Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22263 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18680/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.P.F., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

VINCENZO TARANTO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2233/17/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, del 27/03/2014

depositata il 08/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa alla impugnazione di una cartella di pagamento IVA dell’anno d’imposta 2009, con un unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrare deduce “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 4, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 54, comma 2, ultimo periodo, art. 2697 c.c. e segg., artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

2. Il motivo presenta un duplice profilo di inammissibilità.

3. In primo luogo, esso veicola cumulativamente ed inestricabilmente vizi di natura eterogenea, in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso ed il persistente orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plirimis Cass. 5471/08, 9470/08, 18202/08, 19443/11, 21611/13, 19959/14, 22404/14, 25982/14, 26018/14, 5964/15, 6735/16, 7656/16, 12926/16, 13729/16, 14257/16).

4. In secondo luogo, al di là delle censure di diritto esposte in rubrica, esso mira ad una nuova valutazione dei fatti e del materiale probatorio acquisito, come non è però consentito in questa sede, poichè il ricorso per cassazione non può costituire uno strumento per accedere ad un terzo grado di,giudizio, nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento (ex Cass. s.u. n. 7931/13; Cass. nn. 12264/14, 26860/14, 959/15, 961/15, 962/15, 3396/15, 14233/15).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese del presente giudizio; non sussistono invece i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poichè a favore della amministrazione ricorrente opera il meccanismo di prenotazione a debito (v. Cass. s.u. n. 9338/14; Cass. sez. 6-L, n. 1778/16 e 6-T n. 18893/16).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il motivo di ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5.600,00 ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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