Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22259 del 13/09/2018

Cassazione civile sez. III, 13/09/2018, (ud. 01/03/2018, dep. 13/09/2018), n.22259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. . Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4116/2016 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CORTINA

D’AMPEZZO 269, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DE SANTIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE PALMIERI giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 4, presso lo studio dell’avvocato SIMONA MARTINELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FIORAVANTE DEL GIUDICE giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.G., S.V., S.M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 41/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/03/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO

che:

D.V.S. e S.L. e G. convennero in giudizio S.A. per esercitare il riscatto agrario in relazione ad un fondo rustico, confinante con altro di loro proprietà, che era stato acquistato dal convenuto in difetto di preventiva denuntiatio da parte del venditore;

il convenuto resistette alla domanda deducendo – fra l’altro – di essersi insediato nel fondo oggetto della compravendita da oltre due anni, proponendo domanda riconvenzionale per l’accertamento della simulazione del prezzo ed eccependo, a fronte del valore di tale domanda, l’incompetenza per valore del Pretore adito;

la causa, trasferita al Tribunale a seguito della soppressione dell’Ufficio di Pretura, venne decisa con sentenza n. 345/2007, che accolse la domanda degli attori, accertando il diritto al riscatto, subordinatamente al pagamento del prezzo;

S.A. propose appello, chiedendo che venisse dichiarata la competenza per materia della Sezione Specializzata Agraria e, nel merito, che fosse dichiarato il difetto di legittimazione degli appellati all’esercizio del riscatto;

la Corte di Appello ha rigettato l’eccezione di incompetenza per materia del Tribunale adito (sul rilievo che lo S. aveva “mancato di dedurre e di provare l’esistenza di un rapporto agrario quale fonte della detenzione da parte sua del fondo di causa prima dell’acquisto”) e ha confermato la sentenza di primo grado in punto di sussistenza dei requisiti per l’esercizio del riscatto da parte degli attori;

ha proposto ricorso per cassazione S.A., affidandosi a due motivi; ha resistito, con controricorso, il solo S.L., mentre non hanno svolto attività difensiva S.G. e gli eredi di D.V.S..

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo (“violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione agli artt. 38 e 34 c.p.c., in presenza dell’eccezione riconvenzionale di esistenza di rapporto agrario su fondo su cui si trovava insediato il retrattato”), il ricorrente premette che l’esistenza di un rapporto agrario sul fondo compravenduto “è dirimente per attrarre la lite alla competenza della Sezione Specializzata Agraria” e censura la Corte per avere, come già il primo giudice, “erroneamente ritenuto che il sig. S.A. non abbia ritualmente proposto eccezione riconvenzionale tesa all’accertamento della sussistenza di un rapporto agrario”; assume di avere proposto tale eccezione, ancorchè non utilizzando “rigide forme sacramentali”, allorquando aveva “eccepito, nella comparsa di risposta, di essersi insediato “sul fondo oggetto della compravendita da oltre due anni”;

al riguardo, la Corte ha affermato che la mera deduzione della detenzione e coltivazione del fondo in epoca antecedente all’acquisto del terreno di causa “è circostanza di per sè neutra ed insufficiente a qualificare il rapporto sottostante”, cosicchè, “non potendosi ricondurre la fattispecie ad un rapporto agrario, bene (aveva) ritenuto il primo giudice di respingere l’eccezione di incompetenza per materia del giudice adito”;

il motivo è inammissibile e, comunque, infondato;

inammissibile, in quanto il ricorrente non denuncia direttamente la violazione degli artt. 34 e 38 c.p.c., ma la postula sul presupposto che – diversamente da quanto ritenuto dalla Corte – l’eccezione proposta (di essere già insediato sul fondo) fosse “titolata”, ossia facesse riferimento ad un rapporto agrario: ciò che avrebbe comportato, tuttavia, la necessità di censurare specificamente l’apprezzamento circa il contenuto dell’eccezione e che richiede -ora- a questa Corte di sovrapporre una propria valutazione di merito a quella compiuta dal giudice territoriale;

comunque infondato, alla luce del principio secondo cui “le controversie in materia di riscatto di fondo rustico da parte dell’affittuario coltivatore diretto, ai sensi della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, non rientrano tra quelle devolute alla competenza per materia delle Sezioni Specializzate Agrarie a norma della L. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 26 e della L. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 9, ma appartengono alla competenza del giudice ordinario, non implicando l’applicazione di norme sul rapporto agrario, la cui esistenza è solo uno dei presupposti di fatto dell’operatività dell’istituto, che, al pari degli altri, può come tale costituire oggetto di accertamento “incidenter tantum” da parte dello stesso giudice non specializzato, salvo che sia stato richiesto l’accertamento, con valore di giudicato, dell’esistenza o inesistenza di un contratto di affitto agrario” (Cass. n. 19748/2011; cfr., ex multis, anche Cass. n. 24453/2005); principio che risulta applicabile anche al caso in esame, non essendo emerso che lo S. abbia richiesto l’accertamento, con valore di giudicato, dell’esistenza di un contratto agrario;

il secondo motivo (“violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 817 del 1971, art. 7 ed alla L. n. 590 del 1965, art. 8 e violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.”) è inammissibile in quanto consiste in una generica doglianza volta a negare la sussistenza dei requisiti per l’esercizio del riscatto, che prescinde dalla specifica indicazione dei termini in cui le norme richiamate in rubrica sarebbero state violate, come pure da qualunque deduzione su come si sarebbe determinata la violazione dell’art. 112 c.p.c.;

va inoltre rilevato, sempre nel senso dell’inammissibilità del motivo, che il ricorrente ha contestato – fra l’altro – la sussistenza del requisito della titolarità del fondo confinante da parte dei retraenti S.G. e D.V.S. (in quanto, a seguito di atto pubblico del 2002, erano divenuti comproprietari del bene i soli S.L., M.A. e V.), ma ha omesso di censurare la ratio decidendi adottata dalla Corte sul punto, che ha evidenziato come appaiano “del tutto ininfluenti eventuali trasferimenti del fondo confinante in corso di giudizio, dovendosi aver riguardo, per valutare la sussistenza dei requisiti di legge, alla situazione esistente al momento della proposizione della domanda”;

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA