Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22266 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 05/09/2019), n.22266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

N.P., domiciliato in Roma, presso la Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso, per mandato in calce al ricorso per

cassazione, dall’avv. Massimo Rizzato (p.e.c.

massimo.rizzato.ordineavvocativicenza.it);

– ricorrente –

nei confronti di

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2678/18 della Corte di appello di Firenze

emessa il 26.10.18 e depositata il 19.11.2018 R.G. n. 755/18;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Dott,

Bisogni Giacinto;

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. N.P., cittadino ghanese nato il 24.7.1984, ha chiesto alla competente Commissione territoriale il riconoscimento del suo diritto alla protezione internazionale esponendo che era fuggito dal Ghana sia per problemi inerenti alla sua appartenenza politica sia perchè non era nelle condizioni di restituire un ingente prestito a causa del danno economico provocatogli dalla distruzione del suo negozio ad opera di sostenitori del partito politico a lui avverso.

2. La domanda è stata respinta dalla Commissione territoriale e il ricorso avverso il diniego è stato respinto a sua volta dal Tribunale di Firenze ritenendo la non credibilità e contraddittorietà della sua narrazione, che evidenziava comunque l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, rilevando l’insussistenza nel paese e nella specifica area di provenienza del richiedente asilo di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno o internazionale e rilevante ai fini della concessione della protezione sussidiaria e, infine, rimarcando la mancata allegazione di particolari situazioni di vulnerabilità che potessero giustificare la concessione di un permesso di soggiorno per gravi motivi umanitari.

3. La Corte distrettuale ha ritenuto che l’appello oltre che infondato dovesse essere dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c. Nella fattispecie infatti, secondo la Corte fiorentina, la parte appellante non ha adempiuto all’onere di indicare in maniera specifica le ragioni per cui ritiene erronea la decisione impugnata, e l’iter logico-giuridico che l’ha determinata, nè ha contrapposto argomenti specifici di contestazione alla minuziosa ricostruzione critica della narrazione della vicenda personale del richiedente asilo come pure alle motivazioni che hanno portato il primo giudice a ritenere insussistenti i presupposti per la concessione di una delle tre forme di protezione richieste.

4. Avverso la sentenza della Corte d’appello il sig. N.P. propone ricorso per cassazione deducendo violazione delle norme di diritto: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. a), artt. 7 e 14.

Diritto

RITENUTO

CHE:

5. Il ricorso è inammissibile essendo meramente assertivo e privo di autosufficienza oltre che della stessa esposizione della vicenda processuale (cfr. Cass. civ. sez. V n. 24340 del 4 ottobre 2018, Cass. civ. sez. VI-3 n. 13312 del 28 maggio 2018 e n. 1926 del 3 febbraio 2015; Cass. civ. sez. I n. 19018 del 31 luglio 2017).

6. In particolare il ricorrente non contesta specificamente, ma semplicemente asserisce, l’erroneità della valutazione di non credibilità della sua narrazione. Estende impropriamente tale censura anche alle considerazioni svolte dal giudice di primo grado circa la situazione del Ghana e in particolare della sua zona di provenienza. Fa riferimento alla mancanza di documenti idonei ad attestare l’autenticità della narrazione della propria vicenda personale che non può costituire, a suo giudizio, un motivo di rigetto della domanda se non incorrendo nella violazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007. Sotto quest’ultimo profilo non risulta che tale circostanza sia stata posta a fondamento della decisione dal giudice di primo grado e da quello dell’appello mentre la valutazione di non attendibilità delle asserite minacce di morte che l’avrebbero indotto a fuggire dal Ghana si basa invece sul difetto di specificazione di circostanze utili ad attribuire a tale mera affermazione un presupposto di credibilità.

7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza statuizioni sulle spese per la mancata costituzione del Ministero, consegue la imposizione del versamento di ulteriore somma corrispondente a quella già versata a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 non risultando l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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