Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22261 del 05/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 05/09/2019), n.22261
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
M.S., elettivamente domiciliato in Roma, largo Somalia 53
presso lo studio dell’avv. Guglielmo Pinto, rappresentato e difeso,
per delega a margine del ricorso per cassazione, dall’avv. Maria
Cristina Tarchini che chiede l’invio delle comunicazioni relative al
processo presso l’indirizzo di p.e.c.
mariacristina.tarchini.mantova.pecavvocati.it ovvero al n. di fax
0376.1792475;
– ricorrente –
nei confronti di
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 300/2018 della Corte di appello di Milano
emessa il 28.11.2017 e depositata il 19.1.2018 R.G. n. 1238/17;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Dott.
Bisogni Giacinto;
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. M.S., cittadino bengalese nato il 1.1.1987, ha chiesto alla Commissione territoriale di Milano il riconoscimento del suo diritto alla protezione internazionale esponendo che aveva lasciato il Bangladesh per sfuggire alla condizione di povertà in cui versava la sua famiglia e che aveva dovuto, per raggiungere la Libia, ricorrere a un prestito che, in caso di rimpatrio, avrebbe dovuto restituire pena, altrimenti, la morte.
2. La domanda è stata respinta dalla Commissione territoriale e il ricorso avverso il diniego è stato respinto a sua volta dal Tribunale di Milano. Infine la Corte di appello ha respinto il gravame del sig. M.S. ritenendo di condividere la valutazione di non attendibilità della narrazione per quanto riguarda il pericolo che il richiedente asilo correrebbe, al suo rientro in patria, in caso di mancata restituzione del prestito. La Corte distrettuale milanese ha ritenuto pertanto la motivazione esclusivamente economica della migrazione.
3. Avverso la sentenza della Corte d’appello il sig. M.S. propone ricorso per cassazione deducendo ex art. 360 c.p.c., n. 4 la nullità della sentenza che non ha minimamente preso in esame e motivato il non accoglimento della domanda di protezione umanitaria.
Diritto
RITENUTO
CHE:
4. Il ricorso è manifestamente infondato perchè assume il mancato esame della domanda di protezione umanitaria mentre la sentenza limpugnata contiene invece una esplicita motivazione sulla non attendibilità del richiedente asilo circa la sua esposizione ai rischi che correrebbe nel caso di rientro in patria e per effetto della mancata restituzione della somma ricevuta in prestito per poter raggiungere la Libia. La Corte di appello ha anche rilevato che il ricorrente non ha apportato il minimo riscontro sulle asserite minacce legate alla mancata restituzione del prestito e sulla possibilità di richiedere protezione dalla pubblica autorità. Il ricorso per cassazione si limita poi a delle mere e generiche asserzioni circa l’omessa considerazione della situazione personale del richiedente asilo e come tale deve essere dichiarato inammissibile senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione.
5. Non sussistono i presupposti per il versamento di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato in considerazione della ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019