Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22264 del 13/09/2018

Cassazione civile sez. III, 13/09/2018, (ud. 28/03/2017, dep. 13/09/2018), n.22264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. IANNELLI Emilio – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12121/2015 R.G. proposto da:

B.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Malinconico,

con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio

Emanuele II, n. 284;

– ricorrente –

contro

B.G., e P.M., rappresentati e difesi dall’Avv.

Vipsania Andreicich, con domicilio eletto presso il suo studio in

Roma, via Archimede, n. 120;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sezione

distaccata di Sassari, depositata il 16 gennaio 2015;

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso e il controricorso.

Fatto

RITENUTO

Con atto di citazione del 26 maggio 1995, B.G. conveniva in giudizio B.C., domandando la divisione di un immobile in comproprietà situato a (OMISSIS), appartenente anche a B.F. e R.I., fratello e madre di B.C., nonchè P.M., coniuge di B.G..

Il Tribunale di Sassari accoglieva la domanda e pronunciava lo scioglimento della comunione, assegnando a B.G. la proprietà esclusiva dell’immobile e riconoscendo un conguaglio in denaro alle altre parti.

La Corte d’appello di Cagliari, adita da B.C., riformava la decisione di primo grado e, a scioglimento della comunione, assegnava dell’immobile in parte a B.C., B.F. e R.I. e, per una più piccola porzione, a B.G. e P.M.. La sentenza veniva gravata da ricorso per cassazione.

Nel frattempo, B.C. prometteva in vendita a G.G. la propria quota di 1/9 dell’immobile, come assegnatagli dalla Corte d’appello. La stipula del contratto definitivo, tuttavia, non aveva luogo, in quanto B.G. e P.M. non davano esecuzione alla sentenza di divisione in natura. Conseguentemente, B.C. li conveniva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno da mancata stipula del contratto di compravendita.

Nelle more, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso relativo al giudizio di divisione, cassava con rinvio la sentenza impugnata.

Le domande risarcitorie avanzate da B.C. venivano respinte dal Tribunale, con sentenza confermata in appello.

Avverso tale decisione B.C. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. B.G. e P.M. hanno resistito con unico controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1.1 Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., ravvisata nella pronuncia d’inammissibilità della domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima, giudicata dalla Corte d’appello come nuova.

A parere del ricorrente, invece, tale domanda sarebbe stata ampiamente ricompresa nel petitum e nella causa petendi della domanda avanzata in primo grado. In quella sede, infatti, l’attore aveva richiesto tutti i “danni subiti e subendi”, dovendosi ricomprendere in questa ampia formulazione anche tutti quelli derivanti dall’occupazione illegittima conseguente alla mancata esecuzione della sentenza di divisione.

1.2 n motivo è inammissibile per difetto dei requisiti previsti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Il ricorrente, infatti, non riporta il contenuto – qui rilevante dell’atto di citazione, al fine di consentire una verifica circa l’effettiva ampiezza delle domande originariamente prospettate. Il ricorrente, non provvede neppure ad indicare dove sia possibile reperire l’atto processuale, nè in quale punto dello stesso sia stata formulata la domanda di risarcimento che egli ritiene comprensiva anche del danno da occupazione illegittima.

Risulta dunque violato il requisito di specifica indicazione degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda, come inteso dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22607 del 24/10/2014, Rv. 633219; Sez. 3, Sentenza n. 8569 del 09/04/2013, Rv. 625839). La violazione, peraltro, non è meramente formale, in quanto in tal modo questa Corte non è stata posta nelle condizioni di poter verificare la fondatezza della censura. Tanto più ove si consideri l’esito negativo dell’accertamento compiuto dal giudice d’appello sul contenuto dell’atto di citazione.

1.3 Sebbene il precedente rilievo sia assorbente, non è superfluo osservare che – come già rilevato dalla corte d’appello la generica domanda di risarcimento dei “danni subiti e subendi”, senza la specifica indicazione del pregiudizio asseritamente subito, non è idonea a descrivere in modo sufficiente il petitum e la causa petendi. Infatti, nei giudizi risarcitori la domanda deve descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali si chiede il ristoro, senza limitarsi a formule generiche, come quella che ricorre nel caso in esame (Sez. 3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015, Rv. 636016).

Nè vale affermare che il danno da occupazione illegittima sarebbe in re ipsa. Una simile asserzione, qualora fosse condivisibile, rileverebbe solamente sul piano dell’onere della prova, non varrebbe a sollevare l’attore dall’onere di esplicitare la domanda risarcitoria nel rispetto dei canoni di sufficiente determinatezza imposti dall’art. 163 c.p.c., comma 2, n. 4.

2.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e del combinato disposti degli artt. 757 e 1116 c.c.. In sostanza, il ricorrente si duole dell’omessa sospensione del procedimento di appello, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.. Sostiene che, avendo la sentenza conclusiva del giudizio di divisione effetti meramente dichiarativi, che retroagiscono al momento dell’acquisto della proprietà del bene, la causa divisoria sarebbe pregiudiziale rispetto a quella di risarcimento del danno. Quindi, il giudice di appello avrebbe dovuto disporre la sospensione della presente causa ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

Il motivo è inammissibile, in quanto, in concreto, non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra l’azione divisoria e quella risarcitoria.

2.2. Quanto al danno per la mancata stipula del contratto definitivo, va rilevato che B.G. e P.M. non hanno dato esecuzione alla sentenza di secondo grado del giudizio di divisione, i cui effetti sono stati però travolti dalla successiva cassazione. Il giudizio divisorio è ancora pendente innanzi al giudice del rinvio, ma questi dovrà attenersi al principio fissato da questa Corte con l’ordinanza del 6 dicembre 2011. In particolare, dovrà considerare che il frazionamento del bene comune può essere attuato mediante la determinazione di parti suscettibili di autonomo e libero godimento.

In considerazione di ciò, la corte d’appello ha rilevato che in nessun caso B.C. avrebbe potuto legittimamente disporre della porzione promessa in vendita al G., dato che proprio in virtù della natura retroattiva degli effetti della sentenza di divisione – egli dovrà considerarsi ex tunc proprietario del bene che gli verrà assegnato in esito al giudizio di rinvio, certamente diverso da quello che gli era stato assegnato con la sentenza cassata.

Questa ratio decidendi non risulta oggetto di specifica censura, essendosi limitato il ricorrente a dissertare in astratto sugli effetti della divisione giudiziale, senza tenere in conto il vincolo che, ex art. 384 c.p.c., comma 2, grava sul giudice di rinvio.

2.3 Quanto al danno da occupazione illegittima, va ribadito che non risulta che il relativo risarcimento sia stato ritualmente richiesto. Pertanto, anche qualora il giudizio di rinvio della causa divisoria dovesse concludersi in senso favorevole per il ricorrente, la sentenza non avrebbe il rilievo che egli pretende, dal momento che la questione del risarcimento dei danni da occupazione illegittima si porrebbe oltre i confini del thema decidendum.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2018

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