Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22263 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 05/09/2019), n.22263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

C.M.S., domiciliato in Roma, presso la Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce

al ricorso per cassazione, dall’avv. Ennio Cerio (fax n. 0874482562;

p.e.c. avvenniocerio.cnfpec.it);

– ricorrente –

nei confronti di

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 47/2018 della Corte di appello di Campobasso

emessa il 7.2.2018 e depositata il 15.2.2018 R.G. n. 297/2016;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Dott.

Bisogni Giacinto;

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. C.M.S., cittadino ivoriano, nato il 28.12.1995, ha chiesto alla competente Commissione territoriale il riconoscimento del suo diritto alla protezione internazionale esponendo che aveva lasciato nel 2012 la Costa d’Avorio perchè coinvolto nelle violente faide politiche fra i sostenitori dell’ex Presidente Gbagbo e del nuovo Presidente Ouattara. Giunto in Libia dopo varie peregrinazioni fu costretto a imbarcarsi per l’Italia dove è approdato, in seguito al salvataggio ad opera di una nave italiana, il 7 ottobre 2014. Ha affermato di temere di essere ucciso in caso di rientro in patria per la sua appartenenza al movimento I Giovani Patrioti sostenitori dell’ex Presidente Gbagbo.

2. La domanda è stata respinta dalla Commissione territoriale e il ricorso avverso il diniego è stato respinto a sua volta dal Tribunale di Campo basso. Infine la Corte di appello ha respinto il gravame del sig. C.M.S. facendo ampio riferimento alle attuali condizioni della Costa d’Avorio in cui da anni è in corso un processo di pacificazione e di ritorno alla normalità. La Corte distrettuale ha anche escluso che sussistano condizioni di vulnerabilità del richiedente asilo che giustifichino la concessione del permesso di soggiorno per gravi motivi umanitari.

3. Avverso la sentenza della Corte d’appello il sig. C.M.S. propone ricorso per cassazione deducendo violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5. Afferma il ricorrente che posta la credibilità del richiedente asilo la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare la possibilità di riconoscere al ricorrente la protezione umanitaria in considerazione della insicurezza del paese di provenienza e in particolare della ancora incompleta pacificazione e normalizzazione della situazione in Costa d’Avorio.

Diritto

RITENUTO

CHE:

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto ripropone in realtà una mera rivalutazione di merito che è stata compiuta dalla Corte di appello senza evidenziare alcun elemento fattualle trascurato dalla motivazione della sentenza impugnata che, sulla base di informazioni ufficiali, non contestate dal ricorrente, e richiamando le motivazioni spese dal Tribunale, ha rilevato la profonda modificazione della situazione generale della Costa d’Avorio dopo il risalente e definitivo allontanamento dal paese, avvenuto nel 2011, del Presidente Gbagbo, attualmente sotto processo a L’Aja per crimini contro l’umanità, e anche per merito del processo di riconciliazione messo in atto dal nuovo governo di Ouattara, che ha visto, fra l’altro, l’annullamento di oltre 3.000 condanne penali per atti di violenza occorsi nel periodo della violenta transizione al potere della Costa d’Avorio.

5. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese e pertanto non vi è luogo per provvedere sulle spese del presente giudizio. Non risulta l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Ne consegue l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 quanto alla imposizione dell’ulteriore versamento a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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