Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2226 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. III, 01/02/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 01/02/2010), n.2226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 611-2009 proposto da:

B.V., + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ANASTASIO II n. 442, presso lo studio dell’avvocato MOIO

ALBERTO, rappresentati e difesi dall’avvocato CARIDI SAVERIO, giusta

procura alle liti in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ INA ASSITALIA SPA nella qualità di impresa designata alla

gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della

Strada, in persona del suo Procuratore Speciale, avente causa della

società Assitalia Le Assicurazioni d’Italia SpA in virtù di atto di

fusione per incorporazione, delle società Ina Vita SpA ed Assitalia

Le Assicurazioni d’Italia SpA, quest’ultima quale Impresa designata,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio

dell’avvocato BERNARDINI SVEVA, rappresentata e difesa dagli avvocati

ATTINA’ ARMANDO, ATTINA’ SALVATORE, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

FIRST Italiana di Assicurazioni SpA in Liquidazione Coatta

Amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 32, presso lo

studio dell’avv. MELUCCO ANDREA, che la rappresenta e difende, giusta

mandato a margine del ricorso;

– controricorrente –

e contro

S.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 311/2007 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 26.11.07, depositata il 10/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per la controricorrente (Soc. Ina Assitalia) l’Avvocato Armando

Attinà che deposita n. 8 cartoline e si riporta agli scritti;

udito per la controricorrente (First Italiana di Assicurazioni SpA in

Liquidazione Coatta Amministrativa) l’avvocato Andrea Melucco che si

riporta ai motivi del controricorso.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 10/12/2007 la Corte d’Appello di Reggio Calabria respingeva il gravame interposto nei confronti della pronunzia del Tribunale di Locri del 25/10/2001 di rigetto della domanda proposta dai sigg.ri B.V. ed altri contro la compagnia assicuratrice Firs Italiana Ass.ni in l.c.a. ed altri di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistro stradale avvenuto in data 21/8/1992 all’esito del quale era deceduto il loro congiunto sig. B.G..

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello i sigg.ri B.V. ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad 8 motivi.

Resistono con controricorso la Firs Italiana Ass.ni in l.c.a. e Ina Assitalia s.p.a..

Con i primi 6 motivi i ricorrenti denunziano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 7 motivo denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 134 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con l’8 motivo denunziano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

Va anzitutto premesso che il 7 motivo risulta formulato inammissibilmente denunziandosi contestualmente vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, laddove la disciplina in tema di ricorso per cassazione risultante dalla riforma introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 impone l’autonoma e separata prospettazione dei vizi asseritamente affettanti l’impugnata decisione.

L’art. 366-bis c.p.c. dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108)-, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Orbene, nel caso relativamente il motivo (il 7) con il quale si denunzia violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, risulta formulato senza recare invero la richiesta proposizione di un quesito di diritto.

E’ d’altro canto da escludersi la configurabilità di una formulazione dei quesiti di diritto implicita nella formulazione dei motivi di ricorso, avendo Cass., Sez. Un., 26/3/2007, n. 7258 precisato che una siffatta interpretazione si risolverebbe invero nell’abrogazione tacita della norma.

Quanto al vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso in relazione ai motivi con i quali si denunziano vizi di motivazione, il ricorso non reca invero la “chiara indicazione” – nei termini più sopra indicati – delle “ragioni” del denunziato vizio di motivazione, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata al difensore della parte costituita;

rilevato che i ricorrenti non hanno presentato memoria, prodotta invece dalla controricorrente Firs Italiana Ass.ni in l.c.a.;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

considerato che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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