusis Comunità) ed agli psicoterapeuti (riconducibili alla Maieusis Operatori), cui la giovane era stata affidata in forza di un contratto di ricovero, un obbligo di sorveglianza che non era stato rispettato. La giovane era stata lasciata sola in una stanza sita al terzo piano dell’edificio presso cui trovavasi ricoverata, e poichè era caduta dalla finestra, quale che fosse stata la causa della caduta (crisi epilettica o gesto auto lesivo), era ravvisabile colpa delle convenute, per mancata adozione delle cautele necessarie; in secondo luogo, le appellanti principali avevano sostenuto che le prestazioni rese dalla struttura escludevano il ricovero di persone incapaci o comunque portatrici di comportamenti o manifestazioni pericolose, incompatibili con la vita di comunità e con la finalità di recupero del paziente tramite metodi di controllo e di assistenza non coercitivi, donde, oltre all’ordinaria assistenza sanitaria, non era necessaria l’adozione di cautele del tutto particolari o di sistemi di continua sorveglianza, non necessari in relazione alla patologie della R., sì che l’evento era da ricondurre ad un estemporaneo e del tutto imprevedibile gesto di autolesionismo; la Corte aveva disposto una nuova c.t.u. intesa a descrivere le condizioni di salute della medesima all’ingresso nella struttura nell'(OMISSIS) e fino alla data della caduta, avvenuta il successivo (OMISSIS), nonchè ad indicare l’esistenza di elementi che avrebbero dovuto indurre le convenute ad adottare particolari cautele ed una sorveglianza continua; la c.t.u, pur avendo rilevato nella R. un rilevante deficit intellettivo e culturale, nonchè l’esistenza di due patologie, epilessia ed isteria (quest’ultima manifestasi anche con l’episodio dell'(OMISSIS)), con sindrome comiziale e la necessità di un’assistenza sanitaria ordinaria, non ha ravvisato l’esistenza di elementi atti a giustificare l’adozione di sistemi di sorveglianza continuativi; in particolare, il c.t.u è pervenuto a tali conclusioni con riguardo alla sindrome comiziale, dopo aver dato atto che teoricamente l’evento della caduta si sarebbe potuto verificare per crisi comiziali parziali complesse con automatismi motori particolarmente elaborati e determinativi di movimenti deambulatori, e non invece per crisi generalizzate di tipo clonico o parziali semplici, quali quelle che l’anamnesi clinica della R. rivelava aver sofferto; ha anche osservato che proprio tale anamnesi rendeva improbabile che la caduta fosse da ascrivere ad un attacco epilettico; tali conclusioni sono condivise dalla sentenza che aggiunge che la R. aveva anche la gamba sinistra ingessata, il che aumentava l’improbabilità che fosse precipitata dalla finestra per una crisi epilettica; la Corte territoriale condivideva, quindi, la valutazione del c.t.u. circa l’esclusione che la caduta potesse essere stata determinata da un attacco isterico quale atto autolesionistico, perchè l’isteria non determina tali manifestazioni; rilevava, poi, che verosimilmente l’evento era stato determinato da un attacco di depressione dell’umore, che, se grave, avrebbe richiesto un controllo continuativo, ma, sull’assunto che la c.t.u. non aveva evidenziato una sindrome di tal genere, o sintomi che ne facessero intravedere l’insorgenza, anche a tale proposito escludeva che vi fosse una situazione giustificativa dell’adozione di controllo continuativo; escludeva la rilevanza dello stato di depressione della R. accertato dal medico che l’aveva visitata dopo la caduta e l’idoneità a far presumere uno stato depressivo, percepibile dai sanitari della struttura, dalle dichiarazioni rese a quel medico dalla medesima, nel senso che si era gettata dalla finestra in ragione della notizia dell’aggravamento delle condizioni di salute della nonna, unico familiare cui si sentiva legata; considerava, infine rilevante, nel senso dell’esclusione dello stato depressivo, la dichiarazione della stessa R. a quel medico secondo cui al tempo del ricovero si trovava in uno stato di buon umore, motivato dalla speranza di poter camminare più agevolmente in conseguenza dell’operazione subita ad un piede poco prima del ricovero. Sulla base di tali considerazioni la Corte capitolina non riteneva dimostrata la prevedibilità dell’evento.

Avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione la R. e resistevano con separati controricorsi le due Associazioni da un lato e dall’altro la Groupama Assicurazioni s.p.a. qualificandosi come “già Gan Italia s.p.a.”. Non svolgeva attività difensiva la Ca..

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15666 del 2011, rilevava che la sentenza impugnata aveva valutato il problema dell’eventuale responsabilità delle due associazioni, assumendo che essa sarebbe potuta discendere soltanto se fosse risultato che le condizioni della R. erano tali da richiedere una vigilanza sanitaria continuativa, che pacificamente non vi era stata, ed ha escluso implicitamente che una responsabilità si potesse configurare astrattamente e non dovesse in concreto essere verificata, invece, anche se quelle condizioni fossero state solo tali da richiedere una vigilanza ordinaria. In sostanza, sotto il profilo della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, la Corte capitolina aveva ragionato astrattamente come se l’evento occorso alla R. non potesse reputarsi in nessun modo ascrivibile ad un possibile inadempimento delle obbligazioni dedotte nel contratto di ricovero e di assistenza relativamente alla vigilanza ordinaria. Al contrario, l’esistenza del dovere di vigilanza ed assistenza soltanto ordinaria e non continuativa non escludeva, di per sè, sia pure in astratto, che l’eventuale inadempimento sul piano contrattuale, e l’inosservanza su quello extracontrattuale di quel dovere, potessero astrattamente assumere rilievo causale o concausale dell’evento occorso alla R.. La Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se l’evento della caduta della R. avrebbe potuto verificarsi in conseguenza della mancata assicurazione della vigilanza ed assistenza sanitaria ordinaria, richiesta in ipotesi dalle condizioni della medesima, ed a causa dell’eventuale incidenza su queste condizioni, proprio della mancanza di quella vigilanza ed assistenza.

Pertanto, al giudice di rinvio era demandata:

a) la ricostruzione dell’ambito della prestazione di assistenza e curativa delle due Associazioni in generale, con particolare riguardo alla definizione di quella che nell’ambito di essa era l’assistenza sanitaria ordinaria da prestarsi alla R.;

b) l’accoglimento della richiesta di convocazione a chiarimenti del c.t.u. d’appello formulata dalla R. e, qualora, atteso il tempo trascorso, essa non fosse possibile, un supplemento di c.t.u. inteso a fornire i chiarimenti richiesti, particolarmente sugli effetti sulle manifestazioni delle due patologie sofferte dalla R., della mancanza della terapia farmacologica prescritta all’atto del ricovero e, quindi, sulla possibile incidenza della consistenza di esse sull’evento occorso alla R..

c) la ricostruzione della quaestio facti attraverso gli apporti emersi da esse, considerando la prospettazione delle parti riguardo ad esse e comunque ogni altro elemento risultante in atti. Nello svolgimento di tale attività – osservò il giudice di legittimità – la Corte di merito “potrà e dovrà valutare nuovamente anche le altre circostanze di fatto accertate dalla c.t.u. o comunque risultanti dall’istruzione, ivi comprese le dichiarazioni rese dopo il sinistro dalla R.”.

