Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22253 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 14/10/2020), n.22253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1661-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.C., PAT 2SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 4907/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di liquidazione di imposta ed irrogazione delle sanzioni con il quale, in relazione all’omessa registrazione della sentenza civile n. 3525/2015 del tribunale di Catania del 14 ottobre 2005, determinava in 21.252 Euro, compresi gli accessori, l’omesso versamento dell’imposta di registro in misura proporzionale;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva l’appello della parte contribuente basandosi su quanto statuito da Cass. n. 10588 del 2007, ossia che la sentenza che, in accoglimento dell’opposizione allo stato passivo, riconosca la natura privilegiata di un credito fatto valere nella procedura fallimentare, ed ammesso in via chirografaria dal giudice delegato, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. d), della parte I della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: essa, infatti, incide esclusivamente sul profilo qualitativo del credito, determinando un mutamento della sua posizione nella graduatoria dello stato passivo, in quanto l’ammontare ed il titolo, che rappresentano gli unici aspetti rilevanti ai fini dell’imposta in esame, risultano già determinati per effetto del decreto di ammissione, con la conseguenza – afferma la CTR che “non ha rilevanza, ai fini della determinazione dell’imposta dovuta per la registrazione delle sentenze che decidono sull’opposizione allo stato passivo, la circostanza che sia stata pagata o meno l’imposta di registro relativa al decreto di ammissione del credito al passivo”;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 8 e 22 in quanto l’imposta di registro relativa alla sentenza che decida sull’opposizione allo stato passivo non può essere pagata in misura fissa prescindendo dalla circostanza relativa al se sia stata pagata l’imposta di registro in misura proporzionale relativa allo stesso credito per il decreto di ammissione allo stato passivo.

Il motivo è fondato.

Infatti, secondo questa Corte, proprio secondo quanto statuito nella sentenza della Cassazione citata dalla CTR n. 10588 del 2007 (confermata da Cass. n. 21310, 14146 e 14816 del 2013), la sentenza che, in accoglimento dell’opposizione allo stato passivo, riconosca la natura privilegiata di un credito fatto valere nella procedura fallimentare, ed ammesso in via chirografaria dal giudice delegato, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. d), della parte I della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: essa, infatti, incide esclusivamente sul profilo qualitativo del credito, determinando un mutamento della sua posizione nella graduatoria dello stato passivo, in quanto l’ammontare ed il titolo, che rappresentano gli unici aspetti rilevanti ai fini dell’imposta in esame, risultano già determinati per effetto del decreto di ammissione; d’altronde, essendo quest’ultimo assoggettato ad imposta in misura proporzionale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), di detta tariffa. l’applicazione della medesima disposizione, ovvero di quella di cui all’art. 9 della tariffa, alla sentenza in questione, comporterebbe una duplicazione o una triplicazione dell’imposta, in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, capacità contributiva e difesa giurisdizionale, oltre che con la funzione dell’imposta di registro, che nella specie assume la natura di corrispettivo per il servizio complesso della registrazione.

La CTR non si è attenuta ai suddetti principi laddove, trascurando il contenuto della seconda parte della massima citata (il decreto di ammissione è assoggettato all’imposta di registro in misura proporzionale) ha affermato che “non ha rilevanza, ai fini della determinazione dell’imposta dovuta per la registrazione delle sentenze che decidono sull’opposizione allo stato passivo, la circostanza che sia stata pagata o meno l’imposta di registro relativa al decreto di ammissione del credito al passivo”, in tal modo mostrando di non aver colto la ratio dei principi di diritto nel loro complesso, che richiedono il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa purchè però sia stata già pagata quella in misura proporzionale relativamente al decreto di ammissione del credito allo stato passivo.

Ritenuto dunque fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

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