Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22259 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16365-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

-ricorrente –

contro

ELLE ELLE SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore,

Attivamente domiciliata in ROMA, VIA STOPPANI 34, presso lo studio

dell’avvocato AURELI ADRIANO, che la rappresenta e difende, giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7876/6/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 13/10/2011, depositata il 23/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA;

udito l’Avvocato Adriano Aureli difensore della controricorrente che

si riporta agli atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con ricorso affidato a due motivi si censurano la “violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 33 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″ ed in via gradita l'”omesso esame di un fatto controverso decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

2. La vicenda riguarda un accertamento induttivo a carico della ELLE ELLE di C.G. s.n.c.” a seguito di omessa dichiarazione, con accertamento di maggior reddito dell’anno 2001 e liquidazione delle imposte Irap ed Iva. Dal ricorso risulta che venivano emessi avvisi di accertamento per i redditi di partecipazione anche nei confronti dei soci C.G. (quote 63,33%, con definitività dell’avviso ed emissione di cartella), L.F.R. (quote 12,23%, il cui contenzioso veniva estinto per cessata materia del contendere a seguito di sanatoria D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12) e L.L. (quote 12,22%, che non impugnava l’avviso), non nei confronti della socia L.M.C. (quote 12,22%).

3. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società controricorrente (in persona della sua ex-legale rappresentante C.G.), in quanto “rivolto e notificato a società estinta” a seguito di cancellazione dal R.I. in data 6/6/2014 (evento intervenuto – ma non dichiarato – nel corso del giudizio d’appello), risultando invece inammissibile lo stesso controricorso.

4. Invero, alla luce del principio della “ultrattività del mandato alla lite” – che comporta la “stabilizzazione della posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella lise attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impngnazione” (Cass. S.U. n. 15295/11; conf. s.u. no. 19887/11 e 20117/14) – la mancata dichiarazione dell’evento verificatosi nel corso del giudizio di secondo grado ha determinato la “stabilizzazione” della posizione della società estinta dal lato “passivo”, rendendo valida la notifica dell’impugnazione al suo procuratore costituito, mentre nel lato “attiro” detto principio non opera, essendo necessaria per la proposizione del controricorso in Cassazione apposita procura speciale”, nel caso in esame impropriamente conferita da un soggetto ormai inesistente.

5. Nè può trovare applicazione il differimento quinquennale degli effetti estintivi della società, in citiamo il D.Lgs. n. 175 del 2011, art. 28, comma 1 è norma di natura sostanziale e quindi non retroattiva ed applicabile solo alle richieste di cancellazione presentate a far data dal 31/12/2014 (Cass. nn. 8140/16, 7923/16, 5736/16, 15648/15, 6743/15).

6. Deve altresì rilevarsi, sempre in via preliminare, che il processo si è svolto in violazione del principio di integrità del contraddittorio, poichè per consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso tributario proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia l’una che gli altri, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento (Cass. n. 20075/11).

7. La ricorrenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra soci e società è affermata anche in materia di Irap (Cass. s.u. n. 10145/12; sez. 5, nn. 5708/16, 26102/15, 13767/12; sez. 6-5 nn. 4570/16, 3690/16, 2867/16) ed anche in ipotesi di contestuale contestazione dell’Iva (Cass. nn. 5844/16, 21340/15, 2094/15, 6935/11, 12236/10).

8. In tali casi, il ricorso proposto da uno dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 14, ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Cass. s.u., n. 14815/08; conf., ex (;ass., sez. 5, un. 26071/15, 7212/15, 1047/13, 13073/12, 23096/12).

9. Nel caso di specie, non avendo i giudici di merito rilevato la violazione, va disposto in questa sede l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al giudice di prime cure, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, (Cass., s.u. n. 3678/09; conf. Cass. sez. 5, nn. 12547/15, 7212/15, 18127/13, 5063/10, 138825/07), che dovrà tener conto dell’insegnamento nomofilattico in tema di estinzione delle società (v. Cass. s.u. n. 6070/13 e Cass. n. 5736/16).

PQM

La Corte dichiara la nullità del giudizio per violazione del litisconsorzio necessario, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio, oltre che per la regolazione delle spese.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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