Con atto di citazione delle 13 marzo 2012 R.S. riassumeva il processo davanti alla Corte d’Appello di Roma per sentir rigettare gli appelli avversari e per l’accoglimento dell’appello incidentale relativo alle spese. Le due associazioni insistevano, con separati atti, nei rispettivi appelli. La compagnia di assicurazioni chiedeva in via incidentale l’accoglimento della impugnazione proposta dall’associazione Comunità di lavoro e l’accertamento dell’inesistenza di un obbligo di garanzia nei confronti delle associazioni e, comunque, il rigetto delle domande dell’attrice. Veniva richiamato il consulente tecnico di ufficio.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 27 marzo 2015, rigettava gli appelli principali proposti dalle associazioni e quello incidentale di Stefania R. e della compagnia di assicurazione, confermando la decisione di primo grado. La Corte territoriale riteneva sussistente la responsabilità contrattuale collegata alla natura delle prestazioni assunte direttamente dall’associazione Comunità, e quella extracontrattuale connessa all’attività del personale dell’associazione Operatori con compiti di controllo e sorveglianza dei pazienti ricoverati presso la comunità. In secondo luogo, rivalutando tutto il materiale probatorio acquisito, evidenziava che il ricovero riguardava una ragazza con patologia mentale che necessitava di assistenza specifica per esigenze di terapia riabilitativa psicopatologica da operare all’esterno del nucleo familiare perchè le cause della malattia erano verosimilmente da riferire al contesto familiare disfunzionale. Pertanto, rientrava tra i compiti delle associazioni quello di sorvegliare la paziente, per evitare atti lesivi verso terzi e verso se stessa. Sotto tale profilo, il luogo non era idoneo a prevenire episodi del genere (mansarda dell’edificio con finestre prive di grate e altri sistemi atti ad evitare cadute). In terzo luogo richiamava la giurisprudenza di legittimità in tema di Case di Cura, riguardo all’adozione delle precauzioni volte a scongiurare il verificarsi di atti dannosi, trattandosi di attività socio assistenziale priva di rilievo sanitario, ma riguardante l’assistenza e sorveglianza di un soggetto malato di mente. L’assistenza sanitaria ordinaria doveva imporre, alla struttura e agli operatori, un dovere di sorveglianza e attenzione verso una paziente non autosufficiente e con patologia psichiatrica comportante crisi di tipo funzionale su base isterica ad insorgenza occasionale, ma certamente prevedibili. In quarto luogo evidenziava che le associazioni non avevano fornito elementi per consentire di verificare l’esatto adempimento della obbligazione contrattuale o comunque per definire i concreti compiti di assistenza sanitaria e di sorveglianza, ribadendo l’irrilevanza della non necessità di una sorveglianza continua, come causa escludente la responsabilità degli operatori. Alla luce di tali elementi, affermava poi la validità della obbligazione di manleva a carico della compagnia di assicurazioni, con rigetto del relativo appello incidentale. La Corte territoriale riteneva, infine, destituita di fondamento l’impugnazione incidentale della R. riguardo alla regolamentazione delle spese.

Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione l’associazione professionale Maiesus Operatori e l’associazione Maiesus Comunità di lavoro per la realizzazione della persona, affidandosi a quattro motivi che illustrano con memoria ex art. 380 bis c.p.c. e depositano documenti ex art. 372 c.p.c. Resiste in giudizio con controricorso R.S. che illustra con memorie ex art. 380 bis c.p.c. In data 4 aprile 2017 l’associazione professionale, preso atto del disconoscimento operato da controparte rispetto alla documentazione da ultimo depositata, chiede la trattazione del procedimento in pubblica udienza. Il Procuratore generale deposita conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente la controricorrente eccepisce la nullità della procura speciale in calce al secondo ricorso notificato in data 30 settembre 2015 rilevando la carenza dei poteri di rappresentanza in capo al legale rappresentante di entrambe, dr. Ignazio Caltagirone, nonchè l’attuale inesistenza delle due associazioni ormai estinte. Rileva, altresì, il conflitto di interessi tra le due associazioni costituite con unico atto;

indipendentemente dalla fondatezza o meno dell’eccezione preliminare (Cass. SS.UU. 26242/2014; Cass. 3.7.2015 n. 16274) rileva la Corte che il giudizio possa essere deciso sulla base della ragione più liquida, esaminando i singoli motivi di ricorso, che sono inammissibili.

