Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22254 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 26/10/2011), n.22254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31196-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.F. in proprio e in qualità di legale rappresentante

della Società F.LLI CERRETO S.A.S. DI CERRETO FABIO E CERRETO

ROBERTO, D.G., C.R., D.M.T.

eredi di C.V., elettivamente domiciliati in ROMA VIA

ALESSANDRIA presso lo studio dell’avvocato CICCHIELLO FRANCO,

rappresentati e difesi dall’avvocato RUBINO FRANCESCO, giusta delega

a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 421/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 23/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Presidente e Relatore Dott. MARCO PIVETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Come viene riferito nel ricorso dell’Agenzia delle entrate (iscritto al n. 3 196 del 2007), con avviso di rettifica parziale n. (OMISSIS), l’Ufficio IVA di Latina contestò alla impresa intestata al deceduto C.V. (al quale erano subentrati i suoi eredi) ai fini dell’IVA 1996, l’omessa registrazione di corrispettivi per L. 1.045.634.000, l’omessa autofattura di operazioni imponibili per L. 1.255.555.000 e l’irregolare tenuta della contabilità. Da un verbale della Guardia di finanza emergeva infatti che la ditta Cerreto aveva utilizzato quattro conti correnti bancari dai quali emergevano versamenti per L. 8.046.863.612 a fronte di ricavi dichiarati per L. 7.001.230.041 nonchè prelevamenti per L. 8.415.213.594 a fronte di acquisti dichiarati per L. 7.159.659.063. L’inattendibilità delle scritture contabili era confermata dal fatto che nelle stesse tutti i movimenti erano annotati come eseguiti in contanti. I beneficiari dei versamenti suddetti e coloro che risultavano aver effettuato versamenti sui conti correnti bancari della ditta Cerreto avevano affermato che si era trattava o di prestiti, o di rimborsi o di cambio assegni, senza fornire prove al riguardo. L’ispezione aveva portato al sequestro o all’acquisizione di scritture extracontabili relative alla fornitura senza fattura di prodotti petroliferi a determinati clienti.

I contribuenti sig.ri F. e C.R., D.M. T. e D.G. quale procuratore di Ce.Ro.

proposero tre ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Latina in data 14 novembre 2001 deducendo l’illegittimità dell’acquisizione delle prove sulle quali l’accertamento si basava, la violazione del diritto di difesa “in quanto l’accertamento citava anche un altro processo verbale notificato il 18 dicembre 1998, ma in tale data erano stati notificati due processi verbali e l’accertamento non specificava quale fosse quello al quale esso faceva riferimento; illegittimità della motivazione per relationem;

violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7; infondatezza nel merito della pretesa erariale.

La Commissione tributaria provinciale di Latina, con sentenza n. 242/4/03 depositata il 25 settembre 2003, accoglieva uno dei ricorsi, quello iscritto al n. RG 3906/01 in quanto la Guardia di finanza non aveva allegato le dichiarazioni dei terzi ed in quanto mancava la prova circa la natura e l’origine degli accreditamenti. Inoltre dal verbale del 18 dicembre 1998 non risultavano irregolarità sostanziali. La Commissione accoglieva le tesi dei contribuenti anche circa le ragioni dei movimenti sui conti correnti bancari.

L’Ufficio proponeva appello nel quale precisava che l’accertamento in esame scaturiva dagli accertamento bancari e che i contribuenti non avevano dato le prove che ad essi incombeva fornire ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1971, art. 51.

Il ricorso riferisce che costituendosi in giudizio i contribuenti deducevano, tra l’altro, il giudicato formatosi sugli altri due ricorsi IVA con le sentenza della Commissione tributaria provinciale n. 240 e 241/4/03 depositate il 23 ottobre 2003. e di tale giudicato chiedevano l’estansione.

La Commissione tributaria regionale con sentenza ti. 421/3906 depositata il 23 ottobre 2006 ha respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate. La motivazione della decisione è del seguente tenore testuale: “il Collegio ritiene che il Contribuente ha fornito idonea documentazione a sostegno del suo assunto, mentre l’appellante fonda l’accertamento su generiche contestazioni e semplici presunzioni che non possono essere condivise. Tutti i rilievi operati, sia anche per quanto attiene ai costi non deducibili e ai presunti ricavi non contabilizzati, risultano allo stato infondati e comunque privi di validi elementi probatori, eccezion fatta per i rilievi determinati dai primi giudici. La decisione e la motivazione di primo grado non meritano alcuna censura”.

Contro tale pronunzia, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso basato su due motivi.

C.F. – in proprio e quale legale rappresentante della s.a.s Fabio e Roberto Cerreto – C.R., D.G. quale procuratore speciale di Ce.Ro. e D.M. T. tutti eredi di C.V. si sono costituiti nel giudizio di legittimità depositando controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. mancando la distinta specificazione del fatto il cui accertamento o non accertamento si deduce essere stato insufficientemente motivato.

Con il secondo motivo di censura, sintetizzato con idoneo quesito di diritto, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 38 e 41.

I controricorrenti oppongono in via pregiudiziale il giudicato ed a tal fine espongono che contro lo stesso avviso di accertamento erano stati opposti tre ricorsi tutti e tre decisi in senso favorevole ai contribuenti con tre distinte sentenza della Commissione tributaria provinciale di Latina. L’Ufficio aveva appellato solo una di tali sentenze, sicchè sulle altre si sarebbe formato il giudicato il quale – si legge nel ricorso – era estensibile anche agli attuali contro ricorrenti ai sensi dell’art. 1306 cod. civ.. L’eccezione è inammissibile e comunque infondata. In primo luogo risulta, dalla narrazione dello svolgimento del processo contenuta nel ricorso (la sentenza impugnata e il controricorso non contengono invece tale narrazione e comunque sono silenti sul punto) che tale eccezione era stata già espressamente sollevata davanti alla Commissione tributaria regionale, la quale, avendo deciso sul merito, l’ha implicitamente respinta, seppure senza motivazione (la pronunzia è peraltro tutta connotata dal carattere meramente apparente della sua motivazione). Ne consegue che per riproporre l’eccezione di giudicato, gli attuali contro ricorrenti – che non hanno censurato la sentenza impugnata per omessa pronunzia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. – avrebbero dovuto proporre ricorso incidentale contro il rigetto implicito dell’eccezione di giudicato, non essendo sufficiente la mera riproposizione dell’eccezione stessa ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. peraltro non applicabile nel giudizio di cassazione.

Deve peraltro rilevarsi che i ricorrenti – i quali sono chiamati a rispondere della pretesa tributaria in esame quali eredi di C. V. – non hanno opposto la preclusione da giudicato, ma l’estensione dello stesso ai sensi dell’art. 1306 cod. civ.. Tale norma riguarda le obbligazioni solidali e gli eredi non rispondono solidalmente dell’imposta dovuta dal loro dante causa, ma solo pro quota ai sensi dell’art. 1295 cod. civ.. Le sentenze invocate (nn. 240 e 241), non prodotte insieme al controricorso ma presenti nei fascicoli di parte, risultano emesse, contrariamente a quanto detto nel controricorso, nei confronti della s.a.s di Fabio e Roberto Cerreto, che è soggetto diverso dagli attuali contro ricorrenti rispetto ai quali non è ipotizzabile alcun rapporto di solidarietà.

Deve quindi escludersi sia la preclusione da giudicato sia l’opponibilità di esso ex art. 1306 cod. civ..

Nella parte finale del controricorso viene eccepito il giudicato anche con riferimento ad una sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma, sezione di Latina, n. 393/39/06 che si assume passata in giudicato per tardività del ricorso contro di essa proposta dall’Agenzia delle entrate. Con sentenza in pari data viene respinta l’eccezione di inammissibilità di detto ricorso con conseguente infondatezza – a priori – dell’eccezione di giudicato qui in esame.

Esaminando ora il merito del motivo di censura formulato dall’Agenzia delle entrate esso deve essere dichiarato manifestamente fondato.

Come ripetutamente affermato da questa sezione (tra le tante Cass. n. 8041/2008 e n. 4589/2009), in presenza di accertamenti bancari, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 (per l’IVA) o del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 (per l’imposta sul reddito), si verifica una inversione dell’onere della prova, dato che è, appunto, il contribuente che deve dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione, o perchè egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni o perchè (Cass. n. 9573/2007, n. 1739/07, n. 28324/07) non sono fiscalmente rilevanti in quanto non si riferiscono ad operazioni imponibili: tale disciplina stabilisce una presunzione legislativa, pur se juris tantum, correlata ad una valutazione di rilevante probabilità, che il contribuente si avvalga di tutti i conti di cui possa disporre per le rimesse ed i prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività;

nei casi previsti dalle norme in esame (Cass. n. 16837/2008), l’onere dell’amministrazione di provare la sua pretesa è, dunque, soddisfatto, per volontà di legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari.

Nella specie, come emerge dalla precedente narrativa ed in particolare dalla lettura delle pur carenti sentenze di merito, è del tutto evidente che i dati relativi ai movimenti bancari accertati dalla Guardia di finanza non sono stati contestati e che i contribuenti non hanno dato in giudizio alcuna prova specifica della loro estraneità rispetto alle attività di impresa ovvero della loro presa in considerazione della contabilità aziendale. Le deduzioni che a quest’ultimo riguardo essi espongono nel controricorso sono sostanzialmente fuori tema e quindi non sono idonee a tal fine. Così è per quanto riguarda i registri di carico e scarico del carburante e per il “mancato scorporo dell’IVA”, mentre la deduzione relativa al “valore” delle risultanze dei conti correnti bancari è semplicemente in contrasto con la presunzione stabilita dalla disciplina legislativa.

Il ricorso deve quindi essere accolto e, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito mediante il rigetto dell’opposizione accertamento proposta dagli attuali controricorrenti.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza mentre possono essere compensate per giusti motivi quelle relative ai gradi di merito.

P.Q.M.

– accoglie il ricorso e di conseguenza cassa la sentenza impugnata:

– rigetta nel merito l’opposizione all’accertamento proposta dalla parte contro ricorrente;

– condanna i contro ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 6,000 oltre ad Euro 200 per esborsi, con compensazione delle spese relative ai gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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