Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22264 del 03/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22264
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19671-2015 proposto da:
A.D.B. CARBURANTI LUBRIFICANTI SRL, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA ARNO 38, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MONCADA,
rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE LO GIUDDICE, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO CANICATTI’, in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO, che la rappresenta e difende
ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1751/25/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI PALERMO del 8/1/2013, depositata il 23/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO VELLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.
1. In fattispecie relativa ad avviso di accertamento per Iva dell’anno di imposta 2003, con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce la “violazione o falsa applicazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 12 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 33 e art. 18, comma 3, art. 2697 c.c., art. 113 c.p.c. insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversa in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, per avere la C.T.R. erroneamente rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio riportante in calce il timbro “Per il dirigente Dott. M.G. il capo area controllo Dott. C.G.”, ma senza la dicitura, nè alcun riferimento, ad una “eventuale delega rilasciata dal direttore.
2. Con il secondo mezzo censura altresì la “violazione e falsa applicazione artt. 148 e 112 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, per avere la C.T.R. omesso di valutare e motivare l’eccezione di “nullità dell’avviso di accertamento impugnato per essere stata apposta la relata di notifica sul frontespizio anzichè in calce come stabilito dall’art. 148 c.p.c.” senza possibilità di sanatoria ex art. 156 c.p.c., comma 2, “perchè l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo”.
3. Il terzo motivo dedotto attiene, infine, alla “violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, in quanto “il giudice d’appello avrebbe dovuto descrivere… il processo razionale attraverso cui si è formato il giudizio enunciato” – in punto di inerenza dei costi relativi al servizio di manutenzione – “ed altresì esaminare e motivare in modo specifico le censure formulate da parte appellata.. mentre invece la motivazione del giudice a quo non è in alcun modo idonea a far comprendere le ragioni della decisione che appare altresì viziata in quanto motivata attraverso la mera acquisizione, non altrimenti giustificata, di un convincimento altrui”.
4. Tutti i motivi presentano profili di inammissibilità, prima ancora che di infondatezza. Innanzitutto, essi veicolano cumulativamente – ed inestricabilmente – diversi vizi di natura eterogenea (violazioni di legge e vizi motivazionali, errores in iudicando e in procedendo), in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso ed il persistente orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 5471/08, 9470/08, 18202/08, 19443/11, 21611/13, 19959/14, 22401/11, 25982/11, 26018/14, 5961/15, 6735/16, 7656/16, 12926/16, 13729/16, 11257/16). Le censure motivazionali appaiono altresì affette da incongruenza logica, laddove lamentano l’insufficienza e la contraddittorietà di una motivazione che assumono, al tempo stesso e più radicalmente, omessa.
5. In ogni caso, il primo motivo risulta infondato alla luce del consolidato orientamento di questa Corte per cui non è sufficiente la mera contestazione della controparte per fare insorgere l’onere in capo all’Amministrazione finanziaria di fornire la prova dell’atto interno di organizzazione adottato dal dirigente, nè è necessario che sia esibita in giudizio una specifica delega, dovendosi presumere che l’atto esprima la volontà dell’ufficio quando sia firmato da un funzionario dell’ufficio provvisto di delega generale, non solo indirettamente ricavabile dalla preposizione allo specifico settore, bensì anche implicitamente riconosciuta dallo stesso dirigente dell’ufficio locale (Cass. nn. 5201/16, 20628/15, 16436/15, 10758/14, 6692/14, 6691/14, 3117/14, 220/14, 21516/11, 871/09, 13908/08, 12768/06, 14626/00).
6. Quanto al secondo motivo, il corrispondente rilievo risulta proposto (solo) nelle controdeduzioni dell’appellato (v. pag. 9 ricorso), con conseguente fondatezza dell’eccezione di novità sollevata in controricorso; del resto, sempre dal ricorso (v. pag. 3) emerge che analoga contestazione di nullità della relata di notifica dell’avviso di accertamento – stavolta per carenza degli estremi dell’invio postale e della sottoscrizione del messo notificatore – era tua stata dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure proprio perchè sollevata solo “con le memorie difensive” e perciò costituendo un “motivo nuovo” come tale inammissibile.
7. Il terzo motivo lascia infine trapelare anche un’inammissibile incursione nel giudizio di merito, in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non può costituire uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio, nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata; di qui l’inammissibilità del ricorso che tenda a sollecitare una nuova valutazione di risultanze di fatto sulle quali il giudice d’appello abbia espresso opzioni “non condivise e per ciò solo censurate, al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata, spettando in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento (ex plurimis, Cass. s.u. n. 7931/13; Cass. nn. 12264/14, 26860/14, 959/15, 961/15, 962/15, 3396/15, 11.233/15)
8. Nel caso di specie infatti, al di là dell’estrema genericità della censura motivazionale sintetizzata nel “quesito di diritto” finale (v. pag. 15 del ricorso giudici regionali hanno sinteticamente, ma chiaramente, illustrato le ragioni della decisione, osservando che la mancata allegazione alle fatture del “rapporto di lavoro”, nonostante esso fosse espressamente previsto dal contratto di appalto” relativo al servizio di manutenzione ordinaria, integra una “omissione da parte del contribuente idonea ad escludere l’inerenza delle predette fatture, per le quali risulta assolutamente impossibile per l’Ufficio desumere l’effettiva natura delle prestazioni eseguite”. Ininfluente appare, invece, l’ulteriore riferimento della C.T.R. – contestato perchè acriticamente adesivo precedenti analoghe pronunce di questa Commissione per altre annualità della medesima società”, trattandosi, all’evidenza, di un elemento meramente rafforzativo della specifica motivazione contestualmente assunta.
9. Il ricorso va quindi rigettato con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità ed al raddoppio del contributo unificato, sussistendone i presupposti di legge.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016