Con il primo motivo le ricorrenti deducono la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e la violazione degli artt. 161 e 102 c.p.c. In particolare, la Corte d’Appello, in sede di rinvio, avrebbe omesso di rilevare il difetto di contraddittorio riguardante la posizione di Ca.Ma.Te., originaria attrice unitamente a R.S.. Pertanto il giudizio di rinvio non avrebbe potuto essere proseguito, con conseguente annullamento della decisione;

osserva il collegio che, nella specie, non ricorre l’ipotesi di litisconsorzio necessario poichè la domanda di danni della Ca., madre della controricorrente, era stata rigettata già in primo grado e la stessa non aveva proposto impugnazione. Pertanto, non vi era alcuna pretesa vantata da quest’ultima da prendere in esame, essendosi formato, in parte qua, il giudicato e non ricorrendo l’ipotesi di pronunzia rescindente e di quella cassata adottate nei confronti della stessa, in quanto la pretesa era stata già stata disattesa davanti al giudice di prime cure.

Con il secondo motivo deducono la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 3 rilevando che la Corte d’Appello in sede di rinvio era incorsa nello stesso errore commesso dal precedente giudice, non avendo ricostruito l’ambito della prestazione di assistenza e cura delle due associazioni e non avendo definito in cosa consistesse l’assistenza sanitaria ordinaria da prestare in favore della R.. In particolare, la Corte avrebbe omesso di individuare l’opera prestata dagli enti che svolgono attività socio riabilitativa e non medica, sulla base delle singole disposizioni normative e regolamentari, al fine di verificare che l’associazione Maieusis-Comunità consisteva in una struttura residenziale per il recupero delle capacità relazionali delle persone sofferenti di disturbi psicologici e sociologici, mentre l’associazione Maieusis Operatori era un ente collettivo composto da singoli psicologi, non qualificabili come medici, rispettivamente incaricate di svolgere attività di riabilitazione per lo sviluppo della capacità di autonomia e di relazione e le attività propedeutiche allo svolgimento delle mansioni degli assistiti. La Corte territoriale non avrebbe definito l’attività di assistenza ordinaria che ciascuna delle ricorrenti avrebbe dovuto prestare in favore della R. e tale assistenza certamente non poteva essere qualificata come medico-sanitaria, poichè l’associazione Maieusis Comunità non poteva essere assimilata ad una Casa di Cura e il relativo personale non era parificabile a quello medico sanitario. Inoltre, la R. non presentava le patologie ritenute dalla Corte territoriale, ma solo problemi di relazioni comportamentali. In particolare, o la R. era affetta da epilessia, la quale non è una malattia mentale ma solo un disturbo neurologico, oppure era malata di mente ed in questo caso erroneamente era stata indirizzata alla Comunità Maieusis e non presso una struttura psichiatrica. In realtà, la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che la R. fosse malata di mente, mentre la stessa era affetta da epilessia sotto controllo farmacologico, con sporadiche manifestazioni di tipo isterico. In ogni caso, anche tale patologia non avrebbe richiesto un dovere di sorveglianza continua da parte della associazione e del personale, che invece si riferisce all’ipotesi di incapacità di intendere di volere della R., esclusa dal consulente di ufficio;

