Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22254 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 14/10/2020), n.22254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1836-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3253/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 28/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente proponeva ricorso avverso cartella di pagamento per recupero credito d’imposta per l’anno 2004 e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso;

la Commissione Tributaria Regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate in quanto l’Agenzia delle entrate ha provveduto alla notifica dell’atto di impugnazione a mezzo del servizio postale e ha depositato, anzichè la ricevuta di spedizione, un foglio formato dall’Agenzia delle entrate con un timbro privo della sottoscrizione del referente delle Poste italiane e quindi non idoneo a provare che in quella data l’appello fosse stato depositato presso l’Ufficio postale; inoltre il plico risulta restituito al mittente per compiuta giacenza e sulla stessa risulta che il destinatario era stato avvisato della giacenza del plico presso l’Ufficio postale in data 18 giugno 2015;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre il contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53, in quanto l’Ufficio ha documentato, tramite l’elenco delle raccomandate, che reca la data e il timbro dell’ufficio postale, che l’appello è stato spedito il 17 giugno 2015 cosicchè l’appello sarebbe ammissibile dato che il termine per l’impugnazione scadeva il 22 giugno 2015 e inoltre l’Agenzia si è costituita entro 30 giorni dalla spedizione della raccomandata, ossia in data 8 luglio 2015;

con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53, e dell’art. 149 c.p.c., in quanto la tempestività dell’appello è validamente dimostrata anche attraverso la copia della busta contenente l’appello che è stata restituita al mittente per compiuta giacenza, depositata in giudizio e gli stessi giudici della CTR affermano che risulta che il destinatario era stato avvisato della giacenza del plico presso l’Ufficio postale in data 18 giugno 2015, mentre la CTR ritiene che il compimento della notifica per l’appellante si abbia con il perfezionamento della compiuta giacenza e non con la spedizione dell’avviso dell’inizio di tale giacenza.

Entrambi i motivi di impugnazione sono fondati.

Con riferimento al primo motivo di impugnazione, occorre dapprima ricordare che, secondo questa Corte, nel giudizio tributario la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale (Cass. 29 settembre 2017, n. 22878); nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell’elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poichè la veridicità dell’apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d’identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam (Cass. 4 giugno 2018, n. 14163).

Nel caso di specie si rileva che l’elenco di trasmissione delle raccomandate, munito del timbro datario delle Poste, reca la data del 17 giugno 2015, data del resto coerente con quella del successivo 18 giugno 2015 in cui la stessa CTR attesta che il destinatario dell’appello era stato avvisato della giacenza del plico presso l’Ufficio postale: in ogni caso è evidente che, rispetto all’adempimento avvenuto in quest’ultima data, adempimento che presuppone la spedizione dell’appello, quest’ultima deve essere avvenuta in una data anteriore (o al limite nella stessa data).

Anche il secondo motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte, al fine di stabilire l’esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita a mezzo posta, inclusa l’ipotesi in cui l’atto sia stato depositato presso l’ufficio postale per assenza del destinatario e sia stata spedita la lettera raccomandata contenente l’avviso di tentata notificazione, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall’avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell’esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato (Cass. n. 15374 del 2018) e nel caso di specie la CTR afferma che il plico risulta restituito al mittente per compiuta giacenza e sulla stessa risulta che il destinatario era stato avvisato della giacenza del plico presso l’Ufficio postale in data 18 giugno 2015: ebbene, poichè la CTR utilizza l’espressione “il destinatario era stato avvisato” essa non può che fare riferimento all’avviso di ricevimento: peraltro, secondo questa Corte, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale e con riguardo alle ipotesi di mancata consegna del piego per temporanea assenza del destinatario, ovvero mancanza, rifiuto o inidoneità della persona abilitata a riceverlo, la notificazione si perfeziona, per il notificante, nel momento in cui il piego (non potuto consegnare) viene depositato presso l’ufficio postale, (Cass., SU, n. 137 del 2000 e n. 5821 del 2002), ossia un momento sicuramente anteriore rispetto a quello dell’avviso di ricevimento.

Ritenuto dunque fondati entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

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