Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22263 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 15/10/2020), n.22263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5091-2018 proposto da:

T.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONINO CIAFARDINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI L’AQUILA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1718/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 23/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

T.K. ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte d’Appello dell’Aquila con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, è stata rigettata la domanda di protezione internazionale del cittadino straniero.

La copia autentica della pronuncia impugnata non è stata depositata in formato completo. Mancano, dopo l’esame degli atti prodotti e acquisiti, i paragrafi da 11 a 14 e parte del paragrafo 10. Non è, di conseguenza, comprensibile la decisione sia nella parte conclusiva dell’esame della domanda di protezione sussidiaria che in relazione all’intera trattazione della protezione umanitaria.

Tale carenza determina l’improcedibilità del ricorso alla luce dell’orientamento della Cassazione di cui alla sentenza n. 14426 del 2018 che risulta così massimata: “La produzione di copia incompleta della sentenza impugnata è causa di improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c. solo ove non consenta di dedurre con certezza l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della pronuncia”. All’improcedibilità non consegue alcuna statuizione sulle spese processuali in mancanza della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso.

Sussistono i requisiti procedurali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

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