Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22260 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 05/09/2019), n.22260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32877-2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato l’avvocato MASSIMO GILARDONI

che lo rappres. e difende, con procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.; PROCURA

GENERALE PRESSO CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 7012/2018 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 25/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere relatore Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con decreto emesso il 17.9.18 il Tribunale di Milano rigettò l’impugnazione avverso il provvedimento della Commissione territoriale che respinse la domanda di protezione internazionale e del permesso umanitario, osservando che il racconto reso dal ricorrente non era attendibile e che, circa la protezione umanitaria, non erano emerse situazioni di vulnerabilità, non ostante l’assenza di una rete familiare.

Il M. ricorre in cassazione formulando un unico motivo di ricorso e sollevando due preliminari questioni di legittimità costituzionale.

Non si è costituito il Ministero dell’Interno.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Preliminarmente, il ricorrente ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale.

La prima questione riguarda la conformità del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, – come convertito nella L. n. 46 del 2017 – agli artt. 3 e 77 Cost., per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza in ordine al differimento dell’efficacia temporale del decreto-legge e, dunque, all’entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale.

La seconda questione concerne la conformità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 – come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g, – agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione è di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione del decreto di primo grado.

Premesso ciò, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, in quanto il Tribunale non aveva effettuato, a fini della valutazione della situazione di vulnerabilità, il bilanciamento tra il grado d’inserimento sociale raggiunto dallo stesso ricorrente in Italia e la condizione di provenienza.

La prima questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata in quanto, in conformità di consolidato orientamento di questa Corte- cui il collegio intende dare continuità- il D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, conv. con modifiche in L. n. 46 del 2017, è una norma transitoria che, differendo di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito, è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (Cass., n. 17717/18; n. 28119/18).

La seconda questione di legittimità costituzionale, relativa al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, circa l’eccessiva limitatezza del termine di trenta giorni prescritto per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale, è del pari manifestamente infondata poichè la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento, sicchè non emerge alcuna lesione del diritto di difesa e del giusto processo per la brevità del termine rispetto ad ogni altro procedimento di ricorso per cassazione (Cass., n. 17718/18; n. 28119/18).

Premesso ciò, l’unico motivo del ricorso è inammissibile (cfr. Cass. nn. 4455 e 17072 del 2018) poichè diretto al riesame dei fatti avendo il Tribunale escluso che il rimpatrio possa determinarne la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (peraltro non emersa in quanto il ricorrente ha svolto le tipiche attività organizzate dai centri d’accoglienza).

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero intimato. Considerata l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, è inapplicabile del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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