Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22259 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 15/10/2020), n.22259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15012-2019 proposto da:

ITALCEMENTI FABBRICHE RIUNITE CEMENTO SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, e CEMITALY SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

PARIGI, 11, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO ALESSE, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNALISA D’URBANO;

– ricorrenti –

contro

COLACEM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PIRAMIDE CESTIA N. 1/B

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARIA GIOVANELLI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANTE DURANTI,

LUCIANO BROZZETTI;

– resistente –

e contro

IPI INDUSTRIA PREFABBRICATI ITALIANI SRL IN LIQUIDAZIONE, BUZZI

UNICEM SPA, INDUSTRIA CEMENTI G.R. SPA, HOLCIM (ITALIA)

SPA, CEMENTERIE A.B. SPA, CAL.ME CALCE MERIDIONALE SPA,

CEMENTI M. SPA, S. – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA IN

LIQUIDAZIONE;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 51883/2018

R.G.A.C. del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 12/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. DE AUGUSTINIS U. che conclude

per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Richiamando il provvedimento reso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, 27 luglio 2017 n. 26705, la s.r.l. I.P.I. ha convenuto avanti al Tribunale di Roma (sezione specializzata delle imprese) Italcementi s.p.a., Cemitaly s.p.a., B. s.p.a., Colacem s.p.a., Industria Cementi s.p.a., Holcim s.p.a, Cemeneterie B. s.p.a., Cal.Me. s.p.a., Cementi M. s.p.a., S. s.r.l., assumendo la violazione dell’art. 101 T.F.U.E. e della L. n. 287 del 1990, art. 2, e chiedendo la liquidazione dei danni patiti a causa dell’illecita intesa antitrust tra loro posta in essere.

Nel costituirsi in giudizio, le s.p.a. Italcementi e Cemitaly hanno sollevato, tra le altre cose, eccezione di incompetenza territoriale, chiedendo all’adito Tribunale di dichiarare la “propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Milano Sezione Specializzata delle imprese (o in subordine del Tribunale di Firenze – Sezione Specializzata delle imprese)”.

2.- Con ordinanza depositata in data 12 aprile 2019, il Tribunale ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che “il foro alternativo di Roma viene in considerazione per almeno le società S. e Colacem e Cementir e B.”.

3.- Avverso questo provvedimento le s.p.a. Italcementi e Cemitaly hanno presentatòs’per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.

4.- La s.p.a. Colacem ha presentato una “scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c.”, nonchè una “memoria ex art. 380 bis c.p.c.”.

Gli altri intimati non hanno svolto difese.

5.- Il P.G. ha concluso nel senso di sollecitare il rigetto del ricorso in quanto infondato.

6.- Con unico motivo, i ricorrenti censurano la decisione del giudice romano affermando che, nell’ambito dei soggetti convenuti dalla s.p.a. I.P.I., si debbono distinguere due gruppi: da un lato, i “convenuti diretti”, chiamati in giudizio per “responsabilità diretta” (Italcementi e Colacem); dall’altro, gli ulteriori soggetti, “convenuti in via solidale”; tra questi due gruppi corre, si aggiunge, un litisconsorzio facoltativo. Ora, posto che, nell’avviso dei ricorrenti, di tutti i ricorrenti solo S. ha sede a Roma, che si assume essere litisconsorte facoltativo, competente per territorio non potrebbe essere il Tribunale di Roma: “la presenza in giudizio di un litisconsorte facoltativo non consente di modificare la competenza territoriale nei confronti dei due convenuti diretti”.

Assumono, altresì, che – a volere considerare il luogo in cui si è verificato il danno ovvero il luogo dove IPI ha ricevuto le forniture a un prezzo maggiore -, neppure competente sarebbe il Tribunale di Roma, posto che tali circostanze si sono verificate a Pesaro. Anche l’applicazione dei criteri di cui all’art. 20 c.p.c. non porterebbe a Roma, si rileva ancora: “i contratti di fornitura non sono stati conclusi a Roma e le forniture di cemento sono avvenute a Pesaro”.

7.- Il ricorso non risulta fondato.

8.- In proposito, va precisato che i caratteri costitutivi del cumulo soggettivi si fissano sulla base della prospettazione della domanda, come in concreto formulata dall’attore. Nè i ricorrenti indicano, ovvero allegavo, che l’attore IPI abbia introdotto la distinzione tra responsabili diretti e responsabili in via solidale che pure vengono a invocare.

D’altra parte, è pure da osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, chi solleva eccezione di incompetenza territoriale ha l’onere di contestare l’incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c. con riguardo a ciascuno dei soggetti convenuti (cfr. Cass., 21 dicembre 2018, n. 33150). Cosa che i ricorrenti non hanno fatto.

9.- Va dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, dinnanzi al quale la causa va riassunta nei termini di legge.

10.- Le spese del procedimento vanno rimesse al giudice del merito.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Dichiara la competenza del Tribunale di Roma.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile 1, il 17 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

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