Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22265 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 05/09/2019), n.22265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

N.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Bassano del Grappa

4, presso lo studio Giangolini & Rossi, rappresentato e difeso,

per procura speciale in calce al ricorso per cassazione, dall’avv.

Raoul Giangolini (p.e.c. raoulgiangolini.ordineavvocatiroma.org);

– ricorrente –

nei confronti di

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2573/2018 della Corte di appello di Roma

emessa il 19 febbraio 2018 e depositata il 19 aprile 2018 R.G. n.

7664/2016;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Dott.

Bisogni Giacinto;

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. N.L., cittadino gambiano nato il 1.1.1992 ha chiesto alla Commissione territoriale di Roma il riconoscimento del suo diritto alla protezione internazionale.

2. La domanda è stata respinta dalla Commissione territoriale e il ricorso avverso il diniego è stato respinto a sua volta dal Tribunale di Roma con ordinanza emessa il 19 settembre 2016 e comunicata telematicamente lo stesso giorno.

3. La Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile il gravame perchè proposto con atto di citazione irritualmente notificato all’Amministrazione il 6 dicembre 2016 e cioè oltre il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione da parte della Cancelleria da parte della Cancelleria dell’ordinanza del Tribunale. oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione della ordinanza del Tribunale.

4. Ricorre per cassazione il sig. N.L. deducendo violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione fra le parti.

5. Non svolge difese il Ministero dell’Interno.

Diritto

RITENUTO

CHE:

6. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la erroneità della ritenuta tardività della notifica dell’atto di appello in quanto la Corte di appello non ha considerato che la attestazione di comunicazione telematica del deposito dell’ordinanza del Tribunale riporta in realtà esclusivamente una ricevuta di mancata consegna e peraltro quanto al contenuto della comunicazione si riferisce all’emissione del decreto di liquidazione degli onorari al difensore in primo grado avv. Francesca Rossi.

7. Il motivo è fondato. In assenza della prova dell’avvenuta rituale comunicazione in data 19 settembre 2016 la notifica dell’atto di citazione in appello eseguita il 6 dicembre 2016 deve ritenersi tempestiva.

8. Quanto poi alla ritualità della proposizione dell’appello con atto di citazione deve essere qui ribadito il principio di diritto affermato recentemente dalle Sezioni Unite Civili di questa Corte sulla questione di massima di particolare importanza sollecitata dalla prima sezione civile secondo cui nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore della norma.

9. Tuttavia tale innovativa esegesi operata dalle Sezioni Unite, – come di recente chiarito anche da Cass. Civ. sez. VI-1 ordinanza n. 29506 del 16 novembre 2018 – in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un overruling processuale che assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione. Nella specie la tempestiva proposizione dell’appello secondo il modello dell’atto di citazione va ascritta alla intenzione del difensore di conformarsi alla citata decisione n. 17420 del 13 luglio 2017.

10. Il ricorso per cassazione va pertanto accolto con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di appello di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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