Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22261 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 05/09/2019), n.22261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in Roma, largo Somalia 53

presso lo studio dell’avv. Guglielmo Pinto, rappresentato e difeso,

per delega a margine del ricorso per cassazione, dall’avv. Maria

Cristina Tarchini che chiede l’invio delle comunicazioni relative al

processo presso l’indirizzo di p.e.c.

mariacristina.tarchini.mantova.pecavvocati.it ovvero al n. di fax

0376.1792475;

– ricorrente –

nei confronti di

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 300/2018 della Corte di appello di Milano

emessa il 28.11.2017 e depositata il 19.1.2018 R.G. n. 1238/17;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Dott.

Bisogni Giacinto;

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. M.S., cittadino bengalese nato il 1.1.1987, ha chiesto alla Commissione territoriale di Milano il riconoscimento del suo diritto alla protezione internazionale esponendo che aveva lasciato il Bangladesh per sfuggire alla condizione di povertà in cui versava la sua famiglia e che aveva dovuto, per raggiungere la Libia, ricorrere a un prestito che, in caso di rimpatrio, avrebbe dovuto restituire pena, altrimenti, la morte.

2. La domanda è stata respinta dalla Commissione territoriale e il ricorso avverso il diniego è stato respinto a sua volta dal Tribunale di Milano. Infine la Corte di appello ha respinto il gravame del sig. M.S. ritenendo di condividere la valutazione di non attendibilità della narrazione per quanto riguarda il pericolo che il richiedente asilo correrebbe, al suo rientro in patria, in caso di mancata restituzione del prestito. La Corte distrettuale milanese ha ritenuto pertanto la motivazione esclusivamente economica della migrazione.

3. Avverso la sentenza della Corte d’appello il sig. M.S. propone ricorso per cassazione deducendo ex art. 360 c.p.c., n. 4 la nullità della sentenza che non ha minimamente preso in esame e motivato il non accoglimento della domanda di protezione umanitaria.

Diritto

RITENUTO

CHE:

4. Il ricorso è manifestamente infondato perchè assume il mancato esame della domanda di protezione umanitaria mentre la sentenza limpugnata contiene invece una esplicita motivazione sulla non attendibilità del richiedente asilo circa la sua esposizione ai rischi che correrebbe nel caso di rientro in patria e per effetto della mancata restituzione della somma ricevuta in prestito per poter raggiungere la Libia. La Corte di appello ha anche rilevato che il ricorrente non ha apportato il minimo riscontro sulle asserite minacce legate alla mancata restituzione del prestito e sulla possibilità di richiedere protezione dalla pubblica autorità. Il ricorso per cassazione si limita poi a delle mere e generiche asserzioni circa l’omessa considerazione della situazione personale del richiedente asilo e come tale deve essere dichiarato inammissibile senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione.

5. Non sussistono i presupposti per il versamento di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato in considerazione della ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA