Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22260 del 04/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 04/08/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 04/08/2021), n.22260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19554-2015 proposto da:

RCS MEDIAGROUP S.P.A., (quale incorporante RCS Periodici S.p.A.),

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI N. 27, presso lo studio

legale Trifirò & Partners-Avvocati, rappresentata e difesa

dagli avvocati PAOLO ZUCCHINALI, GIACINTO FAVALLI, MARIO CAMMARATA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10644/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/01/2015 R.G.N. 7077/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 10644 del 2014, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto con il quale era stato ingiunto, alla s.p.a RCS Mediagroup (incorporante la s.p.a. RCS Periodici), il pagamento di somme per contributi omessi e sanzioni, nel periodo aprile 2004 febbraio 2008, in riferimento ad alcuni giornalisti, formalmente qualificati come lavoratori autonomi, ma le cui prestazioni si erano svolte con caratteristiche tipiche dei rapporti di lavoro subordinato giornalistico;

2. per la Corte di merito si desumeva, dal compendio probatorio acquisito, per continuità della prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità del servizio, la configurabilità, nella specie, della figura dei collaboratori fissi e, dunque, la natura subordinata dei rapporti giornalistici;

3. quanto alla disciplina sanzionatoria applicabile, la Corte territoriale riteneva la L. n. 388 del 2000 inapplicabile ai periodi antecedenti al recepimento della relativa disciplina da parte dell’INPGI; insuscettibili di compensazione i crediti dovuti all’INPGI con i crediti versati dai giornalisti iscritti alla gestione previdenziale separata, dei quali non vi era neanche prova del versamento e dell’entità, non trattandosi di credito restitutorio nella titolarità della società; inapplicabile, nella specie, la disciplina di cui alla L. n. 689 del 1991 concernente le sanzioni amministrative;

4. avverso tale sentenza la s.p.a RCS MEDIAGROUP ha proposto ricorso, affidato a sette motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l’INPGI, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

5. con i primi due motivi si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per avere la Corte di merito attribuito valore probatorio alle dichiarazioni rese agli ispettori verbalizzanti e perché un’attenta valutazione del materiale probatorio avrebbe dovuto portare ad escludere la subordinazione;

6. con il terzo si deduce violazione dell’art. 2094 c.c. e art. 2 CCNLG, artt. 1362,1363 c.c. per non avere tenuto conto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva ai fini del riconoscimento della qualifica di corrispondenti considerato che, alla stregua delle emergenze istruttorie, i collaborati in questione non avevano obblighi di lavorare o meno, di essere o meno a disposizione, di chiedere ferie o meno;

7. con il quarto mezzo si deduce nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per la controversia, per non avere espressamente pronunciato sulla richiesta di svolgimento di prove ulteriori e per avere ritenuto provata la subordinazione pur senza avere escusso ulteriori testi, tanto più considerato le tante posizioni in questione;

8. con il quinto motivo si deduce violazione della L. n. 388 del 2000, per avere la Corte di merito ritenuto inapplicabile il regime sanzionatorio introdotto dalla richiamata normativa e applicabili le più onerose sanzioni adottate dall’INPGI, e si richiama la giurisprudenza che ha ritenuto applicabile il regime sanzionatorio della L. n. 388 cit., pur dopo la privatizzazione dell’ente previdenziale che gestisce, in regime integralmente sostitutivo, un sistema di assicurazione generale obbligatoria e, in via subordinata, la Delib. INPGI n. 38 del 2002, che ha fissato l’applicazione del regime sanzionatorio, introdotto nel 2000, con decorrenza dal 16 aprile 2002 e, quanto al periodo anteriore, ne ha esteso l’applicabilità ai crediti contributivi riferiti a periodi pregressi e accertati successivamente all’entrata in vigore della Delib. INPGI n. 86 del 2001;

9. con il sesto si deduce violazione della L. n. 335 del 1995 per non avere la Corte di merito applicato il termine di prescrizione quinquennale;

10. con il settimo si deduce messo esame di un fatto decisivo, reiterando l’eccezione di compensazione già svolta nei gradi di merito;

11. i motivi sono rigettare, ad eccezione del quinto, che si andrà ad esaminare per ultimo;

12. il primo e il secondo motivo sono inammissibili perché celano la richiesta di riesame del materiale probatorio e adducono, come omesso esame, espressioni qualificatorie;

13. trattasi di censure non collocabili nel paradigma del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (sul quale v. Cass., Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053 e numerose successive conformi);

14. le Sezioni unite della Corte hanno anche precisato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

15. ne consegue che in sede di legittimità non è data ora (come del resto non era altrimenti data allora, vigente il testo precedente dell’art. 360 c.p.c., n. 5) la possibilità di censurare che la prova di un dato fatto sia stata tratta o negata dall’apprezzamento o dalla obliterazione di un determinato elemento istruttorio, atteso che una tale critica ha ad oggetto non già un fatto storico, ma la stessa attività di valutazione del corredo probatorio, che solo al giudice di merito compete;

16. né nel predetto paradigma, oltre ai fatti storici a fondamento della pretesa, possono farsi rientrare mere espressioni qualificatorie o definitorie, come quelle inerenti alla natura giuridica d’un dato rapporto contrattuale;

17. come noto, nell’ambito delle controversie qualificatorie, in cui occorre stabilire se certe prestazioni lavorative siano rese in regime di subordinazione oppure al di fuori del parametro normativo di cui all’art. 2094 c.c., la valutazione delle risultanze processuali che inducono il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nello schema contrattuale del lavoro subordinato o meno costituisce accertamento di fatto censurabile in Cassazione, secondo un pluridecennale insegnamento di questa Corte, solo per la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre può essere sindacata nei limiti segnati dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c., tempo per tempo vigente, la scelta degli elementi di fatto cui attribuire, da soli o in varia combinazione tra loro, rilevanza qualificatoria (cfr., fra tante, Cass. n. 19979 del 2020 ed ivi ulteriori riferimenti);

