Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22257 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13241/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

BNP PARIBA SUCCURSALE ITALIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 97/2007 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 25/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 6.5.2008 è stato notificato alla “BNP Pariba Succursale Italia” un ricorso dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 25.2.2008), che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 172/23/2007, che aveva integralmente accolto il ricorso della parte contribuente avverso cartella di pagamento per IRPEG 2001.

Non si è costituita la parte intimata La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 20.9.201 l, in cui il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

2. I fatti di causa.

La menzionata cartella esattoriale recava notifica dell’iscrizione a ruolo di Euro 537.500,00 parte delle quali l’Agenzia, costituendosi nel primo grado di giudizio aveva riconosciuto essere state illegittimamente iscritte a ruolo.

I giudice di primo grado aveva integralmente accolto il ricorso della società contribuente e – avverso l’appello proposto dall’Agenzia – la società contribuente aveva eccepito la inammissibilità dell’atto in questione per difformità tra l’originale e la copia, atteso che nell’originale oggetto della notifica era stata indicata come decisione impugnata la n. 72/23/2007, mentre nella copia depositata in giudizio era stata indicata la sentenza n.l72/23/2007.

Sulla scorta di questa eccezione, la adita CTR di Milano aveva poi dichiarato inammissibile l’appello.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che originale e copia dell’atto di appello apparivano non conformi, in riferimento ai predetti numeri identificativi della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione, sicchè appariva violato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 e conseguentemente inammissibile l’appello proposto.

4. Il ricorso per cassazione Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico motivo d’impugnazione e si conclude – previa indicazione del valore della lite in Euro 400.000,00 – con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese di lite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. il primo motivo d’impugnazione.

Il primo ed unico motivo d’impugnazione (assistito da idoneo quesito di diritto) è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Con l’anzidetto motivo l’Agenzia si duole del fatto che il giudice del merito abbia violato la disciplina del menzionato art. 22, allorchè ha valorizzato come causa di difformità tra originale e copia dell’appello l’indicazione dei dati identificativi della sentenza appellata, essendosi trattato di una difformità concernente elemento non essenziale del ricorso e comunque tale da non compromettere l’intelligibilità dei dati relativi alla complessiva materia sottoposta a gravame.

La doglianza è fondata e da condividersi.

Ed invero è costante e univoco l’indirizzo nomofilattico di questa Corte Suprema ai tini della corretta esegesi dell’art. 22, dianzi menzionato ed in specie della concetto di conformità della copia depositata in giudizio dell’atto di appello, rispetto all’originale notificato per posta. Esso è nel senso che la verifica di detta conformità – da parte del giudicante – deve essere condotta in termini tali che non si pervenga ad una applicazione formalistica e incostituzionale della norma menzionata, e quindi in termini tali da non pregiudicare il diritto fondamentale di accesso alla giustizia.

A tal proposito conviene menzionare per extenso Cass. Sez. U, Sentenza n. 4112 del 22/02/2007 (“Ai fini del riscontro degli atti processuali deve aversi riguardo agli originali e non alle copie, per cui l’eventuale mancanza di una o più pagine (nella specie, tre) nella copia del ricorso per cassazione notificata può assumere rilievo soltanto se lesiva del diritto di difesa. Ciò, peraltro, va escluso quando le pagine omesse risultino irrilevanti al fine di comprendere il tenore della difesa avversaria e quando l’atto di costituzione della parte contenga una puntuale replica alle deduzioni contenute nell’atto notificato, comprese quelle contenute nella parte mancante”), e poi menzionare alcune tra le ulteriori più recenti pronunce, puntualmente conformi e coerenti con l’anzidetto principio:

Sez. 5, Sentenza n. 8138 del 1 1/04/201 1; Sez. 5, Sentenza n. 14389 del 15/06/2010; Sez. 2, Sentenza n. 1213 del 22/01/2010; Sez. 5, Sentenza n. 6391 del 22/03/2006.

Non essendosi qui trattato di un errore riguardate uno degli elementi essenziali del ricorso e potendo essere la difformità qui in questione agevolmente identificata e rilevata attraverso il complessivo tenore dell’atto e la corrispondenza degli altri elementi attinenti alle parti ed alle questioni controverse nel processo (come di fatto risulta che sia stato, desumendosi dalla stessa sentenza qui impugnata che la parte appellata si è difesa anche sul merito delle questioni controverse, ciò che fa supporre che quella abbia opportunamente identificato la sentenza effettivamente oggetto di gravame e perciò l’effettivo thema decidendum), non è chi non veda che la decisione del giudice di appello (limitata al puro e semplice riscontro della difformità, senza alcuna verifica critica in ordine alle conseguenze che detta difformità può avere indotto in ordine all’esercizio del diritto di difesa) deve considerarsi illegittima, per contrarietà alla ratio interpretativa sottesa alla applicazione delle norme processuali che prevedono cause di inammissibilità delle domande giudiziarie.

Occorre infatti che tale sanzione sia applicata ai soli casi in cui essa risponda a criteri di ragionevolezza e dunque ai soli casi in cui sussista in concreto un effettivo impedimento all’accesso alla tutela di merito, tenuto altresì conto delle esigenze di armonizzazione sistematica della norma sanzionatoria con il particolare ordinamento processuale cui appartiene (in questa direzione inclinano le pronunce del Giudice della L. n. 189 del 2009 e L. n. 520 del 2002, nella quale ultima – in particolare – si evidenzia che: “in occasione dell’esame di profili di inammissibilità di atti introducivi di giudizi, sia il legislatore, sia la giurisprudenza di legittimità si sono, in più occasioni, richiamati alla esigenza di non contrastare la realizzazione della giustizia senza ragioni di seria importanza, ed ai criteri di equa razionalità nella valutazione di profili di forma, quando questi non implichino vera e propria violazione delle prescrizioni tassativamente specificate nella legge processuale”).

Ne consegue che – non apparendo che la menzionata difformità in ordine agli elementi identificativi della sentenza appellata possa avere pregiudicato il diritto di difesa della società appellata e dovendosi ritenere conformi al requisito di ammissibilità della “non difformità sostanziale”, prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22. comma 3, l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado notificato alla società e quello depositato presso la segreteria della Commissione tributaria regionale – la pronuncia della CTR di Milano deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione del medesimo organo giudiziario affinchè proceda all’esame dei motivi di appello in ordine ai quali risulta correttamente instaurato il contraddicono, oltre alla regolazione delle spese di lite anche per il presente grado di giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Lombardia che, in diversa composizione, provvedere anche sulle spese di lite relative a questo grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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