Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22259 del 04/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 04/08/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 04/08/2021), n.22259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18655-2015 prcposto da:

L’UNIONE SARDA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI

100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA;

– ricorrente principale –

contro

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del legale rappresentante

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO

69, presso lo studio dell’avvocata PAOLO BOER, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente ricorrente incidentale –

nonché contro

L’UNIONE SARDA S.P.A.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 8520/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/01/2015 R.G.N. 1291/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 8520 del 2014 la Corte di Appello di Roma, per quanto in questa sede rileva, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto la natura subordinata dei rapporti giornalistici intercorsi con P.A., O.A., Pa.Gi.Lu. e S.S., riconducendoli alla figura di giornalisti corrispondenti e ha condannato l’Unione Sarda s.p.a. alla corresponsione dei contributi omessi e relative sanzioni; ha escluso la subordinazione, e l’omissione contributiva, in riferimento ai giornalisti, collaboratori autonomi F.L., (OMISSIS) e Pi.Va.; ha accertato, infine, l’omissione contributiva sulle somme asseritamente erogate, a numerosi giornalisti, per l’aggiornamento professionale;

2. per la Corte di merito, in riferimento al gruppo Pintori, la rete di corrispondenti disponibili e sui quali l’editore poteva fare affidamento, connotava come subordinato il rapporto di lavoro; in riferimento al gruppo F. non era emerso, dalle risultanze istruttorie, il tratto caratteristico del collaboratore fisso, l’adibizione a settore specifico di esclusiva competenza ( Pi. e Pinna), la continuità ( Pi.) ovvero, pur emersa la specifica copertura informativa di uno specifico settore ( F.) solo di giorno in giorno veniva confermata la disponibilità; quanto alle somme asseritamente erogate a titolo di rimborso spese per l’aggiornamento professionale, la società, parte ricorrente nell’azione di accertamento negativo, non aveva allegato, e provato, l’inerenza o meno delle spese per l’aggiornamento professionale di ciascun giornalista, né contestato la corresponsione delle somme, di cui al verbale di accertamento, in dipendenza del rapporto di lavoro sicché l’onere probatorio a carico dell’INPGI doveva considerarsi assolto per il principio di non contestazione, né la prova del carattere di rimborso spese a pie’ di lista poteva trarsi da documenti, formati dalla stessa società, contenenti detta autoqualificazione, dovendo vertere sulle correlative esigenze personali del beneficiario del rimborso spese, onde considerarlo mero rimborso, assoggettato ad esonero contributivo, come preteso dalla società;

3. avverso tale sentenza L’Unione Sarda s.p.a ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l’INPGI, con controricorso e ricorso incidentale, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui ha resistito, con controricorso, L’Unione Sarda s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. con i motivi del ricorso principale l’INPGI deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito omesso l’esame, e una doverosa motivazione, in ordine ai rapporti di lavoro intercorsi con P., O. e S., dei quali ha apoditticamente statuito la natura subordinata, riconducendoli nella figura dei corrispondenti e motivando esclusivamente in riferimento a Pa., senza nulla argomentare in riferimento agli altri collaboratori, per i quali il primo giudice aveva ritenuto insussistente la subordinazione alla luce delle risultanze istruttorie, questione la cui risoluzione è decisiva giacché dalla corretta qualificazione dei rapporti giornalistici discende o meno l’obbligo contributivo a carico della società (primo motivo);

5. con il secondo motivo la società deduce violazione dell’art. 12 del CCNL giornalisti e dell’art. 2094 c.c. per essere stata svolta, l’attività dei giornalisti P., O., S. e Pa., in autonomia decisionale e organizzativa, senza assoggettamento ad alcun potere direttivo e disciplinare, con perfetta corrispondenza tra nomen juris (collaborazione autonoma) e concreto atteggiarsi del rapporto; e per avere valorizzato esclusivamente l’attività di corrispondente, svolta per una data area geografica, trascurando l’indice fondamentale della subordinazione, nel rapporto giornalistico, costituito dalla messa a disposizione delle energie, stabilmente, continuativamente nel tempo e permanentemente, a favore dell’editore alla stregua della disposizione del CCNL;

