Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22262 del 03/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18281-2015 proposto da:

BRM RACING SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI GIULIANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIO GRAGNANI, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PIORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricoricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 25/67/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 24/11/2011,

depositata il 12/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA;

udito l’Avvocato Mario GRAGNANI che ha chiesto la trattazione del

ricorso in P.U..

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con due motivi di ricorso, in fattispecie relativa alla impugnazione di cartella di pagamento Iva – anno di imposta 2009, la società ricorrente deduce: 1) “violazione e falsa applicazione – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, – del D.P.R. n. 322 del 1988, art. 2, comma 7: la Commissione tributaria regionale asserisce infondatamente che la dichiarazione è stata presentata fuori termine”; 2) “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 3): la Commissione tributaria regionale asserisce infondatamente di non aver potuto disporre di documentazione in realtà in suo possesso”.

2. Va preliminarmente (e con effetto assorbente) accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso poichè privo, anche graficamente, dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito previsto a pena d’inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3).

3. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, per soddisfare il suddetto requisito “il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito”, onde consentire al giudice di legittimità di “cogliere il significato e la portata delle censure senza dover accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa”. (Cass. sez. 6-3, ord. n. 1926/15; Cass. nn. 12688/07, 7825/06, 19788/05, 12166/05, 16360/04).

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei motivi di ricorso segue l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato, per carenza di interesse, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali nonchè al raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i motivi del ricorso. Dichiara conseguentemente inammissibile il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA