Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22260 del 03/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22260
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17501-2015 proposto da:
R.P., R.A., P.M.C., R.G.,
RESI BRAS SRL, in persona dell’amministratore legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARDINAL DEL
LUCA 10, presso lo studio dell’avvocato TULLIO ELEFANTE che li
rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3352/51/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 20/03/2015, depositata il 13/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA;
udito l’Avvocato Elefante Tullio difensore dei ricorrenti che si
riporta alle memorie.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.
1. Con il primo motivo di ricorso – rubricato “motivazione apparente, nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – ricorrenti censurano la sentenza d’appello per sostanziale inesistenza della motivazione, avendo la C.T.R. respinto gli specifici motivi di censura degli appellanti (riassunti a pagina 9-10 del ricorso) con una motivazione del tutto generica ed astratta, nonchè acriticamente adesiva alla decisione di primo grado (con cui la C.T.P., in parziale accoglimento dei ricorsi dei contribuenti, aveva determinato “nel 20% l’importo deducibile relativo all’immobile in leasing e dichiarato “valida la detrazione delle spese di trasporti”, confermando “nel resto ili accertamenti”).
2. Ad avviso del Collegio la censura – come corroborata nella memoria ex art. 378 c.p.c. – appare fondata, in quanto la motivazione del giudice d’appello si risolve effettivamente nella ripetitiva e tautologica affermazione che, per un verso, gli appellanti non avrebbero proposto “alcuna doglianza specifica” (contrariamente a quanto evidenziato da parte ricorrente) nè “fornito valida documentazione probatoria a sostegno e conferma del propri assunto” e, per altro verso, la sentenza di primo grado sarebbe “sostenuta da ampia e logica motivazione per nulla contrastata e scalfita dai rilievi degli appellanti”, senza che risulti mai (nemmeno sinteticamente) manifestato il percorso logico seguito dai giudici regionali, a testimonianza di un effettivo e dovuto vaglio critico.
3. Restano assorbite le ulteriori censure veicolate tanto dal secondo motivo – rubricato “sul recupero erariale afferente la competenza temporale dei costi per le importazioni di caffè; violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 2, lett. a, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – (per cui, trattandosi di importazioni con “clausola FOB stivato”, la relativa proprietà sarebbe passata alla contribuente solo con il pagamento del prezzo, avvenuto nel 2007, e comunque, essendo “la merce giunta in acque territoriali italiane il 29.12.2006”, la relativa voce di costo avrebbe aumentato di pari importo le giacenze di magazzino al primo gennaio dell’esercizio 2007, “così neutralizzando ai fini fiscali l’operata deduzione dell’acquisto”), quanto dal terzo – rubricato “sul recupero erariale afferente la indeducibilità parziale dei canoni di leasing immibiliare; omesso esame circa al fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – (relativo al mancato esame della produzione della copia del libro giornale da cui risultava l’inclusione tra i ricavi di due scritture di rettifica dei costi per canoni di leasing, asseritamente attestanti che la contribuente avrebbe dedotto costi inferiori a quelli deducibili).
4. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione con rinvio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016