Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22254 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 05/09/2019), n.22254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24741-2018 proposto da:

F.J., elettivamente domiciliato presso l’avv. Marco Esposito,

dal quale è rappresentato e difeso con procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t. – COMMISSIONE

TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

DI MILANO (OMISSIS), PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL

TRIBUNALE DI MILANO;

– intimati –

avverso il decreto N. 53880/2017 del TRIBUNALE di MILANO, depositato

il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con decreto del 17.5.2018, il Tribunale di Milano rigettò il ricorso proposto da F.J.- cittadino della Nigeria- avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale di diniego della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, osservando che: non sussistevano i presupposti per fissare l’udienza di comparizione del ricorrente in presenza del verbale dell’audizione innanzi alla suddetta Commissione; non ricorrevano altresì i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e del permesso umanitario.

Il F. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Non si è costituito il Ministero.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la nullità del decreto impugnato per la mancata audizione del ricorrente in mancanza della relativa videoregistrazione

Il motivo è fondato.

Il Tribunale ha ritenuto che dal disposto dell’art. 35-bis, commi 10 e 11, non sia desumibile alcun automatismo tra la mancanza di videoregistrazione e necessità indefettibile di fissazione dell’udienza o di rinnovo dell’audizione, attesa la sufficienza della verbalizzazione delle dichiarazioni dinanzi alla Commissione territoriale, in mancanza della videoregistrazione che non aveva potuto essere eseguita per motivi tecnici.

Il collegio ritiene che, in conformità del consolidato orientamento di questa Corte, sia da affermare il principio di diritto secondo cui nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale norma è immediatamente efficace ed applicabile fin dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, non influendo su tale immediatezza operativa la vacatio legis riguardante l’obbligo di videoregistrazione delle dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione territoriale. Inoltre, va osservato che il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 14, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. c), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, sotto la rubrica “Verbale del colloquio personale”, colloquio contemplato in via generale dallo stesso D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 12, stabilisce al comma 1 che: “Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana”, aggiungendo al comma 7 che “Quando il colloquio non può essere videoregistrato, per motivi tecnici o nei casi di cui al comma 6 bis (ossia su istanza del richiedente: n.d.r.), dell’audizione è redatto verbale sottoscritto dal richiedente e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo”.

Ora, nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale (Cass., n. 17717/18; ord. n. 27182/18).

Tale interpretazione è resa evidente delle intenzioni del legislatore che ha previsto l’udienza quale elemento centrale del procedimento giudiziale, necessaria ogniqualvolta non sia documentato il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale (Cass., ord. n. 32029/18).

Per quanto esposto, il decreto impugnato va cassato, in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Milano, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato. Rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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