Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22261 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 15/10/2020), n.22261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4272-2018 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PIERLUIGI SPADAVECCHIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1462/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 02/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Ancona ha rigettato la domanda di protezione internazionale e umanitaria proposta da C.M., cittadino nigeriano, il quale ha dichiarato di essere nato nel Delta State, di essere falegname, di aver perso padre e fratelli e di essere rimasto solo con la madre che, successivamente, si è risposata. Ha aggiunto che lo zio paterno avrebbe preteso la terra di proprietà di suo padre di cui si era impossessato, essendo sospettato anche della morte degli altri familiari del richiedente. Infine, ha raccontato di essere stato cacciato di casa dal nuovo marito della madre, di essere stato costretto ad allontanarsi dal suo paese e di essere andato in Libia, da dove, vivendo in condizioni miserabili e non potendo tornare in Nigeria perchè la sua vita era a rischio, aveva raggiunto l’Italia.

A sostegno della decisione, la Corte d’appello ha rilevato che le vicende narrate non conducono al riconoscimento di alcune delle ipotesi di protezione internazionale nè in relazione al rifugio politico nè alle tre forme di protezione sussidiaria, essendo stato dedotto un generico pericolo di danno proveniente da soggetto non statale. Ai fini dell’accoglimento della domanda non può essere rilevante neanche il riferimento al contesto storico fattuale nel quale la vicenda personale sarebbe inserita, non potendo, nonostante l’attenuato onere probatorio, essere sufficiente il riferimento alla situazione generale del paese, peraltro, in miglioramento dopo le elezioni del 2015.

In relazione alla protezione umanitaria, l’istante non ha provato di rientrare in categorie soggettive in relazione alle quali siano ravvisabili lesioni di diritti umani di particolare entità.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il cittadino straniero con un unico motivo, articolato in tre censure, nel quale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, per essere mancato l’esame della situazione generale di violenza indiscriminata, nella zona di provenienza ((OMISSIS)) del ricorrente, oltre a sottolineare il mancato approfondimento istruttorio officioso sulle ragioni di pericolo di violenza specifiche derivanti dal racconto del ricorrente, ritenuto una vicenda privata. Viene, infine, censurata anche la decisione relativa alla protezione umanitaria.

Il motivo è manifestamente fondato nei limiti di cui in motivazione.

La Corte d’appello, pur avendo accennato all’alta densità criminale dell’area di provenienza del ricorrente e pur avendo riconosciuto che era stata allegata una situazione di pericolo relativa alla condizione generale dell’area stessa, non ha svolto uno specifico approfondimento officioso in relazione all’ipotesi di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett c), limitandosi a un esame della situazione generale della Nigeria, ritenuta in miglioramento senza fornire alcuno specifico riferimento all’area di provenienza del cittadino straniero e limitando la valutazione, peraltro generica, ad un’unica fonte diversa da quelle indicate nell’art. 8 (peraltro senza precisare che quelle fossero lacunose o insufficienti). Nessun riscontro, infine, sii rinviene sulle condizioni di pericolo, anche riconducibili all’art. 14 lett c) allegate dal ricorrente a sostegno della domanda. Ai fini del riconoscimento di tale peculiare ipotesi di protezione sussidiaria, non servono riscontri individualizzanti come nelle lettere a) e b) e come ritenuto erroneamente dalla Corte d’appello, ma l’allegazione di una generale condizione di pericolo di violenza indiscriminata, da verificare mediante le fonti di cui all’art. 8 e, in mancanza o in chiave integrativa ad altre, con riferimento allo Stato e al contesto geopolitico di provenienza.

La censura relativa alla protezione umanitaria è assorbita.

All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della pronuncia impugnata con rinvio.

PQM

Accoglie il primo motivo nei limiti di cui in motivazione. Cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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