Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22266 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19817-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M.A.;

– intimata-

avverso la sentenza n. 2395/35/2014 della COMMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO del 24/06/201, depositata il 23/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa ad avviso di accertamento per Iva, Irpef ed Irap dell’anno di imposta 2005, con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, nonchè in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che “nella quantificazione del reddito si debba tener conto, in assenza di elementi certi di riscontro, un’incidenza percentuale dei costi presunti a fronte dei maggiori ricavi accertati”, procedendo pertanto a calcolare l’incidenza percentuale dei “costi occulti” – in misura pari a quella emergente dalla stessa dichiarazione dei redditi della contribuente oggetto di verifica (87,72%) – dopo aver stigmatizzato la condotta dell’Ufficio, che non aveva “fornito elementi utili” al riguardo.

2. Con il secondo censura la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 2697 c.c. nonchè in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR “ritenuto che fosse onere dell’Ufficio provare l’insussistenza dei costi occulti laddove, in realtà, tale onere grava sul contribuente”.

3. I motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.

4. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, negli accertamenti di tipo induttivo come per le movimentazioni bancarie di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 – l’amministrazione è tenuta a ricostruire la situazione reddituale complessiva del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative del reddito, purchè esse “siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti, ovvero siano state indicate e dimostrate dal contribuente” (Cass., sez. 5, n. 8811/16; cfr. Cass. nn. 6332/16, -1314/15, 25317/11, 20679/11, 5192/11, 3995/09).

5. E’ stato al riguardo precisato che, secondo le regole probatorie che governano la materia, “se compete provare in base ad un quadro di presunzioni gravi, precisi e concordanti l’esistenza in capo al contribuente di attività non dichiarate ovvero l’inesistenza di passività dichiarate che alterano il risultato reddituale e generano un debito tributario, e per contro onere della parte che voglia confutare fruttuosamente gli esiti” della verifica (cfr. D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2) “fornire prova che essi non trovano un riscontro attendibile in quanto smentiti, se non da prove piene, quantomeno da elementi probatori provvisti della stessa efficacia di quelli di cui si è valso il fisco”, e quindi “anche nell’ipotesi in cui la parte intende circoscrivere la pretesa esercitata nei suoi confronti, deducendo che l’ammontare dei ricavi determinato induttivamente debba essere ridotto delle spese occorse per la loro realizzazione”, sicchè, “in difetto di prova, l’abbattimento dei ricavi in ragione di costi non dimostrati non può essere operato presuntivamente d’ufficio, senza che in ciò sia ravvisabile un lesione del principio della capacità contributiva, in quanto esso non dispensa la parte dall’onere probatorio che le incombe” (da ultimo, Cass. sez. 5, sent. n. 8811/16 cit.).

6. Il ricorso merita quindi di essere accolto, con rinvio ad altra sezione della C.T.R. della Sicilia per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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