Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22254 del 25/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. un., 25/09/2017, (ud. 12/09/2017, dep.25/09/2017),  n. 22254

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26443-2016 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio da:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, con ordinanza n.

5197/2016 depositata il 10/11/2016 nella causa tra:

M.T.;

– ricorrente non costituitasi in questa fase –

contro

COMUNE DI VOLLA;

– resistente non costituitosi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

UMBERTO DE AUGUSTINIS, il quale ha chiesto che sia affermata la

giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., M.T. convenne il Comune di Volla innanzi al Tribunale ordinario di Nola, chiedendo che fosse dichiarata l’illegittimità dell’ordinanza di sgombero e degli atti consequenziali emessi dall’ente convenuto relativamente ad un alloggio di edilizia popolare abusivamente occupato e facente parte del patrimonio disponibile del comune.

Il Tribunale di Nola, dopo aver sospeso l’efficacia esecutiva dell’ordinanza impugnata, con sentenza del 9.9.2014 dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.

2. – Riassunta la causa dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania, quest’ultimo, con ordinanza del 10.11.2016, sollevò conflitto negativo di giurisdizione, richiedendo d’ufficio il regolamento di giurisdizione ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3, e rimettendone la decisione alle Sezioni Unite di questa Corte.

Le parti, che ebbero rituale comunicazione dell’ordinanza del T.A.R., non hanno svolto attività difensiva.

Il Procuratore Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, in tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento, adottato dall’amministrazione comunale, col quale si ordini il rilascio di immobili ad uso abitativo occupati senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge (L.R. Campania 2 luglio 1997, n. 18, art. 30) e non come esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; tale principio vale anche qualora sia dedotta l’illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l’alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull’esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass., Sez. Un., 07/07/2011, n. 14956).

Il Collegio ritiene di dover dare continuità al richiamato principio di diritto, dovendo ritenersi che l’occupante un alloggio popolare, nell’opporsi al provvedimento di rilascio emesso dall’amministrazione comunale sul presupposto che l’immobile sia occupato senza titolo, agisce a tutela del proprio preteso diritto soggettivo al godimento dell’alloggio (cfr. anche Cass., Sez. Un., 07/03/2002, n. 3389) e che l’amministrazione, nell’adottare il detto provvedimento di rilascio, pone in essere un provvedimento vincolato, imposto dalla legge in presenza dei presupposti indicati dalla norma (nella specie la L.R. Campania 2 luglio 1997, n. 18, art. 30), al quale è estraneo l’esercizio di discrezionalità amministrativa.

2. – Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia per cui è causa.

Conseguentemente, va cassata la sentenza del Tribunale di Nola che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con rimessione delle parti dinanzi a quest’ultimo.

Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di regolamento, non avendo le parti svolto attività difensiva.

PQM

 

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la sentenza emessa dal Tribunale di Nola il 9 settembre 2014; rimette le parti dinanzi al giudice ordinario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA