Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22255 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 05/09/2019), n.22255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25121-2018 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato presso l’avv. MARCO

ESPOSITO dal quale è rappresentato e difeso dall’avvocato, con

procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 52541/2017 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 16/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere relatore Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto, del 16.7.18, il Tribunale di Milano rigettò l’impugnazione proposta da C.M.- cittadino del Senegal- avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale, osservando che: il racconto reso dal ricorrente non era credibile, dovendosi escludere il fondato rischio di atti persecutori di matrice religiosa; circa la protezione sussidiaria, non erano stati allegati fattori di rischio di trattamenti inumani o degradanti, nè sussistevano conflitti generalizzati nel Paese di provenienza del ricorrente da far emergere un pericolo di grave danno in caso di rimpatrio; la narrazione del C. non aveva evidenziato alcuna situazione personale di vulnerabilità ai fini del permesso umanitario.

Il C. ricorre in cassazione formulando un unico motivo di ricorso.

Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo è denunziata violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, per l’omessa fissazione dell’udienza di comparizione, richiesta dal ricorrente, stante la mancanza della videoregistrazione.

Il motivo è fondato, essendo applicabile la consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia, secondo cui: “Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11 che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (Cass., n. 17717/18; 27182/18).

Nella fattispecie, non è stata effettuata la videoregistrazione per motivi tecnici e ciò, alla stregua della citata giurisprudenza, non può rendere legittima la mancata fissazione dell’udienza per l’audizione del ricorrente, per la presenza in atti del verbale di audizione del ricorrente, come affermato dal Tribunale.

Gli altri motivi sono da ritenere assorbiti.

Per quanto esposto, il decreto, impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Milano, anche per le spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto, impugnato. Rinvia al Tribunale di Milano, anche per le spese del grado di legittimità, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA