Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22262 del 04/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 04/08/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 04/08/2021), n.22262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15481-2015 proposto da:

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

A. BERTOLONI n. 44, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BERETTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO CONTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 952/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/06/2014 R.G.N. 1258/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 9.6.2014, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado e in accoglimento dell’appello di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., ha dichiarato non dovute le somme pretese dall’INPGI a titolo di contributi asseritamente omessi in danno dei collaboratori G.A. e C.G.M.;

che avverso tale pronuncia l’INPGI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

che Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. ha resistito con controricorso, anch’esso successivamente illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente denuncia violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 20, per avere la Corte di merito ritenuto che l’INPGI non potesse agire giudizialmente per il recupero dei contributi omessi in danno della lavoratrice C.G., avendo sul punto precedentemente accolto il ricorso proposto in via amministrativa dall’odierna controricorrente;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 1362 c.c. e ss. e art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che l’accoglimento del ricorso amministrativo riguardasse anche i contributi di cui al primo motivo;

che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9-10, e art. 252 disp. att. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che alla data della presentazione della denuncia di omissione contributiva da parte della lavoratrice C.G. la contribuzione in ipotesi dovuta si fosse prescritta;

che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 8 CCNL per i dipendenti di imprese giornalistiche 10.1.1959 (reso efficace erga omnes giusta D.P.R. n. 153 del 1961), in relazione agli artt. 2094 e 2095 c.c., ed inoltre degli artt. 1362,2094 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che il rapporto di lavoro intrattenuto dall’odierna controricorrente con G.A. avesse natura autonoma e non subordinata;

che il primo motivo è fondato, disponendo la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 20 (nel testo risultante dalla modifica aggiunta dal D.L. n. 318 del 1996, art. 3, comma 3, conv. con L. n. 402 del 1996) che, “nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all’accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data dell’accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore”, ciò che nella specie è accaduto per avere la lavoratrice C.G. presentato denuncia per il recupero dei contributi assicurativi in data 15.1.1999;

che, derivandone per conseguenza l’assorbimento del secondo motivo di censura, risulta parimenti fondato, per quanto di ragione, il terzo motivo, dal momento che la presentazione della denuncia da parte della lavoratrice è avvenuta, come detto, in data 15.1.1999, e dunque nel corso del quinquennio dalla scadenza di parte dei contributi oggetto di domanda, relativi al periodo gennaio 1989-settembre 1994 (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), con l’effetto di raddoppiare il termine prescrizionale da cinque a dieci anni per quelli compresi nel periodo gennaio-settembre 1994, che alla data dianzi indicata – giusta gli insegnamenti di Cass. S.U. n. 15296 del 2014 – non si erano ancora prescritti;

che il quarto motivo è invece inammissibile, pretendendo di veicolare, merce’ l’invocazione di violazioni di legge sostanziale e processuale, una critica dell’accertamento di fatto con cui i giudici territoriali hanno ricostruito la collaborazione precorsa tra G.A. e l’odierna parte controricorrente in termini di collaborazione autonoma;

che, cassata per quanto di ragione la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo e dichiarato inammissibile il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021

 

 

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