18. il terzo motivo, oltre a indirizzarsi avverse risultanze testimoniali emerse in primo grado, si risolve nella inammissibile pretesa di richiedere un diverso e più appagante apprezzamento del materiale probatorio;

19. con il quarto mezzo si deducono, contestualmente e pertanto inammissibilmente, mezzi d’impugnazione tra loro incompatibili, la nullità della sentenza, l’incompletezza dell’istruttoria espletata agli effetti della declaratoria di condanna, il controllo della motivazione, in particolare, per asserita contraddittorietà;

20. in ogni caso, il vizio di motivazione, come dedotto, neanche risulta più spendibile, secondo il paradigma del vizio motivazionale nel testo anteriore alla novella al codice di rito e si pretende un inammissibile sindacato, della Corte di legittimità, in ordine all’asserita incompletezza delle risultanze testimoniali acquisite dal giudice di merito senza procedere all’ammissione di ulteriori mezzi di prova;

21. ribadito quanto dianzi detto in ordine all’omesso esame di elementi istruttori nell’interpretazione data dalle Sezioni Unite della Corte, va rammentato che spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, assumere e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v., fra tante, Cass. n. 13485 del 2014);

22. inammissibile, per difetto di specificità, si appalesa il sesto motivo, in tema di prescrizione, la cui illustrazione non infirma la rilevata genericità della contestazione e orienta la doglianza esclusivamente avverso la statuizione di primo grado;

23. del pari inammissibile risulta, infine, il settimo motivo, con il quale si ribadisce, in sede di legittimità, l’eccezione di compensazione, preannunciando, nella rubrica, censura per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, senza, di fatto, spendere alcun argomento, così risultando solo annunciata una doglianza comunque carente di idoneità ad incrinare la statuizione fondata, a tacer d’altro, sull’estraneità della società al rapporto contribuivo tra giornalisti e gestione previdenziale separata;

24. da accogliere, invece, il quinto motivo, nei termini svolti con le argomentazioni che seguono;

25. sul regime sanzionatorio delle omissioni contributive INPGI risulta consolidata la giurisprudenza di questa Corte, nel senso che in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 116 non si applica automaticamente poiché l’Istituto, per assicurare l’equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni, soggette ad approvazione ministeriale, fermo l’obbligo, a norma della L. n. 388 cit., art. 76 di coordinare l’esercizio di tale potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sicché il nuovo regime sanzionatorio è inapplicabile alle obbligazioni contributive riferite a periodi antecedenti al recepimento della disciplina da parte dell’Istituto (fra tante, Cass. nn. 19979 e 27544 del 2020, 23051 del 2017, 838 del 2016, 12208 del 2011);

26. il recepimento è avvenuto con delibera del Consiglio di amministrazione dell’INPGI dell’8 febbraio 2006, che ha fissato, per l’applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla L. n. 388 del 2000, il discrimine temporale dell’8 febbraio 2005, a decorrere dal quale si applica il più favorevole regime sanzionatorio L. n. 388 cit., ex art. 116;

27. i passaggi, e atti deliberativi, che hanno condotto a tale unitario regime sanzionatorio, sono segnati dalla Delib. n. 175, approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2004, con la quale, preso atto dell’accordo sottoscritto il 5 maggio 2004 dalla FIEG e dalla FNSI, con il quale le parti sociali convenivano l’attuazione di un regime sanzionatorio sostanzialmente conforme a quello previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 116 l’INPGI – avvalendosi dell’autonoma potestà normativa in materia di sanzioni riconosciuta dalla L. n. 140 del 1997 e confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3005 del 12 maggio 2004 – deliberava di modificare il sistema sanzionatorio in atto, già approvato con precedente Delib. 7 giugno 2001, n. 86;

28. evidente, dunque, che la delibera da ultimo citata, la n. 86 del 2001, costituente lo snodo centrale delle argomentazioni difensive a sostegno della censura svolta dalla parte ricorrente, risulta superata dalla successiva Delib. n. 175 del 2004;

29. ulteriori iniziative assunte, al riguardo, dai Ministeri, vigilante e concertante, sono sfociate nell’approvazione della citata Delib. n. 175, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 24/0000446 dell’8 febbraio 2005, approvazione espressamente condizionata all’entrata in vigore, del recepimento da parte dell’INPGI del regime sanzionatorio previsto dalla L. n. 388, alla data di approvazione della Delib.;

30. conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI, con atto n. 23 dell’8 marzo 2006 e in adesione ai predetti rilievi, ha riformulato la disposizione nel senso che, a decorrere dall’8 febbraio 2005, in caso di omissione o di evasione della contribuzione dovuta dalle aziende all’INPGI, in base a disposizione di legge o di contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 (v., da ultimo, Cass. n. 19979 del 2020 cit.);

31. in definitiva, vertendosi, nella specie, in tema di sanzioni per omissione contributiva in un arco temporale compreso tra aprile 2004 – febbraio 2008 e tenuto conto dell’indicato discrimine temporale dell’8 febbraio 2005 correlato, per quanto detto, al recepimento da parte dell’Istituto del più favorevole regime sanzionatorio della L. n. 388 cit., la sentenza impugnata, che non si è attenuta al predetto principio, va cassata in parte qua e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte, designata in dispositivo, che si atterrà a quanto sin qui detto;

32. al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, rigettati gli altri; cassa in parte qua la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021

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