Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22259 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 05/09/2019), n.22259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 31473-2018 proposto da:

P.R., elettivamente dom. presso l’avvocato ANTONIO FASCIA

che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t. COMMISSIONE

TERRITORI ALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1571/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 09/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere relatore Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza del 9.10.18, la Corte d’appello di Brescia rigettò l’appello proposta da P.R.- cittadino nigeriano-avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia, in data 10.2.17, che respinse l’impugnazione avverso il provvedimento dalla Commissione territoriale di diniego della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e, in subordine, del permesso umanitario, osservando che: il ricorrente non era credibile quando riferiva di versare in pericolo di vita, essendo stato minacciato di morte dagli aderenti alla confraternita degli Ogboni (di cui il padre avrebbe fatto parte); nella regione di provenienza del ricorrente non esisteva una situazione assimilabile alla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di civili derivante da violenza indiscriminata; la suddetta inattendibilità comportava anche il rigetto dell’istanza di permesso umanitario.

Non si è costituito il Ministero intimato.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con l’unico motivo di ricorso è dedotta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della causa, nonchè violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, lett. c, della L. n. 722 del 1954 e del D.L. n. 113 del 2018, avendo la Corte d’appello negato la sussistenza dei presupposti delle varie forme di protezione richieste sull’erroneo presupposto dell’inattendibilità delle sue dichiarazioni.

Il motivo è inammissibile sia nella parte relativa al vizio di motivazione, perchè la Corte d’appello ha chiaramente motivato, sia nella parte afferente alla violazione di legge, poichè tendente al riesame dei fatti circa la credibilità del ricorrente e la situazione del Paese di provenienza.

Al riguardo, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte-cui il collegio intende dare continuità- la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass., n. 3340/19). Nella fattispecie, come detto, la Corte territoriale ha ampiamente motivato, escludendo la credibilità del racconto del ricorrente perchè privo di coerenza, plausibilità e generale attendibilità, sicchè la censura della motivazione del giudice d’appello è inammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti. Nulla per le spese, data la mancata costituzione del Ministero intimato. Considerata l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, è inapplicabile il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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