Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22262 del 05/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 05/09/2019), n.22262
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
B.M., domiciliato in Roma, presso la Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso,
dall’avv. Ennio Cerio (p.e.c. avvennicerio.cnfpec.it fax n.
0874.482562;
– ricorrente –
nei confronti di
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 67/2018 della Corte di appello di Campobasso,
emessa il 28.2.2018 e depositata il 6.3.2018 R.G. n. 90/2016;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Dott.
Giacinto Bisogni;
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. B.M., cittadino senegalese, nato il 1.1.1996, ha chiesto alla competente Commissione territoriale il riconoscimento del suo diritto alla protezione internazionale esponendo di aver lasciato la città di Kolda, nella turbolenta regione della Casamance, alla morte del padre, in quanto non era in grado di provvedere alle esigenze di sostentamento della sua famiglia. Dopo aver attraversato Burkina Fasu, Mali e Niger giungeva in Libia dove l’esplosione della guerra civile lo costringeva a partire nuovamente e a raggiungere le coste ragusane nel giugno 2014.
2. La domanda è stata respinta dalla Commissione territoriale e il ricorso avverso il diniego è stato respinto a sua volta dal Tribunale di Campobasso. Infine la Corte distrettuale molisana ha respinto il gravame del sig. B.M. ritenendo che le circostanze esposte dal richiedente asilo non legittimano alcuna delle condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. In particolare ha rilevato la cessazione del conflitto in Casamance e la estraneità ad esso della città di Kolda.
3. Avverso la sentenza della Corte d’appello il sig. B.M. propone ricorso per cassazione deducendo violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 (t.u. immigrazione). Afferma il ricorrente che, accertata la credibilità del richiedente asilo, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare la possibilità di riconoscere al ricorrente la protezione umanitaria in considerazione della insicurezza del paese di provenienza e in particolare della ancora incompleta pacificazione e normalizzazione della Casamance.
Diritto
RITENUTO
CHE:
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto ripropone in realtà una mera rivalutazione di merito compiuta dalla Corte di appello senza evidenziare alcun elemento fattuale trascurato dalla motivazione della sentenza impugnata che, sulla base di informazioni ufficiali, non contestate dal ricorrente, e richiamando le motivazioni spese dal Tribunale, ha rilevato l’attenuazione del conflitto che ha interessato la Casamance e la estraneità da tale conflitto della città di Kolda, da cui proviene il richiedente asilo.
5. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese e pertanto non vi è luogo per provvedere sulle spese del presente giudizio. Non risulta l’ammissione del ricorrente al
patrocinio a spese dello Stato. Ne consegue l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 quanto alla imposizione dell’ulteriore versamento a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019