Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22262 del 13/09/2018

Cassazione civile sez. III, 13/09/2018, (ud. 28/03/2017, dep. 13/09/2018), n.22262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. IANNELLI Emilio – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3617/2015 R.G. proposto da:

Comune di Caposele, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso dall’Avv. Antonio Visconti, con domicilio eletto in Roma,

via Tuscolana, n. 346, presso lo studio dell’Avv. Angela Perrone;

– ricorrente –

contro

N.G., titolare dell’omonima impresa individuale,

rappresentato e difeso dall’Avv. Renivaldo Lagreca, con domicilio

eletto in Roma, via Emanuele Gianturco, n. 6, presso lo studio

dell’Avv. Nicola Rivellese;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli depositata il 21

novembre 2014;

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale dott. Troncone Fulvio, che ha chiesto

sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi

dell’art. 380-bis-1 c.p.c..

Fatto

RITENUTO

Il Comune di Caposele, in esito ad asta pubblica, aggiudicava a N.G., titolare dell’omonima impresa individuale, il contratto di compravendita di materiale legnoso riveniente dal taglio, a cura dell’assegnatario, di alcune piante danneggiate da insistenti nevicate, facenti parte del bosco demaniale denominato “Difesa”. Successivamente, in esito ad un controllo effettuato dal Corpo forestale, si riscontrava il furto di 658 piante ad alto fusto non facenti parte di quelle delle quali era stato previsto il taglio, in quanto sane.

Essendo rimasto ignoto l’autore materiale del furto, il Comune conveniva in giudizio il N., ritenendolo responsabile per violazione dell’obbligo di custodia previsto dall’art. 37 del Capitolato d’oneri allegato al contratto.

Nel contraddittorio fra le parti, il Tribunale di Sant’Angelo dei L. accoglieva la domanda del Comune e condannava il N. al risarcimento del danno.

La Corte d’appello di Napoli, adita dal N., riformava integralmente la sentenza di primo grado, rigettando la pretesa del Comune.

In particolare, la corte territoriale ha osservato che la domanda del Comune, di natura contrattuale, era fondata sulla clausola di responsabilità contenuta nell’art. 37 Capitolato, che così dispone: “l’aggiudicatario sarà responsabile fino all’esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l’esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo l’Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo”. Tale clausola – a parere della corte territoriale – non può essere interpretata come impositiva di un “penetrante onere di vigilanza” in capo al N., come invece ritenuto dal tribunale, in quanto l’assunzione, da parte dell’aggiudicatario, dell’obbligo di custodia di una porzione molto vasta di territorio è del tutto estranea alla causa del contratto di taglio e vendita di alcuni alberi specifici. Pertanto, la Corte d’appello ha concluso che l’art. 37 del Capitolato dovesse essere interpretato come volto a regolare esclusivamente la responsabilità dell’aggiudicatario nei confronti di terzi soggetti, diversi dal Comune di Caposele. In quest’ottica si spiegherebbe anche l’espressa previsione di esonero di responsabilità di quest’ultimo e il relativo diritto di rivalsa nei confronti del N..

Il Comune di Caposele ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione affidandosi a due motivi. Il N. ha resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, come riportate in epigrafe. Entrambe le parti private hanno depositato memorie difensive ai sensi dell’art. 380-bis-1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

1. In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

2.1 Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1366 c.c..

In sostanza, il Comune di Caposele si duole dell’interpretazione dell’art. 37 del Capitolato d’oneri fatta propria dalla Corte d’appello. Secondo il ricorrente, infatti, tale pattuizione prevedrebbe la responsabilità del N. non solo per i danni cagionati a terzi, ma anche per i pregiudizi arrecati al Comune stesso.

La corte di merito, in particolare, avrebbe erroneamente applicato il canone ermeneutico del comportamento complessivamente tenuto dalle parti in epoca successiva alla conclusione del contratto. Infatti, non sarebbe stata tenuta in debito conto la dichiarazione confessoria resa dal N. al Comando del Corpo forestale (questi dichiarava “che per obbligo contrattuale il sottoscritto, quale ditta aggiudicataria, ha l’obbligo di vigilare anche dopo la chiusura dei lavori affinchè non si verifichino danni al bosco”). Da tale dichiarazione emergerebbe chiaramente, pure in applicazione del canone ermeneutico dell’interpretazione del contratto secondo buona fede ex art. 1366 c.c., che le parti avevano inteso costituire il N. custode del bosco “Difesa”.

Infine, nell’interpretazione dell’art. 37 del Capitolato d’oneri avrebbe dovuto altresì tenersi conto – in una prospettiva sistematica – delle ulteriori pattuizioni previste nel contratto, analizzate dal ricorrente.

