Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2226 del 31/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2226 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

sul ricorso 4387-2013 proposto da:
HITACHI EUROPE GMBH DE119271855 (di seguito indicata come Hitachi
Germania) in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante ed HITACHI EUROPE SRL 03481370967 (di seguito indicata
come Hitachi Italia) in persona del suo Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 57, presso lo STUDIO
PROFESSIONALE ASSOCIATO A BAKER & MCKENZIE, rappresentante e
difese dagli avvocati BROCCHIERI GUIDO e CAMILLI CLAUDIO, giusta
procura in calce al ricorso;

– ricorrenti contro
PENNONE FERNANDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE
QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato BARTALINI
GUIDO GINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine della
comparsa di risposta;
– resistente contro
COLZANI SERGIO, CESTARELLI STEFANO, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE ANGELICO 36/B, presso lo studio dell’avvocato SCARDIGLI
MASSIMO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato WASCHKE
MASSIMO, giusta procura speciale a margine della memoria difensiva;
– resistenti nonchè contro
MACELLARI MORENO, POGGI LONGOSTREVI STEFANO,
ASSICURATORI DEI LLOYD’S DI LONDRA, ALCUNI SINDACATI DEI
LLOYD’S DI LONDRA, ASSICURATORI DEI LLOYD’S SINDACATO N.
2007;
– intimati avverso l’ordinanza nel procedimento R.G. 6685/2011 del TRIBUNALE di
MILANO, depositato il 13/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2014
dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

Data pubblicazione: 31/01/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Il provvedimento impugnato ha sospeso il giudizio pendente in primo grado
in attesa della definizione dell’altro, già deciso con sentenza del Tribunale,
allora pendente presso la Corte d’Appello, <>.
Quest’ultimo giudizio si è concluso con la sentenza della Corte d’Appello di
Milano n. 2794/2013, emessa il 18 giugno 2013 e pubblicata il 9 luglio 2013,
così come reso noto con le memorie depositate sia da parte ricorrente che dal
resistente Pennone.
La sospensione del giudizio è stata disposta, col provvedimento impugnato, fino
alla decisione sull’appello avverso la sentenza di primo grado nel giudizio n.
2484/2010, per come riconosciuto nelle memorie di entrambe le parti su citate.
Ed invero, è da escludere che il Tribunale abbia inteso riferirsi al passaggio in
giudicato della sentenza ritenuta pregiudicante, avendo emesso il dispositivo di
cui sopra, ma soprattutto avendo specificato in motivazione che la valutazione
discrezionale ex art. 337 cod. proc. civ.<<... nel caso di specie consiglia, ad avviso del Tribunale, la sospensione del presente procedimento fino all'esito del procedimento d'appello...». 2.- Il Collegio ritiene che, essendo stato deciso quest'ultimo procedimento con la sentenza su citata, sia venuto meno l'interesse alla decisione sulla questione relativa alla sospensione. Le ricorrenti, pur riconoscendo, al punto n. 2.4 della memoria, che il processo sospeso bene potrebbe essere riassunto, insistono per una decisione sul regolamento di competenza, nel presupposto che il Tribunale potrebbe accedere ad una nuova valutazione ex art. 337 cod. proc. civ. e disporre pertanto una nuova sospensione fino al passaggio in giudicato della sentenza relativa al giudizio n. 2484/2010. Sostengono pertanto che vi sarebbe tuttora <>, su cui si fonda il
potere discrezionale del giudice di merito.

Per l’ammissibilità del regolamento di competenza è necessaria la sussistenza
dell’interesse ad impugnare. Questo va ravvisato nella necessità di rimuovere
gli effetti sfavorevoli di una decisione giurisdizionale ed è connotato
dall’attualità. Sotto quest’ultimo aspetto, il pregiudizio derivante dal
provvedimento che si intende impugnare col regolamento non deve essere
meramente potenziale, ma deve essere tale che non possa essere in concreto
eliminato senza che intervenga la decisione richiesta.
Orbene, in ragione di quanto appena detto, la decisione che si tende ad ottenere
col presente ricorso non può che riguardare l’ordinanza impugnata;
quest’ultima, tuttavia, è da considerarsi oramai posta nel nulla, essendo venuto
meno il presupposto su cui si fondava, vale a dire la pendenza del giudizio n.
2484/10 nel grado d’appello.
Essendo, nei fatti, venuto meno il provvedimento di sospensione è venuto meno
l’interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sull’istanza per regolamento
di competenza. Non vi è infatti alcun effetto pregiudizievole attuale da
rimuovere con la relativa pronuncia, essendo quello prospettato dalle ricorrenti,
con la memoria su menzionata, del tutto eventuale.
2.1. Va perciò esteso all’ipotesi considerata dall’art. 337, comma secondo, cod.
proc. civ. il principio già affermato da questa Corte con riferimento alla
sospensione del processo per pregiudizialità, ai sensi dell’art. 295 cod. proc.
civ., ed alla proposizione del regolamento di competenza per contestare la
sussistenza di un’ipotesi di sospensione necessaria, per il quale, se nelle more
della decisione della Cassazione, venga deciso il processo ritenuto
pregiudicante con sentenza passata in giudicato, si determina la sopravvenuta
carenza di interesse delle parti in ordine alla decisione sulla questione relativa
alla sospensione e, quindi, la cessazione della materia del contendere
relativamente al regolamento di competenza (Cass. S.U. n. 7932/13).

Nel caso di specie, l’ordinanza di sospensione non si è riferita al passaggio in
giudicato della sentenza di secondo grado, ma soltanto alla definizione
dell’impugnazione, quale termine ultimo per la sospensione del giudizio
ritenuto pregiudicato.
Pertanto, è venuto meno l’interesse ad una pronuncia sul regolamento di
competenza, potendo comunque il processo essere riassunto in ragione della
situazione processuale sopravvenuta nelle more.
3. La complessità dei rapporti tra le parti consente, valutato l’esito di cui sopra,
di compensare, per giusti motivi, le spese del presente giudizio di cassazione.

Ric. 2013 n. 04387 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-3-

Quest’ultimo assunto è privo di pregio.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Compensa le spese del giudizio per regolamento di competenza.
Il Presidente

Roma, 15 gennaio 2014.

Vi Funzionario Giudiziario

o
z

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, …

31 GENI 2014

Va precisato che, pur essendo il dispositivo della presente ordinanza nel senso
dell’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non trova
applicazione il disposto dell’art. art. 1 comma 17, la legge del 24.12.2012 n.
228, che ha introdotto il nuovo comma 1 quater all’art. 13 del testo unico sulle
spese di giustizia ex DPR del 30.05.2002 n. 115, che sarebbe astrattamente
applicabile ratione temporis poiché il ricorso è stato proposto il 6/7 febbraio
2013.
La nuova norma dispone che nel processo civile, amministrativo e tributario il
contributo unificato deve essere pagato una seconda volta (al termine del
procedimento) in caso di impugnazioni dichiarate improcedibili, inammissibili
o respinte integralmente. Il Collegio ritiene che la previsione debba essere
intesa nel senso che presupponga che le ragioni dell’inammissibilità o del
rigetto dell’impugnazione siano riscontrabili già al momento in cui
l’impugnazione è proposta. Poiché si tratta di una previsione con finalità
sanzionatorie non può essere applicata ad ipotesi differenti da quelle prese
in considerazione dal legislatore, quale è l’inammissibilità
dell’impugnazione dovuta alla cessazione della materia del contendere o
comunque al venir meno dell’interesse all’impugnazione per fatti
sopravvenuti all’impugnazione stessa.

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