Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22254 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20456-2015 proposto da:

VELLETRI SERVIZI SPA, in persona del Direttore generale e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI MONTE FIORE 22, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

GATTAMELATA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ AGRICOLA GENAGRICOLA – GENERALI AGRICOLTURA S.P.A.

DENOMINATA GENAGRICOLA SPA, in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SIMONETTA ROTTIN,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI VELLETRI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 291/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, del 30/09/2014 depositata il 26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito l’Avvocato Renzo Cuonzo per delega dell’Avvocato Stefano

Gattamelata, difensore della ricorrente che chiede l’accoglimento

del ricorso;

udito l’Avvocato Simonetta Rottin difensore della controricorrente

che si riporta al controricorso e alla memoria.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., a seguito della quale parte controricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 291/1/2015, depositata il 26 gennaio 2015, non notificata, la CTR del Lazio ha accolto l’appello proposto dalla Genagricola S.p.A. nei confronti della Velletri S.p.A. e del Comune di Velletri per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Roma, che aveva solo parzialmente accolto, relativamente alla non debenza d’interessi e sanzioni, il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2009 notificato dalla Velletri S.p.A. per conto del Comune di Velletri, relativamente a terreni di proprietà della contribuente qualificati come aree edificabili a seguito di variante al PRG del 29.12.2000, successivamente approvata. La sentenza della CTR ha ritenuto l’atto nullo per mancata allegazione ad esso della delibera c.d. di determina della concessionaria per la riscossione, che aveva stabilito i parametri per la determinazione del tributo, in quanto avente natura di atto privato.

Avverso detta pronuncia la Velletri S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la contribuente.

L’intimato Comune di Velletri non ha svolto difese.

Il primo motivo, con il quale la società ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 5, lett. b) punto 3) della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1 è manifestamente fondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto che la c.d. determina della concessionaria della riscossione alla quale – come è in fatto incontroverso, è stato demandata anche la potestà di accertamento quanto ai tributi del Comune di Velletri – avesse natura di atto privato, come tale non conoscibile dal destinatario contribuente.

Posto che la legittimità dell’attribuzione alla concessionaria dello stesso esercizio del potere di accertamento non risulta in alcun modo contestata nè davanti al giudice amministrativo in sede d’impugnazione dell’atto con il quale l’ente locale ha esercitato la potestà regolamentare in materia attribuitagli dal menzionato D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 5, nè in via incidentale dinanzi allo stesso giudice tributario in sede dì’impugnazione dell’avviso di accertamento notificato alla contribuente per l’ICI dovuta su terreno edificabile, deve ritenersi che la stima dei valori quanto alla determinazione della base imponibile per le aree di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5 sia assolutamente equiparabile alle delibere comunali in materia, che quali atti amministrativi a contenuto generale, non sono soggette all’obbligo di allegazione ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 1 al fine di assicurare il soddisfacimento del requisito motivazionale dell’atto (tra le molte, quanto alle delibere comunali, cfr., più di recente, Cass. sez. 5 13 giugno 2012, n. 9601; Cass. sez. 5, ord. 25 luglio 2012, n. 13105; Cass. sez. 5, nn. 1295, 1296, 1297 e 1298 del 26 gennaio 2015; Cass. sez. 6-5, ord. 18 luglio 2016, n. 14676).

Le considerazioni critiche svolte dalla controricorrente, con la memoria depositata in atti, alla relazione ex art. 380 bis c.p.c., il cui contenuto si è innanzi riportato, non ne inficiano le conclusioni che il collegio condivide, osservando altresì che la delibera di determinazione della stima dei valori costituisce autolimitazione dei poteri comunali di accertamento, tanto che basta menzionarla (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 18 febbraio 2014, n. 3757) e può anzi addirittura mancare, senza pregiudizio per il potere impositivo (Cass. sez. 5, 30 dicembre 2015, n. 26077), integralmente delegabile al concessionario in house (Cass. sez. 5, 19 marzo 2010, n. 6672).

In accoglimento del primo motivo di ricorso – ciò che comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi – la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR del Lazio che, uniformandosi al principio di diritto innanzi menzionato, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, a diversa sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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