Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22253 del 05/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 05/09/2019), n.22253
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 24441-2018 proposto da:
M.A.R., elettivamente domiciliato presso l’avv. Luca
Froldi dal quale è rappresentato e difeso, con procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro
pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. R.G. 1336/2018 del TRIBUNALE di ANCONA,
depositata il 04/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAIAZZO
ROSARIO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Con ordinanza emessa il 4.7.2018, il Tribunale di Ancona rigettò il ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della domanda dli riconoscimento della protezione internazionale e del permesso umanitario proposta da M.A.R.- cittadino del Bangladesh-, osservando che: le dichiarazioni rese dal ricorrente, anche laddove credibili, erano confinate nei limiti di una vicenda privata e di miglioramento socio-economico; come risultava dai report internazionali esaminati la situazione del Paese di provenienza non configurava i presupposti dello status di rifugiato, nè della protezione sussidiaria, non emergendo violenza diffusa con rischio concreto per il ricorrente; non ricorreva neppure la situazione di vulnerabilità ai fini del permesso di soggiorno.
Il M. ricorre in cassazione formulando due motivi di ricorso. Resiste il Ministero con controricorso.
Diritto
RITENUTO
CHE:
Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in quanto il Tribunale ha fondato la decisione sui soli verbali di audizione del ricorrente, omettendo di verificare la veridicità di quanto esposto innanzi alla Commissione territoriale.
Con il secondo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), avendo il Tribunale escluso i presupposti del permesso umanitario, ritenendo erroneamente che le vicende narrate dal ricorrente riguardassero la sola sfera privata e senza considerare la grave situazione socio-economica in cui versava il Bangladesh.
Il primo motivo è inammissibile poichè il ricorrente, pur premettendo di essere stato sentito dal Tribunale, ha genericamente lamentato che il giudice aveva omesso di verificare la veridicità dei fatti da lui narrati, senza attivare i poteri istruttori ufficiosi di accertamento in ordine ai presupposti della protezione internazionale ed umanitaria.
Invero, il ricorrente non ha censurato la specifica motivazione afferente alle fonti esaminate, pur avendo lamentato l’omessa attivazione dei poteri istruttori d’ufficio.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile poichè tendente ad una generica critica del decreto del Tribunale- peraltro riferita ad una irrilevante “fuga economica” del ricorrente- che ha chiaramente escluso i presupposti della protezione sussidiaria ed umanitaria, applicando correttamente il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), illustrando il contenuto dei report internazionali utilizzati.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 2100,00 oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019