2.2 Il motivo è inammissibile.

Infatti, l’interpretazione del contratto, consistendo nell’accertamento dell’effettiva volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito. L’esito di tale indagine è censurabile innanzi alla Corte di cassazione in due ipotesi: per un verso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per inadeguatezza della motivazione, nella formulazione antecedente alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, oppure, nel vigore del testo novellato, per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti; per altro verso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, solamente per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. (Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016, Rv. 640551).

Nel motivo in esame viene in evenienza questa seconda ipotesi. Tuttavia, l’errore di diritto nell’applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale ricorre solo quando il giudice di merito, facendone inesatta applicazione, sia pervenuto ad un risultato oggettivamente incompatibile con la volontà delle parti. Non è invece censurabile per cassazione l’evenienza in cui, essendo possibili due o più interpretazioni di una clausola o dell’intero testo negoziale, il giudice di merito abbia scelto l’una piuttosto che l’altra. Infatti, il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l’individuazione dei criteri di interpretazione applicati dal giudice, al fine di verificare se sia incorso in errore di diritto (Sez. 3, Sentenza n. 7597 del 31/03/2006, Rv. 587980).

Quindi, alla parte che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, non è consentito dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata una diversa (Sez. 3, Ordinanza n. 11254 del 10/05/2018, Rv. 648602; Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017, Rv. 646063). Infatti, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non deve essere l’unica possibile o la migliore in astratto, ma semplicemente una di quelle possibili e plausibili, (Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944).

Allo stesso modo, sono inammissibili le critiche alla ricostruzione della volontà negoziale effettuata dal giudice di merito che siano basate su una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi già esaminati (Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/02/2015, Rv. 634161).

In conclusione, il procedimento di interpretazione del contratto consta di due fasi: la prima, consistente nella ricerca e nell’individuazione della comune volontà dei contraenti, si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per errore di diritto in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss.; la seconda, concernente l’inquadramento della comune volontà nel corrispondente schema legale, essendo il risultato dell’applicazione di norme giuridiche, può formare oggetto di verifica e di riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto accertati, sia infine con riferimento all’individuazione effetti giuridici conseguenti alla sussunzione della fattispecie concreta nel paradigma normativo (Sez. 1, Ordinanza n. 29111 del 05/12/2017, Rv. 646340).

2.3 Nel caso in esame, a prescindere dalla rubricazione del motivo, il Comune non ha denunciato davvero la violazione dei canoni legali d’interpretazione della volontà contrattuale, ma si è limitato a prospettare una possibile interpretazione dell’art. 37 del Capitolato d’oneri, alternativa a quella fatta propria dalla Corte d’appello.

Tale prospettazione, collocandosi sul piano del giudizio di merito, è inammissibile in questa sede.

In particolare, non corrisponde a vero che la Corte d’appello si sia limitata a valutare la pattuizione di cui all’art. 37 del Capitolato d’oneri sconnessa dalle altre clausole del negozio giuridico. Al contrario, la corte di merito ha ricostruito la causa di scambio del contratto in questione (ricondotta allo schema della compravendita), giungendo alla conclusione che contrasta con la stessa la previsione di un obbligo di custodia in capo al compratore, tra l’altro a tempo indeterminato (ovvero fino all’avvenuto collaudo, evenienza a tutt’oggi non ancora verificatasi, a parole del controricorrente). Pertanto, pur nell’ambiguità del tenore testuale, ha ravvisato nell’art. 37 del Capitolato d’oneri una previsione, usuale nei contratti del genere, di responsabilità del privato per i danni cagionati a terzi, con facoltà di rivalsa del Comune nei confronti del N..

3.1 Con il secondo motivo il Comune di Caposele denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame della dichiarazione resa dal N. al Corpo forestale;

dichiarazione nella quale egli riconosceva di essere contrattualmente obbligato a vigilare sull’area di bosco interessata dal furto.

3.2. Anche questo motivo è inammissibile.

La censura, infatti, non rispetta i paradigmi richiesti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134. Tale disposizione ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831).

Nel caso di specie, difettano tanto il requisito del “come” e del “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, avendo il ricorrente fatto generico riferimento a delle pagine della propria comparsa di risposta in appello (riferimento, peraltro, contestato dal controricorrente, il quale sostiene che il Comune di Caposele non ha mai prospettato la questione nei termini che oggi propone); quanto del requisito della “decisività”, difettando nell’esposizione del ricorrente le argomentazioni necessarie a dimostrare che, qualora la Corte d’appello avesse esaminato il fatto che il Comune assume essere stato omesso, ciò sarebbe risultato decisivo ai fini dell’affermazione della responsabilità contrattuale del N..

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, dipendenti dall’alterno esito dei gradi di merito, per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ricorrono, invece, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2018

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