Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2226 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2226 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: CAMPANILE PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 26366-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
MONTELEONE ELIO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE CARSO 63, presso lo studio dell’avvocato
VINCENZO MARIA FARGIONE, che lo rappresenta e difende;

avverso

la

resistente con atto di costituzione
sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
16/06/2011;

n.

179/2011

di CATANIA,

della

depositata il

Data pubblicazione: 30/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/C6/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO

CAMPANILE.

2 – 28366/2011

FATTI DI CAUSA
Con la decisione indicata in epigrafe la CTR di PALERMO, sez. dist. di Catania
ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato riconosciuto il
diritto in capo al sig. Elio Monteleone, quale erede di Moretta Emilia, già erede

quale era stato accertato, anche ai fini INVIM, un maggior valore, di usufruire
della definizione agevolata prevista dall’art. 11 della I. n. 289 del 2002.
In particolare, la CTR ha affermato che il predetto Monteleone poteva fruire del
beneficio “non essendo stato destinatario alla data di entrata in vigore della
suddetta disposizione di alcun avviso di rettifica e liquidazione di maggiore
imposta”.
Per la cassazione di tale decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso,
affidato ad unico motivo; il Monteleone, che non resiste con controricorso, ha
prodotto un “atto di costituzione”, con nomina di difensore, cui ha fatto seguito
il deposito di memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l’Ufficio deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 11
della I. n. 289 del 2002 e dell’art. 14 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto
nella specie alla definizione agevolata sarebbero ostative tanto le precedenti
notifiche alla venditrice dell’avviso di accertamento, la cui impugnazione, per
latro, era stata rigettata con sentenza definitiva, quanto gli avvisi di
liquidazione ai signori Salvatore e Maria Monteleone, coeredi, al pari
dell’intimato, di Moretta Emilia.
Il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14
settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
Il ricorso è fondato.
Premesso che l’art. 11 della citata I. n. 289 del 2002 prevede la definizione
agevolata dei “valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore

assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei
contribuenti da presentare entro il 16 aprile 2003, con l’aumento del 25

di Moretta Concetta, venditrice di un immobile in data 14 ottobre 1985 per il

per cento, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e
liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della
presente legge”, deve rilevarsi che nella specie, come non è contestato,
il maggior valore accertato non solo era stato portato a conoscenza della
venditrice, della quale il Monteleone risulta erede, tramite avviso, ma era
divenuto definitivo a seguito del rigetto del ricorso proposto dalle parti

Non può condividersi il rilievo attribuito all’omessa notifica nei confronti del
signor Monteleone, in quanto, essendo egli erede della venditrice, era
subentrato nella totalità dei rapporti di natura giuridica che la riguardavano, ai
quali deve ricondursi anche il definitivo accertamento del maggior valore del
bene alienato.
L’impugnata decisione, pertanto, deve essere cassata. Ricorrono per altro i
presupposti, non essendo necessarie ulteriori acquisizioni, per decidere la
causa nel merito, nel senso del rigetto del ricorso introduttivo.
Il Monteleone va condannato al pagamento delle spese relative al presente
giudizio di legittimità, ricorrendo giusti motivi per la compensazione di quelle
relative ai gradi di merito.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito,
condannando il resistente al pagamento di quelle relative al presente giudizio
di legittimità, liquidate in euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.
Roma, 28 giugno 2017.
Il Presidente

%I. 1.9


10.1I

tiVO

della compravendita, come affermato nella decisione impugnata.

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