il motivo è inammissibile nella parte in cui rapporta l’ambito della prestazione di assistenza ordinaria delle due associazioni all’insussistenza di una malattia di mente in capo alla R., trattandosi al più di un soggetto affetto da epilessia con sporadiche manifestazioni di tipo isterico. Si tratta di un profilo che la parte avrebbe dovuto dimostrare di avere sottoposto al giudice di appello e che costituiva oggetto di valutazione specifica anche da parte della Corte di legittimità con la sentenza del 15 novembre 2011 di accoglimento dei tre motivi di ricorso della R.. Al contrario, è proprio la Corte di legittimità a riferirsi in maniera specifica al concetto di “assistenza sanitaria ordinaria” da assicurare alla R.. Sotto tale profilo, la decisione della Corte in sede di rinvio, sulla base dei poteri di valutazione della prova ad essa riconosciuti nell’ipotesi di cassazione della sentenza di appello per vizio di motivazione, con argomentazione puntuale e rispondente alle indicazioni della Corte di legittimità, ha evidenziato che la R. era una ragazza malata di mente, e ciò sulla base della documentazione sanitaria precedente al ricovero presso la Comunità Maieusis e del contenuto della consulenza tecnica. La stessa era stata affidata alla associazione Maieusis Comunità perchè necessitava di assistenza specifica per esigenze di terapia riabilitativa e psicosociologia, ed era stata precedentemente e per lungo tempo ricoverata in neurologia per il controllo delle crisi comiziali e in psichiatria, per il rischio di cronicizzare le manifestazioni isteriche. La malattia psichiatrica che presentava la paziente richiedeva, pertanto, il ricovero presso una struttura che svolgesse compiti di cura, assistenza e sorveglianza calibrati su quella specifica condizione mentale. Da ciò la Corte territoriale fa correttamente discendere la prova presuntiva che i compiti e doveri delle associazioni riguardavano anche la sorveglianza della paziente, ponendola in una condizione di tutela per impedirle il compimento di atti lesivi non solo verso i terzi, ma soprattutto verso se stessa. Da ciò derivava l’inadempimento delle associazioni rispetto all’ineludibile dovere di controllo della condizione complessiva della paziente affetta da deficit intellettivo e da epilessia. Inadempimento costituito, in particolare, sia nell’avere collocato la paziente in un luogo non idoneo a prevenire episodi del genere (il riferimento è alle caratteristiche della stanza), sia nella mancata adozione di tutte le cure e cautele tese a prevenire atti dannosi per la paziente e per gli altri. La Corte d’Appello, diversamente da quanto rilevato dalle ricorrenti, individua l’attività assistenziale delle stesse tra quelle prive di rilievo sanitario, ma ritiene (in applicazione dei principi di diritto indicati da questa Corte con la sentenza rescindente) che, tra le attività svolte da siffatte strutture, rientrasse sicuramente l’attività di assistenza e sorveglianza di cui necessita un soggetto malato di mente, e ciò con riferimento sia alle ipotesi estreme (gettarsi dalla finestra), sia alle cadute accidentali tipiche delle crisi comiziali per perdita di coscienza momentanea. Tale assistenza riguardava, pertanto, l’attività ordinaria di sorveglianza di un soggetto non autosufficiente.

Con il terzo motivo si deduce la violazione della L. 13 maggio 1978, n. 180, della L. 23 dicembre 1978, n. 833, della L.R. Lazio n. 49 del 1983, della L. 18 febbraio 1989, n. 56 nonchè degli artt. 1176, 1218,2043 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il giudice del rinvio non avrebbe applicato la normativa statale e regionale, nè quella regolamentare, che consentivano di definire l’attività di assistenza ordinaria prestata dalle comunità ricorrenti, che non erano tenute a compiti di sorveglianza dell’ospite del centro. Si osserva, in particolare, che la normativa che disciplina l’attività degli psicologi non è in alcun modo sovrapponibile a quella dei medici, con la conseguente incompatibilità di tale status con l’adozione di misure di sorveglianza coattive o limitative della libertà personale ovvero di assistenza sanitaria psichiatrica. Infine, non sarebbe stato dimostrato il collegamento causale tra una sorveglianza continua o diversa e la possibilità di evitare il gesto di auto-lesione;

il motivo è inammissibile per le considerazioni già oggetto della precedente censura, che risulta in parte sovrapponibile a quella in esame anche con riferimento alla disciplina di settore, mentre non coglie nel segno riguardo alla mancata dimostrazione del nesso causale, poichè la Corte territoriale ha specificamente motivato tale profilo, evidenziando anche una responsabilità della struttura per inidoneità del luogo in cui era collocata la paziente che non consentiva di evitare episodi sicuramente non improbabili sul piano oggettivo (i.e., sotto il profilo causale), e ciò in quanto la R. era in cura in una stanza posta nella mansarda dell’edificio, con finestre prive di grate o altri sistemi di ritenzione atti ad evitare cadute. Sotto altro e diverso profilo, afferente all’elemento soggettivo dell’illecito, inoltre, la doglianza non prende in considerazione la motivazione della Corte nella parte in cui ha evidenziato che le odierne ricorrenti non hanno fornito alcun elemento probatorio per consentire di verificare l’esatto adempimento dell’obbligazione contrattuale, ovvero per escludere la colpa di coloro i quali svolgevano i concreti compiti di assistenza sanitaria e di sorveglianza della paziente ricoverata.

