Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22261 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18034-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENBTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SOC. SITIE IMPIANTI INDUSTRAIALI S.P.A., in persona del Presidente

del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Giuseppe MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA CIPOLLA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERMINIO RETUS, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1075/16/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA del 31/03/2011 depositata il 28/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA PAOLA;

udito l’Avvocato Cipolla Giuseppa Maria difensore della

controricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa alla contestazione di indetraibilità dell’Iva dell’anno di imposta 1998, in quanto afferente operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate censura la “Nullità della sentenza per motivazione apparente. Violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1995, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 poichè, rispetto al thema decidendum fissato dalla sentenza di questa Corte n. 3259/12, recante la cassazione con rinvio della originaria sentenza d’appello, la C.T.R. avrebbe motivato l’assolvimento dell’onere della prova sull’effettiva esistenza delle operazioni contestate con “affermazioni del tutto apodittiche”, tali da rendere “impossibile la ricostruzione dell’iter logico della decisione”.

2. Con il secondo mezzo contesta altresì la “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63 e dell’art. 384 c.p.c. e art. 392 c.p.c. e segg. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 poichè, ove la decisione fosse intesa nel senso che la contribuente “avrebbe fornito la prova dell’effettuazione delle prestazioni indicate in fattura”, la C.T.R. avrebbe così dato “falsa applicazione al principio di diritto enunciato” nella sentenza n. 3259/12, ove risultava pacifico che la società aveva “riconosciuto che le fatture in contestazione documentavano la fornitura di passerelle e quadri elettrici in misura di gran lunga maggiore, tentando di giustificare tale difformità contenutistica con l’effettuazione di altre e diverse prstazioni”.

3. Con la terza censura – “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63 e dell’art. 381 c.p.c. e art. 392 c.p.c. e segg. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” si duole che la C.T.R. avrebbe “nuovamente statuito il diritto alla detrazione nonostante che fosse pacifico il fatto che nelle fatture non era stata correttamente indicata la natimi, qualità e quantità dei beni o dei servizi venduti o prestati”, in difformità dal principio di diritto fissato nella sentenza di cassazione con rinvio.

4. Con il quarto motivo deduce infine, in via subordinata, la dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″, per avere la C.T.R. attribuito efficacia di prova ad una consulenza tecnica di parte, quale la perizia giurata del Dott. A., peraltro contestata dall’amministrazione.

5. I motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, appaiono inammissibili o infondati.

6. Giova premettere che nella menzionata sentenza n. 3259/12 – recante la cassazione con rinvio dell’originaria decisione del giudice d’appello – questa Corte aveva espressamente dato atto come fosse pacifico che nelle fatture in contestazione “non era stata correttamente indicata la natura, qualità e quantità dei beni o dei servizi venduti o prestati”, affermando di conseguenza che, “a fronte di fatture che non possono considerarsi tali perchè mancanti dei requisiti nonrmativi, grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate (non potendo essa ritenersi fornita con l’esibizione di fatture carenti di elementi indispensabili ai fini della identificazione dell’operazione posta in essere)”.

6.1. Del resto, nel primo ricorso in cassazione era stata proprio l’amministrazione finanziaria a contestare che “il fatto che i corrispettivi indicati nelle fatture de quibus riguardavano comunque attività di impresa” era circostanza che i giudici d’appello avevano “desunto in maniera acritica dalle deduzioni della società” (v. pag. 4 ricorso); analogamente, nelle controdeduzioni in sede di rinvio l’Ufficio aveva affermato: “non sarà sufficiente dimostrare che le ditte subappaltatrici svolgevano effettiva attività d’impresa (…) ma occorrerà provare, altresì, che le prestazioni ricevute dalle ditte subappaltatrici erano quantitativamente corrispondenti ai costi contabilizzati. (v. pag. 12 ricorso).

6.2. Appare dunque palese che il thema decidendum fissato dalla sentenza di cassazione con rinvio era la prova dell’effettiva esistenza non già delle prestazioni indicate in fattura – già pacificamente riscontrate essere diverse da quelle effettive – bensì di prestazioni ad esse quantitativamente corrispondenti ed idonee a giustificare l’Iva assolta sulle prestazioni rese dai subappaltatori, ritenuta indetraibile dall’amministrazione finanziaria in forza dell’originaria contestazione, in termini di sovrafatturazione, operazioni oggettivamente inesistenti ed interposizione fittizia di manodopera (all’epoca vietata).

7. Così ricostruito il quadro processuale, appaiono evidenti:

7.1. l’infondatezza del primo motivo, in quanto la motivazione della sentenza impugnata è tutt’altro che apparente, e conclusivamente incentrata sulle risultanze del “parere pro peritale tecnico-economico reso dal prof ing. A. avanti il Tribunale di Milano… che attesta lavori effettivamente eseguiti e la congruità del relativo ammontare al valore dei lavori accertati dalla Polizia tributaria e ripresi per relationem dall'”Agenzia delle entrate”, ritenendosi così assolto “l’onere gravante sul contribuente, come indicato nella sentenza della Cassazione, relativo agli elementi necessari a dimostrare l'”an e il quantum”, con conseguente affermazione della “ineremza e deducibilità delle fatture registrate e della relativa Iva esposta… con altrettanto pieno diritto alla rivalsa Iva;

7.2. l’inammissibilità del secondo, poichè esso non coglie la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata;

7.3. l’inammissibilità anche del terzo, poichè esso non coglie, invece, l’effettiva ratio decidendi della sentenza di cassazione con rinvio;

7.4. l’inammissibilità infine del quarto, poichè, sotto l’apparente contestazione di una violazione di diritto, esso integra una contestazione di merito sulla valutazione del materiale probatorio quando spetta invece in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento (U ex pluirimis, Cass. s.u. n. 7931/13; Cass. nn. 12264/14, 26860/14, 959/15, 962/15, 3396/15, 11233/15).

8. Il ricorso va quindi rigettato con condanna alle spese, non anche al raddoppio del contributo unificato operando per l’amministrazione ricorrente il meccanismo di prenotazione a debito (cfr. Cass. s.u. n. 9338/14; Cass. sez. 6-L, n. 1778/16 e 6-T n. 18893/16).

PQM

La Corte dichiara inammissibili i motivi del ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5.000,00 ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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