Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22258 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 05/09/2019), n.22258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28360-2018 proposto da:

A.K., elettivamente domiciliato presso l’avv. Ennio Cerio dal

quale è rappresentato e difeso, con procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 453/2018 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 22/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere relatore Dott. CHIAZZO

ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

Con decreto emesso il 22.8.18 il Tribunale di Campobasso rigettò l’impugnazione proposta da A.K.- cittadino del Bangladesh- avverso il provvedimento della Commissione territoriale che respinse la domanda di protezione internazionale e del permesso umanitario, osservando che: nel Paese di provenienza del ricorrente non sussistevano situazioni di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno, come confermato dall’ultimo rapporto di Amnesty International; il racconto reso dal ricorrente non era attendibile e che, circa la protezione umanitaria, non erano emerse situazioni di vulnerabilità, non ostante l’assenza di una rete familiare; non risultavano stati patologici, nè specifiche situazioni di vulnerabilità concretizzabili in caso di un rientro in patria.

L’ A. ricorre in cassazione formulando un unico motivo di ricorso.

Non si è costituito il Ministero dell’Interno.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con l’unico motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in quanto il Tribunale, da un lato, non aveva esaminato adeguatamente la situazione oggettiva del Bangladesh riguardo alla condizione di pericolo dovuta alla violenza diffusa e incontrollata, ai fini della protezione sussidiaria, e dall’altro non aveva tenuto conto, ai fini della protezione umanitaria, della temporanea impossibilità di rimpatrio.

Il motivo è inammissibile poichè fondato su una generica critica del decreto del Tribunale e tendente ad un riesame dei fatti in ordine all’espletato accertamento ufficioso sulla lamentata situazione di violenza generalizzata nel Paese di provenienza del ricorrente, del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.

Al riguardo, il Tribunale ha correttamente valutato la situazione socio-politica del Bangladesh sulla base dell’ultimo report di Amnesty International (peraltro non specificamente contestato dal ricorrente), escludendo la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria.

Ne consegue altresì l’inammissibilità del motivo anche in ordine alla protezione umanitaria, non avendo il ricorrente allegato, come evidenziato nel decreto impugnato, specifiche situazione di vulnerabilità.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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