Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22255 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22255-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

COSTA BLU SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2205/30/2014 ò della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO del 24/06/2014, depositata il 02/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22,109/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2205/30/14, depositata il 2 luglio 2014, non notificata, la CTR della Sicilia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della Costa Blu S.r.l., per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Palermo, che aveva invece accolto il ricorso della contribuente, per l’annullamento di avviso di rettifica impugnato, relativo ad IVA per l’anno d’imposta 1991, con recupero a tassazione di credito d’imposta non riconosciuto. La CTR ritenne che la notifica dell’atto di appello effettuata al difensore che aveva rinunciato al mandato già nel corso del primo grado di giudizio fosse nulla e che la nullità, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’appellata, non era stata sanata.

Avverso detta pronuncia l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’intimata non ha svolto difese.

Con il motivo in esame la ricorrente Amministrazione denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo la totale mancanza di motivazione idonea a rivelare la ratio decidendi.

Il motivo è infondato, atteso che la sentenza impugnata espone compiutamente i motivi in fatto e diritto posti alla base della decisione. Quanto sopra consente, peraltro, nel controllo sulla correttezza in diritto della motivazione posta a base della declaratoria d’inammissibilità dell’appello proposto dell’Amministrazione dinanzi alla CTR della Sicilia, di verificare la fondatezza del secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e/o falsa applicazione, da parte della sentenza impugnata, dell’art. 85 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La decisione della CTR, dando atto che il difensore della società, costituito in primo grado, presso il quale era stato eletto domicilio, aveva rinunciato al mandato con dichiarazione del 30 marzo 2010, anteriormente alla pronuncia di primo grado, ha ritenuto che l’appello avrebbe dovuto essere notificato alla parte personalmente, ovvero presso la sede sociale sita in (OMISSIS); ciò anche in ragione del fatto che al momento della notifica era trascorso oltre un anno dal deposito della sentenza di primo grado. Da ciò ha tratto la conseguenza dell’inammissibilità dell’appello in ragione della ritenuta nullità della notifica del ricorso in appello, non suscettibile di sanatoria in mancanza di costituzione dell’appellata.

Invero la decisione impugnata non tiene conto del fatto che la rinuncia alla procura da parte del difensore, ai sensi dell’art. 85 c.p.c. non fa perdere al difensore rinunciante, finchè non ne avvenga la sostituzione, la legittimazione a ricevere gli atti nell’interesse della parte (in tal senso, tra le molte, con specifico riferimento all’idoneità della notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve d’impugnazione, Cass. sez. 6-1, ord. 30 maggio 2014, n. 12134; Cass. sez. 6-1, ord. 6 giugno 2013, n. 14368; Cass. sez. lav. 28 luglio 2010, n. 17649).

Nella fattispecie in esame non risulta che il difensore rinunciante sia stato sostituito.

Del pari è errato il convincimento espresso dalla CTR, secondo la quale, non essendo stata notificata la sentenza di primo grado sfavorevole all’Amministrazione, l’atto di appello avrebbe dovuto in ogni caso essere notificato alla parte personalmente, essendo decorso oltre un anno dal deposito della sentenza di primo grado, avvenuta il 17 maggio 2010, al tempo della notifica del ricorso in appello avvenuta il primo luglio 2011, entro il termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c. nella sua formulazione applicabile ratione temporis, avendo dato atto la sentenza della CTR che il giudizio in primo grado era stato introdotto anteriormente al 4 luglio 2009.

Invero la necessità che la notifica avvenga alla parte personalmente a norma dell’art. 330 c.p.c., u.c. non è riferibile al caso in cui il superamento del termine annuale sia unicamente frutto del computo del periodo di sospensione feriale dei termini ai sensi della L. n. 742 del 1969 (nel caso di specie, 46 giorni, avuto riguardo alla norma applicabile ratione temporis), configurandosi, appunto, detto periodo, come mera sospensione del termine lungo di un anno per la proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass. sez. unite 9 novembre 2011, n. 23299; Cass. sez. 3, 12 aprile 2013, n. 8935; Cass. sez. 3, 18 febbraio 2014, n. 3794).

In ogni caso la decisione della CTR si rivela errata quando pure – una volta pur non correttamente affermata la nullità della notifica del ricorso in appello al difensore domiciliatario, essa non ha disposto, come avrebbe dovuto, la rinnovazione della stessa ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 291 c.p.c. (per l’ipotesi inversa a quella presa in esame dalla sentenza impugnata cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 6 febbraio 2014, n. 2707).

Le ragioni che precedono comportano l’assorbimento del terzo motivo.

Il ricorso va dunque accolto in relazione al secondo motivo, rigettato il primo ed assorbito il terzo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame alla CTR della Sicilia, cui resta demandato l’esame nel merito dei motivi addotti a sostegno dell’appello proposto dall’Amministrazione, e che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, rigettato il primo ed assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, a diversa sezione della CTR della Sicilia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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