Con il quarto motivo le ricorrenti deducono la violazione agli artt. 115 e 116 c.p.c, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, lamentando che il giudice del rinvio aveva omesso di valutare i risultati della consulenza tecnica che evidenziava come l’epilessia fosse sotto controllo farmacologico e che il ricovero in neurologia aveva assicurato un ottimo controllo delle crisi comiziali. Sulla base di tali elementi, la Corte territoriale avrebbe dovuto concludere che la R. era stata invitata presso l’associazione Maieusis-Comunità, non per ricevere assistenza sanitaria, ma per assistenza riabilitativa psico-sociologica. Al contrario, si era omesso di considerare che la R. risultava curata in maniera adeguata dal punto di vista farmacologico, per cui doveva escludersi la verificazione dell’evento per crisi epilettica;

il motivo è inammissibile nella parte in cui si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. In tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità. (Sez. 2 -, Sentenza n. 24434 del 30/11/2016, Rv. 642202 – 01). In ogni caso la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 – 01). Profili, questi, non dedotti in ricorso;

quanto alla censura oggetto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) parte ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 – 01). Peraltro, la dedotta adeguatezza della cura farmacologica non costituisce profilo decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 rispetto all’affermazione di una responsabilità contrattuale connessa alla violazione dei doveri accessori di assistenza ordinaria. In definitiva, parte ricorrente sollecita questa Corte ad una nuova ed inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Con il quinto motivo, formulato in via alternativa rispetto al quarto motivo, si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. In sede di gravame della sentenza del Tribunale di Roma del 1998, le associazioni, con separati atti di appello, avevano rilevato che il Tribunale aveva, comunque, provveduto alla liquidazione del pregiudizio pur in assenza di richiesta di risarcimento del danno morale. Il giudice di appello aveva poi accolto il gravame rigettando le domande proposte da R.S., ma il giudice del rinvio avrebbe dovuto esaminare la doglianza. Tali conclusioni erano state riproposte in sede di rinvio;

il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Quando il motivo di ricorso per cassazione concerna la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, è necessario specificare la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte essi siano rinvenibili, sicchè, in mancanza, il ricorso è inammissibile per l’omessa osservanza del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22607 del 24/10/2014, Rv. 633219). Il principio di autosufficienza, infatti, trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012, Rv. 621100), non potendosi affidare al giudice di legittimità il compito di svolgere un’attività di ricerca negli atti (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 4201 del 22/02/2010, Rv. 611678). In particolare, la parte è tenuta, oltre a richiamare gli atti e i documenti del giudizio di merito, anche a riprodurli nel ricorso e ad indicare in quale sede processuale fossero stati prodotti (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16134/27 del 30/07/2015, Rv. 636483 – 01). Nel caso di specie i ricorrenti non hanno trascritto in ricorso le domande e le eccezioni svolte nel giudizio di rinvio, limitandosi a richiamare le conclusioni delle memorie difensive del fascicolo di parte del giudizio di rinvio. Si tratta di una indicazione assolutamente insufficiente, sia perchè si riferisce a generiche memorie difensive, senza consentire di valutare la tardività delle stesse, sia perchè non viene indicata la sede processuale nella quale sono stati prodotti. Il motivo è inammissibile, sempre per difetto di autosufficienza, perchè le associazioni avrebbero dovuto trascrivere il contenuto dell’originario atto di citazione o, quantomeno, le relative conclusioni, al fine di consentire una verifica sulla rispondenza tra quanto chiesto e quanto pronunziato, oltre che trascrivere il contenuto della sentenza del 21 aprile 1998 del Tribunale di Roma;

inoltre, come rilevato dal Procuratore generale, la censura è infondata, sia perchè la onnicomprensività della domanda risarcitoria comprende anche il risarcimento del danno morale, sia perchè la decisione non è affetta da ultrapetizione riguardo alla quantificazione della somma liquidata, in quanto il giudice di prime cure si è riferito all’attualità con riferimento alla data della sentenza del 21 aprile 1998 e quindi a distanza di oltre 10 anni dal sinistro, verificatosi il (OMISSIS);

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 9 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2018

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