Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22255 del 13/09/2018

Cassazione civile sez. III, 13/09/2018, (ud. 23/02/2018, dep. 13/09/2018), n.22255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5598/2016 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA

CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato GOFFREDO GOBBI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DENIS CAMPANA giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 136/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 04/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/02/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Bergamo, in data 8/2/2008, emetteva in favore del richiedente sig. T.C.M. un decreto ingiuntivo nei confronti del sig. R.G. per l’importo di Euro 5.682,00, oltre ad interessi legali, somma corrispondente a 101.200 “nafka” eritrei, valuta nella quale l’obbligazione era sorta. Tale somma corrispondeva al residuo debito giusta lettera di relativo riconoscimento per attività espletata per l’apertura della successione della madre del R..

2. Con sentenza pubblicata il 20/1/2011 il Tribunale di Bergamo, in accoglimento dell’opposizione del R., rigettava la domanda in origine azionata per via monitoria dal sig. T., condannando quest’ultimo alla restituzione di quanto ricevuto in virtù del revocato decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo.

3. Successivamente, con sentenza n. 136/2015, depositata il 13/2/2015, la Corte d’Appello di Brescia, in parziale accoglimento del gravame interposto dal T., e in conseguente riforma della pronuncia di primo grado, condannava l’opponente appellato al pagamento della somma di 101.200 “nafka” eritrei e compensava per un terzo le spese di entrambi i gradi tra le parti, posti a carico dell’appellato soccombente.

4. R.G., con atto notificato in data 2/3/2016, ha proposto ricorso innanzi a questa Corte avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 136/2015, depositata il 13/2/2015, deducendo tre motivi di ricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Si duole che l’appellante abbia censurato la pronuncia impugnata “in forma “implicita” e senza una sola parola volta a incrinarne il fondamento logico giuridico”.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 27199 del 27/11/2017, hanno affermato che l’interpretazione degli artt. 343 e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.I. n. 83 del 2012, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, deve essere effettuata nel senso che l’impugnazione in appello deve individuare chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e con essi i relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato; tuttavia, permanendo la natura devolutiva, di revisio prioris instantiae, dell’appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, deve escludersi che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione.

1.3. Orbene, nella specie l’atto d’appello contiene il motivo di censura in forma argomentativa in punto d’ interpretazione dell’art. 1278 c.c. e sulle conseguenze da trarsi mediante una sua corretta interpretazione.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 342 e 329 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: si duole che la Corte d’appello abbia erroneamente riqualificato d’ufficio la domanda in difetto di impugnazione esplicita sul punto. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: si duole che la Corte d’appello abbia accolto un motivo mai formulato dall’appellante, atteso che il tenore testuale delle domande “non permette di individuarvi alcun riferimento, neppure implicito, ad una prestazione in moneta nazionale alternativa a quella in altra valuta”. Il primo e il secondo motivo vanno trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi.

3. I motivi sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

3.1. Nell’impugnata sentenza la Corte di merito espressamente afferma che l’atto di appello contiene “una implicita ma inequivoca censura alla sentenza di primo grado per violazione dell’art. 112 prima parte, c.p.c. per non avere pronunciato sulla richiesta” dell’appellante.

3.2. La Corte di merito, dopo avere condiviso la pronuncia di primo grado in punto d’interpretazione del diritto dell’art. 1278 c.c. e di rilevanza dei patti convenuti tra le parti in ordine al pagamento da effettuarsi in valuta straniera, anzichè in quella nazionale, ha censurato la sentenza di primo grado per non aver pronunciato sulla richiesta in ogni caso risultante dovuta, facente parte del petitum anche in caso di revoca del decreto ingiuntivo.

3.3. Il contraddittorio, tuttavia, si è incentrato sulla sussistenza o meno di un obbligo di pagamento in valuta nazionale, scelta autonomamente dal creditore, e non sulla sussistenza dell’obbligo di pagamento in sè.

3.4. In sede di gravame, il giudice non può procedere d’ufficio ad una qualificazione della domanda diversa da quella compiuta dal primo giudice, e non impugnata, stante la preclusione del giudicato perfezionatosi sul punto (Sez. 6-3, Ordinanza n. 12843 del 22/05/2017). Al riguardo, vale il principio secondo cui l’interpretazione di qualsiasi domanda, eccezione o deduzione di parte dà luogo a un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, non trova applicazione quando si denunci un vizio che sia riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato oppure del principio del tantum devolutum quantum appellatum, trattandosi, in tale caso, della denuncia di un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di Cassazione ha il potere/dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (Sez. 5, Ordinanza n. 25259 del 25/10/2017; Cass., n. 15496 dell’11.7.2007).

3.5. Il giudice di secondo grado, in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione sancito nell’art. 329 c.p.c., non avrebbe pertanto potuto mutare d’ufficio la qualificazione della domanda, a meno che tale questione non formasse oggetto di un’impugnazione esplicita o che, quanto meno, costituisse la premessa logico giuridica di un motivo di impugnazione espressamente formulato (v. Cass., Sez. 3, n. 11542/2013; Cass. Sez. 3, n. 10617/2012; Sez. 2, Sentenza n. 20730 del 30/07/2008).

3.6. La Corte d’appello ha dunque errato nel considerare come “motivo di implicito appello” il mancato accoglimento di una domanda di pagamento in valuta straniera, atteso che avrebbe dovuto scrutinare se detta domanda fosse stata specificamente dedotta quale motivo di appello o, al limite, formulata in forma di emendatio della domanda, nei ristretti termini riferiti da Cass. Sez. U., Sentenza n. 1562 del 08/03/1986. Pertanto la Corte, ammettendo tale ampio esercizio dei suoi poteri d’ufficio, è incorsa nel vizio di extra petizione dedotto.

4. Alla luce di quanto sopra, il ricorso va per quanto di ragione accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia che, in diversa composizione, procederà a un nuovo esame facendo applicazione del suindicato disatteso principio. Il Giudice del rinvio provvederà anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso;

Cassa, in relazione, l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2018

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