6. con il terzo motivo, ancora con riferimento ai professionisti indicati nel mezzo che precede, si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere la Corte territoriale valutato le risultanze istruttorie nella loro interezza, limitandosi a valorizzare solo lo stabile assoggettamento dei giornalisti alle esigenze informative dell’editore, senza motivare su ulteriori circostanze, ai fini del convincimento formatosi in ordine alla fondatezza della pretesa contributiva dell’INPGI;

7. con il quarto si deduce violazione dell’art. 2697 c.c. e si censura la riconosciuta natura di emolumenti retributivi, come tali assoggettati a contribuzione, dei rimborsi a pie’ di lista, assumendo l’erronea regolazione dell’onere probatorio, onere che, diversamente da quanto statuito dalla Corte di merito, avrebbe dovuto assolvere l’INPGI che, parte convenuta nel giudizio di accertamento negativo, aveva spiegato domanda riconvenzionale allegando, a corredo, 118 documenti senza un’analitica disamina di tutti i rimborsi a pie’ di lista e senza dimostrare la natura di benefit di tutte le somme richieste, in via riconvenzionale, producendo la relativa documentazione;

8. si deduce, con lo stesso mezzo, l’ulteriore violazione dell’art. 45 CCNL giornalisti e dell’accordo integrativo aziendale allegato al ricorso di primo grado;

9. il ricorso principale è da rigettare;

10. la Corte di merito ha esaminato il fatto decisivo, sul quale verte il primo mezzo – la modalità della collaborazione resa dai corrispondenti, connotata dalla disponibilità sulla quale poteva fare affidamento l’editore – e ha tratto, dal compendio istruttorio, l’esistenza della rete di corrispondenti disponibili, per cui la censura è estranea al paradigma del novellato vizio di motivazione e ridonda in un riesame del merito;

11. anche il secondo mezzo, ad onta della rubrica della censura, per violazione della norma codicistica sulla disciplina del rapporto di lavoro e della fonte negoziale collettiva, si risolve nel richiedere, inammissibilmente, un nuovo accertamento di merito sulla sussistenza della subordinazione nello svolgimento dell’attività giornalistica di corrispondente svolta dai professionisti indicati nella censura;

12. del pari il terzo mezzo, imperniato su censura in tema di disponibilità e valutazione delle prove, si risolve nella richiesta di un ulteriore apprezzamento del compendio probatorio, inammissibile in questa sede, e nell’ulteriore deduzione di un’omessa motivazione in ordine ad ulteriori indici sintomatici della natura del rapporto, non spendibile alla stregua del novellato vizio di motivazione;

13. in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole, da parte del giudice del merito, non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato (tra le altre v. Cass. n. 19979 del 2020);

14. in ogni caso, la ricostruzione fattuale operata anche attraverso il riferimento al compendio istruttorio è affidata al sovrano apprezzamento del giudice di merito e, nell’ambito delle controversie qualificatorie, in cui occorre stabilire se le prestazioni lavorative siano rese in regime di subordinazione oppure al di fuori del parametro normativo di cui all’art. 2094 c.c., la valutazione delle risultanze processuali che inducono il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nello schema contrattuale del lavoro subordinato o meno costituisce accertamento di fatto censurabile in Cassazione, secondo un pluridecennale insegnamento di questa Corte (tra molte, nel corso del tempo, v. Cass. n. 1598 del 1971; Cass. n. 3011 del 1985; Cass. n. 6469 del 1993; Cass. n. 2622 del 2004; Cass. n. 23455 del 2009; Cass. n. 9808 del 2011);

