Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22255 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 14/10/2020), n.22255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10122-2019 proposto da:

COMUNE DI LATINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 128, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO PONTECORVI, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO DI LEGINIO;

– ricorrente –

contro

BELLINI INVEST SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6675/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento relativo ad ICI 2011 e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso;

la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 6675/11/2018, rigettava il ricorso del comune di Latina ritenendo che, dal momento che il contribuente ha dimostrato, anche con la perizia e le fotografie allegate, che trattasi di fabbricato in pessimo stato di conservazione, totalmente fatiscente, non recuperabile costruttivamente ed utilizzabile solo in caso di abbattimento, l’ICI per l’immobile doveva essere pagata al 50% date le condizioni di fatiscenza. Inoltre, la CTP di Latina, con sentenza n. 537/04/2011 passata in giudicato, a seguito del contenzioso insorto sull’accertamento effettuato dall’Agenzia delle entrate sull’imposta di registro versata all’atto della compravendita, ha annullato l’avviso di rettifica evidenziando il pessimo stato di conservazione dell’immobile.

Il comune di Latina proponeva ricorso affidato ad un motivo mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con un unico articolato motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il comune di Latina denuncia nullità della sentenza per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 e del regolamento ICI del comune di Latina, art. 15, perchè la condizione di inagibilità o inabitabilità deve essere accertata dall’Ufficio tecnico comunale o in alternativa il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva.

Il motivo di impugnazione – a prescindere da un’analisi circa l’inammissibilità del motivo in quanto recante una serie di doglianze scoordinate tra loro e in quanto contenente una sostanziale richiesta di rivalutazione dei fatti storici (Cass. SU, n. 34476 del 2019) – è infondato in quanto, secondo questa Corte, in tema di ICI, in omaggio al principio della leale collaborazione e della buona fede, sancito dalla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, l’inosservanza di un adempimento che costituisce un presupposto solo formale per il godimento di un’agevolazione non impedisce di riconoscere il diritto al beneficio al contribuente che abbia i requisiti per usufruire dello stesso, tanto più ove essi risultino da documentazione in possesso dell’Amministrazione (Cass. n. 19316 del 2019; Cass. n. 10314 del 2020): nella specie la CTR ha dato conto – con motivazione congrua, ragionevole e coerente con le conclusioni cui perviene – della circostanza che il contribuente ha adeguatamente provato le pessime condizioni in cui versava l’immobile.

Il motivo è inoltre – quanto all’esistenza di altra sentenza della CTR che varrebbe quale giudicato esterno in questo procedimento – in parte qua inammissibile in quanto trattasi di sentenza (CTR Latina n. 1511/1/2018) diversa da quella (CTP n. 537/04/2011) citata dalla sentenza impugnata cosicchè il ricorrente non ne ha attaccato la relativa ratio decidendi, fondata sul passaggio in giudicato di altra sentenza corrente fra le medesime parti e avente ad oggetto il medesimo immobile che ne attestava la fatiscenza; peraltro, secondo questa Corte, in tema di ricorso per Cassazione, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Cassazione ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'”iter” processuale senza compiere generali verifiche degli atti (Cass. n. 23834 del 2019; analogamente Cass. n. 32804 del 2019; n. 7499 del 2019): nella specie la parte ricorrente non ha allegato la sentenza passata in giudicato che permetterebbe il riferimento ad un giudicato esterno, nè tanto meno quindi ha specificamente indicato gli elementi di collegamento di tale sentenze con l’odierna questione;

considerato in particolare infatti che l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (Cass. n. 5508 del 2018; n. 10537 del 2010; n. 26627 del 2006).

Ritenuto che pertanto il ricorso del comune di Latina va rigettato e che nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 settembre.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

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