Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22262 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 15/10/2020), n.22262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4773-2018 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE, (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 504/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 29/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Perugia, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal cittadino del Bangladesh A.S., ritenendola tardiva ed ha altresì condiviso nel merito la pronuncia di primo grado, precisando in motivazione che la domanda di protezione internazionale era altresì infondata. La Corte territoriale ha rilevato che l’impugnazione doveva essere proposta con ricorso e che l’atto di citazione in appello risultava intempestivamente depositato.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno. Il ricorrente ha depositato memoria.

In primo luogo il ricorrente ha contestato la declaratoria d’inammissibilità dell’appello osservando che quando venne introdotto il giudizio di appello la giurisprudenza nettamente prevalente riteneva che l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado dovesse essere la citazione, così da far decorrere il termine perentorio per la proposizione dell’appello dalla notificazione e non dal deposito.

Il primo motivo è manifestamente fondato. La Corte di Cassazione a sezioni unite, pur stabilendo che l’appello nei procedimenti in oggetto si propone con ricorso ha, tuttavia, posto in evidenza, che, alla luce del principio del perspective overruling, essendovi, prima dell’affermazione del principio, una netta prevalenza, nella giurisprudenza di legittimità, dell’orientamento opposto, le impugnazioni proposte prima dell’affermazione del nuovo principio ed a partire dalla pronuncia che aveva propugnato l’opposto principio, ben potevano essere proposte con citazione, notificata nel termine perentorio previsto dalla legge doveva ritenersi tempestiva.

Il principio stabilito dalle S.U. con la pronuncia n. 28575 del 2018 è stato così massimato:

Nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un “overrulling” processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione. Resta fermo il principio che, nei giudizi di rinvio riassunti a seguito di cassazione, il giudice del merito è vincolato al principio enunciato a norma dell’art. 384 c.p.c., al quale dovrà uniformarsi anche se difforme dal nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Nella specie la comunicazione dell’ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado era intervenuta il 16/11/2016 e la notificazione dell’atto di appello il 16/12/2016.

Questo rilievo ha costituito l’esclusiva ratio decidendi della pronuncia impugnata, come attestato dal dispositivo che stabilisce l’inammissibilità dell’appello. Non costituiscono, di conseguenza, rationes decidendi autonome quelle poste a base dell’infondatezza, sono ininfluenti, e da considerarsi introdotte ad abundantiam come ribadito di recente dalla giurisprudenza di legittima con la pronuncia n. 11675 del 2020 così massimata:

“Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della ” potestas iudicandi”, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione.

In conclusione i rimanenti motivi di ricorso sono inammissibili per difetto d’interesse. All’accoglimento del primo motivo segue la cassazione con rinvio della pronuncia impugnata. La Corte d’Appello dovrà attenersi al principio espresso da S.U. 28757 del 2018.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo. Dichiara inammissibili gli altri. Cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

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