15. al più può essere sindacata, nei limiti prescritti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 tempo per tempo vigente, la scelta degli elementi di fatto cui attribuire, da soli o in varia combinazione tra loro, rilevanza qualificatoria (cfr., più di recente, Cass. nn. 11646 del 2018, 13202 del 2019, 19979 del 2020);

16. infondata si palesa anche la censura svolta con il quarto motivo, per avere la Corte di merito correttamente applicato la regola di giudizio per cui, in tema di obbligazione contributiva, la presunzione di assoggettamento a contribuzione di “tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro” (L. n. 153 del 1969, art. 12) può essere vinta solo dalla dimostrazione che l’erogazione appartenga ad una delle categorie espressamente escluse da contribuzione dal medesimo art. 12, comma 2 gravando la prova delle condizioni di eccezione in senso riduttivo dell’obbligo contributivo, sul soggetto che intenda beneficiare del diritto all’esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata (v., fra tante, Cass. 23051 del 2017);

17. in conformità con il richiamato e consolidato orientamento, la Corte di merito ha ritenuto necessaria la prova della effettività degli aggiornamenti professionali contrattualmente previsti ai fini della dimostrazione del diritto all’esenzione dal generale obbligo contributivo, onere, questo, che competeva alla società appellante che intendeva avvalersene e che, invece, la Corte di merito ha ritenuto non assolto;

18. inoltre, mentre non si può tener conto della denunciata violazione della contrattazione aziendale, non riportata nel relativo contenuto nell’illustrazione del motivo, la rilevanza giuridica dell’interesse dell’azienda al miglioramento del capitale umano dei dipendenti è confinata, dall’art. 45 CCNLG, nel novero delle attività “attinenti le loro specifiche competenze” onde l’esonero contributivo può essere legittimamente rivendicato solo previa dimostrazione dell’associazione dell’erogazione monetaria ad una causa tipica, vale a dire alla formulazione di programmi di aggiornamento professionale e alla correlazione tra attività di aggiornamento professionale e competenze del beneficiario, la cui mancanza rende illegittima la deroga all’obbligo contributivo e assoggetta l’esborso monetario alla presunzione di cui alla citata L. n. 153 del 1969, art. 12 (v. Cass. n. 23051 del 2017);

19. con i motivi del ricorso incidentale l’INPGI deduce violazione dell’art. 2 CCNLG 10 gennaio 1959, degli artt. 2094 e 2095 c.c., artt. 115,116 c.p.c., art. 1362 c.c., in riferimento al capo della sentenza che ha escluso, per F., Pi. e Pi., inquadrati come collaboratori autonomi, la riconduzione alla categoria dei collaboratori fissi ex art. 2 CCNLG, violando detti principi nella valutazione del compendio probatorio, in riferimento alle mansioni svolte dai predetti collaboratori e alla corretta individuazione della portata della disciplina contrattuale legale sulla figura del collaboratore fisso, e trascurando di considerare, nel corretto inquadramento della figura professionale, l’attenuata subordinazione del collaboratore fisso rispetto a quella che caratterizza il rapporto giornalistico tradizionale;

20. anche il ricorso incidentale svolge censure che, come argomentato in riferimento alle analoghe doglianze svolte, con il ricorso incidentale, sia pure in riferimento ad altri capi della sentenza, si risolvono, muovendo dalla premessa dell’attenuta subordinazione che caratterizza la figura del collaboratore fisso rispetto a quella che caratterizza il giornalista, nella richiesta di un riesame del compendio probatorio al fine di pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto lavorativo intercorso con i collaboratori autonomi alla stregua degli elementi di fatto acquisiti dalla Corte di merito e correttamente valorizzati al fine di escludere il vincolo della pur attenuata subordinazione;

21. in conclusione, entrambi i ricorsi sono da rigettare e, per la reciproca soccombenza, le spese vanno compensate;

22. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi, spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso principale e il ricorso incidentale, ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA