Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22255 del 04/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 04/08/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 04/08/2021), n.22255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20916/2015 proposto da:

RAI – RADIO TELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25/5, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, MAURIZIO

SANTORI, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

ITALIANI “GIOIANNI AMENDOLA”, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BRUNO DEL VECCHIO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – GESTIONE EX

E.N.P.A.L.S.- Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i

Lavoratori dello Spettacolo, in persona legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso

dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO,

ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3454/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/08/2014 R.G.N. 11167/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato l’opposizione proposta dalla RAI al decreto ingiuntivo emesso su richiesta dell’Inpgi per il pagamento di contributi per Euro 332.325 in relazione al rapporto di lavoro di 14 giornalisti, occupati presso la trasmissione (OMISSIS).

Secondo l’opponente la pretesa dell’Inpgi era infondata per la natura non giornalistica delle prestazioni rese dai dipendenti in questione,attività conforme, invece,all’inquadramento quali programmisti/registi del CCNL RAI, con la conseguenza che i contributi erano stati correttamente versati all’Enpals e ora all’Inps.

La Corte territoriale, valutati congiuntamente gli elementi di prova acquisiti consistenti nelle dichiarazioni rese agli ispettori, nel possesso dei requisiti professionali di giornalista in capo ai lavoratori, nell’inserimento in una redazione di trasmissione secondo le direttive di un conduttore giornalista, nell’orientamento almeno parziale alla cronaca, all’attualità ed allo spettacolo del programma televisivo, nel riconoscimento dell’attività svolta quale rilevante ai fini della pratica forense da parte dei competenti Consiglio dell’ordine – ha ritenuto la natura giornalistica delle attività svolte e, dunque, la fondatezza della richiesta dell’Inpgi.

Circa le sanzioni la Corte territoriale ha rilevato che il regime sanzionatorio di cui alla L. n. 388 del 2000, non era applicabile automaticamente poiché l’Istituto, per assicurare l’equilibrio di bilancio,aveva il potere di adottare autonome delibere. Quanto all’efficacia liberatoria dei versamenti effettuati ad altri istituti rileva l’inapplicabilità dell’art. 1189 c.c., in quanto il notevole scostamento della qualificazione del rapporto rispetto a quella concreta escludeva che il datore di lavoro potesse ignorare le modalità con cui il rapporto si svolgeva.

Infine, la Corte ha rilevato che, quantunque nulla osti alla restituzione da parte dell’Inps alla RAI dei contributi versati, non erano stati in questa sede forniti elementi contabili concreti tali da consentire la quantificazione del credito della società.

2. Avverso la sentenza ricorre la RAI con sette motivi. Resiste l’Inpgi. L’Inps ha rilasciato la procura in calce al ricorso notificato. La RAI e l’Inpgi hanno depositato note ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo la RAI denuncia violazione della L. n. 69 del 1963, L. n. 633 del 1941, anche in relazione all’art. 2575 c.c.; violazione dell’art. 2103 c.c., art. 39 Cost.; dell’art. 1 CNLG e del CCL RAI nella parte in cui prevede il profilo di programmatore regista.

Rileva che la Corte aveva affermato che dalla prova per testi era emerso che ” gli interessati eseguivano collegamenti in diretta o registrati con loro note di cronaca, eseguivano interviste, approntavano testi “; che tali generiche affermazioni non integravano l’attività giornalistica; che tale attività era caratterizzata dall’immediatezza diretta dell’elaborazione critica della notizia di attualità tra colui che acquisisce la conoscenza del fatto e la sua diffusione tra i destinatari e che solo in presenza della diretta e non filtrata elaborazione, in chiave critica e culturalmente orientata del fatto oggetto di narrazione, si sarebbe avuto lavoro giornalistico; viceversa vi era attività del programmista regista allorquando il fatto rappresentato, anche attraverso la realizzazione di un servizio televisivo, fosse funzionalmente oggetto di una successiva elaborazione critica da parte di altro mediatore che si frapponeva tra la notizia e l’utenza.

Sottolinea le caratteristiche dell’attività giornalistica da individuarsi nella creatività dell’elaborazione, selezione, valutazione esposizione delle notizie, quale espressione della mediazione tra il fatto accaduto e la sua diffusione personalizzata rapportata alla sensibilità e formazione di chi compie tale attività, nella libertà di critica ed informazione su elementi di attualità (un approfondimento meramente monografico esulerebbe dalla funzione giornalistica).

4. Con il secondo motivo denuncia omessa o insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo circa la sussumibilità della prestazione lavorativa dei 14 lavoratori nella declaratoria prevista dal CCL Rai del profilo di programmista regista. Lamenta che la Corte aveva omesso qualsiasi riferimento alla declaratoria di programmista regista.

5.Con il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 69 del 1963, dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 in relazione alle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori interessati, alle dichiarazioni testimoniali acquisite in giudizio.

Osserva che le dichiarazioni rese agli ispettori provenivano da soggetti che avevano interesse a rilasciarle per acquisire una migliore posizione e, quanto alla prova testimoniale, non aveva fornito elementi dirimenti, né era stata esaminata la natura dei programmi oggetto di verifica.

6.Con il quarto motivo denuncia violazione della L. n. 69 del 1963, dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116, in relazione alle argomentazioni offerte dalla Corte nelle pag. 6/8 della sentenza sulle quali aveva fondato la sua convinzione ritenute infondate.

7.1 motivi, congiuntamente esaminati stante la stretta connessione esistente tra le diverse censure addotte, sono infondati.

8.Va rilevato che nella sostanza la RAI si duole che i giudici di appello abbiano affermato la natura giornalistica dell’attività svolta dai 14 giornalisti impegnati nella trasmissione (OMISSIS). Ciò, tuttavia, fa trascurando di considerare che così si invoca una rivalutazione della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito ai quali compete, in tal modo travalicando i limiti imposti ad ogni accertamento di fatto dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici).

Risultano poi inappropriati i richiami sia all’art. 2697 c.c., sia agli artt. 115 e 116 c.p.c.; per il primo aspetto la violazione dell’art. 2697 c.c., è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece ove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), come nella specie laddove chi ricorre critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa l’esistenza dell’attività giornalistica, opponendo una diversa valutazione che non può essere svolta in questa sede di legittimità; per l’altro aspetto, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità. Così si è ribadito anche in controversie analoghe (cfr. Cass. n. 4369 del 2017; Cass. n. 18018 del 2017; Cass. n. 26612 del 2019; Cass. n. 26613 del 2019) che taluni rilievi, pur formalmente ricondotti ad una pretesa violazione di legge, si sostanziano in censure sulla congruità e logicità della motivazione, nonostante il controllo sulla stessa non rientri più nel catalogo dei casi di impugnazione per cassazione a seguito della modifica del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.; disposizione che deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Com’e’ noto, a seguito della indicata modifica legislativa che ha reso deducibile solo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo della motivazione è stato confinato sub specie nullitatis, in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c. il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132, n. 4, c.p.c., configurabile solo nel caso di mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e graficò, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 8053/14 cit.).

Anche per questo verso, le censure mosse dalla ricorrente si palesano inaccoglibili, atteso che la Corte territoriale ha spiegato, in maniera esaustiva e niente affatto perplessa, le ragioni della decisione che depongono nel senso della sussistenza di lavoro giornalistico, né si è discostata dai principi di diritto formulati da questa Corte. Si è affermato a riguardo che costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisirne la conoscenza, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e predisporre il messaggio con apporto soggettivo e creativo, ed assumendo rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l’attualità delle notizie e la tempestività dell’informazione, che costituiscono gli elementi differenziatori rispetto ad altre professioni intellettuali e sono funzionali a sollecitare l’interesse dei cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli di attenzione per la loro novità (cfr Cass. n. 1853/2016, n. 23625/2010).

9.Si consideri, inoltre, che, contrariamente a quanto denunciato con il secondo motivo, la Corte territoriale ha esaminato la figura del programmista regista nonché la posizione del conduttore (giornalista) del programma. Con riferimento al primo aspetto ha affermato la prevalente attività giornalistica degli interessati all’interno del programma televisivo escludendo la riconducibilità alla figura del programmista dei giornalisti di cui all’accertamento ispettivo, sottolineando che essi eseguivano collegamenti in diretta o registrati con loro note di cronaca, eseguivano interviste, approvavano i testi. Quanto al rapporto con il giornalista conduttore del programma ed alle relative direttive ed approvazioni ha sottolineato che non incidevano sulla natura giornalistica dell’attività. Infine con riferimento motivi 3 e 4 la Corte ha valutato tutti gli elementi probatori e, dunque, non solo i verbali redatti dagli ispettori, ma anche i risultati della prova testimoniale e documentale e anche dette censure finiscono per risolversi in un’inammissibile richiesta di riesame delle valutazioni di merito svolte dalla Corte territoriale.

10.Con il quinto motivo la società censura la decisione relativa alle sanzioni ed insiste per l’applicazione della L 388/2000 richiamando anche l’accordo raggiunto tra INPGI ed Enpals circa il trasferimento reciproco della contribuzione dall’una all’altra per ipotesi dubbie ed i criteri per il trasferimento.

11. Il motivo è infondato.

Vanno richiamati i precedenti di questa Corte che ne escludono l’applicabilità in fattispecie analoga a quella in esame. Si è affermato, infatti, che “In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 116.

non si applica automaticamente poiché l’Istituto, per assicurare l’equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni, soggette ad approvazione ministeriale, fermo l’obbligo, a norma del L. n. 388 del 2000, art. 76, di coordinare l’esercizio di tale potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sicché il nuovo regime sanzionatorio è inapplicabile alle obbligazioni contributive riferite a periodi antecedenti al recepimento della disciplina da parte dell’istituto. (cfr Cass. n. 23051/2017,n 838/2016, n. 12208/2011). Tale recepimento è avvenuto nel 2006 e nella fattispecie trattasi di contributi relativi al periodo anteriore al 2003, epoca del verbale ispettivo.

12. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione L. n. 388 del 2000, dell’art. 1189 c.c., art. 116 comma 20, L. n. 388 del 2000, in punto di versamento in buona fede e di efficacia liberatoria dei versamenti effettuati ad altri enti; violazione degli artt. 421,424,441 e 445 c.p.c..

Censura il rigetto della richiesta subordinata rilevando l’assenza di elementi idonei a negare la buona fede della RAI che aveva inquadrato i giornalisti come programmisti registi, in conformità alla declaratoria contenuta nel CCL per i dipendenti RAI, e corrisposto di conseguenza i contributi all’Enpals e ora all’Inps. 13. Il motivo è infondato. La Corte ha evidenziato che” il notevole scostamento della qualificazione formale del rapporto rispetto a quella concreta esclude che il datore di lavoro potesse ignorare le modalità cui il rapporto si svolgeva e la circostanza che fosse convinto originariamente di poter attivare un diverso regime non lo sottrae alle conseguenze derivanti dal suo corretto inquadramento giuridico e dalle conseguenze che ne derivano sul piano previdenziale”.

In sostanza deve rilevarsi che la RAI non può invocare la buona fede e l’applicabilità dei principi in materia di pagamento in buona fede al creditore apparente e della conseguente efficacia liberatoria, vertendosi in tema di erroneo inquadramento dei giornalisti di cui è causa e del conseguente diritto dell’INPGI di pretendere il pagamento dei contributi e delle sanzioni, come previsto dalla legge.

14. Con il settimo motivo la RAI denuncia omessa pronuncia circa fatto decisivo con riferimento alla convenzione stipulata tra Inpgi ed Enpals relativa al trasferimento reciproco della contribuzione. Anche tale motivo è infondato in quanto non riconducibile alle previsione di cui all’art. 360 c.p.c..

15.Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata a pagare le spese di causa.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese di causa liquidate in Euro 10.000,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonché Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA