Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22265 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 15/10/2020), n.22265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24069-2018 proposto da:

T.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

TEODOLINDA PASCARELLA;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositato il

17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Campobasso ha rigettato il reclamo proposto da T.L. avverso la pronuncia del Tribunale di Larino con la quale era stata disattesa la sua richiesta di revoca dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie C.A., ritenendo che gli esborsi posti a base della suddetta richiesta fossero stati già considerati nella sentenza di divorzio e, conseguentemente fossero stati già valutati comparativamente, non risultando circostanze nuove e, inoltre, che il ricorrente proprietario di due immobili, godeva del reddito derivante dalla loro locazione.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il T. affidato a sei motivi. Non ha svolto difese la C..

Nel primo motivo viene dedotto il mancato esame di tutte le prove documentali depositate ed in particolare quelle relative ai cespiti immobiliari della C.. Viene aggiunto che non risulta provato il reddito da locazione goduto dal ricorrente in quanto fondato solo sulla testimonianza del figlio, mentre le spese successive alla sentenza di divorzio non sono state ritenute insussistenti, ma solo non provate.

Nel secondo motivo viene censurato il rilievo decisivo attribuito alla testimonianza di T.F..

Nel terzo e quarto motivo viene censurata l’omessa valutazione della richiesta di revoca dell’esistenza dei requisiti del diritto all’assegno divorzile, secondo quanto stabilito nella sentenza della Corte di Cassazione n. 11504 del 2017 e dell’autosufficienza economica della intimata.

Nel quinto motivo viene censurata l’affermazione che le spese poste a sostegno della decisione fossero già contenute nella sentenza di divorzio, essendo, invece, successive.

Nel sesto motivo viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nel mutamento delle condizioni economiche del ricorrente.

Nessuna censura supera il vaglio di ammissibilità. Le prime due perchè riguardanti l’accertamento di fatto svolto dalla Corte d’Appello. Il terzo e quarto motivo perchè l’esame dei requisiti previsti dalla norma per l’attribuzione e determinazione dell’assegno di divorzio segue e non precede l’accertamento del mutamento dei fatti posti a base della domanda L. n. 898 del 1970, ex art. 9 non essendo sufficiente al riguardo la sola modificazione dei parametri giuridici di attribuzione e determinazione dell’assegno, ancorchè dovuta ad intervento nomofilattico della Corte di legittimità. (Cass. 1119 del 2020).

Il quinto per radicale genericità e il sesto perchè oggetto della decisione è stato proprio l’accertamento dell’insussistenza della condicio legis indicato come fatto decisivo omesso.

Alla declaratoria d’inammissibilità non segue statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;

Sussistono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

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