Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22256 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 25/09/2017, (ud. 09/01/2017, dep.25/09/2017),  n. 22256

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

T.C. Rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Falvo

D’Urso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma,

viale delle Milizie, n. 106;

– ricorrente –

contro

COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 442,

depositata in data 22 gennaio 2016.

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 9 gennaio 2017

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per il ricorrente l’avv. S. Falvo D’Urso, munito di delega;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott.ssa Francesca Ceroni, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso e, in subordine, per l’accoglimento del secondo motivo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello proposto dal sig. Corrado T. avverso la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Roma aveva rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti, per l’importo di Euro 25.823,00, per non aver depositato la dichiarazione di cui all’art. 7, commi 6 e 7, in relazione alla consultazione elettorale svoltasi per le elezioni alla Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006.

2. La corte distrettuale ha ritenuto sfornita di prova la doglianza relativa all’omessa lettura del dispositivo della sentenza di primo grado in udienza, ed ha altresì rilevato la validità della notifica concernente la diffida preliminare all’irrogazione della sanzione, ribadendo, infine, l’applicabilità, nella specie, della L. n. 515 del 1993, art. 7.

3. Per la cassazione di tale decisione il sig. T. propone ricorso, affidato a tre motivi, cui resiste il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, deducendo violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 7, il ricorrente sostiene che erroneamente sarebbe stata esclusa la nullità della decisione di primo grado, derivante dall’omessa lettura del dispositivo.

2. Con la seconda censura si denuncia violazione dell’art. 140 cod. proc. civ., nonchè insufficienza e contraddittorietà della motivazione ed errata valutazione delle prove.

3. Deve preliminarmente rilevarsi, d’ufficio, che la decisione di primo grado non era impugnabile con appello.

Infatti la L. 24 novembre 1981, n. 689, all’art. 23, invocato ad altri fini dallo stesso ricorrente, e nella specie applicabile ratione temporis, prevede all’u.c.. “La sentenza è inappellabile, ma è ricorribile per cassazione”.

Da ciò consegue che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare, anche d’ufficio, inammissibile l’appello contro la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 1.

4. E’ appena il caso di aggiungere che, trattandosi di inammissibilità che attiene ai presupposti dell’impugnazione, l’inappellabilità della sentenza di primo grado è rilevabile in sede di legittimità, anche d’ufficio (Cass., 31 ottobre 2005, n. 21110; Cass. 21 novembre 2001, n. 14725).

5. Deve pertanto procedersi alla declaratoria di inammissibilità dell’appello e alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, comportante il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

6. Il rilievo ufficioso dell’inammissibilità consiglia la compensazione delle spese processuali.

PQM

 

Pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1190 del 2009 e cassa senza rinvia la sentenza impugnata. Compensa interamente fra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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