Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22253 del 04/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 04/08/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 04/08/2021), n.22253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20129-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, MATANO Giuseppe, LELIO

MARITATO,ANTONINO SGROI;

– ricorrenti – principali –

contro

A.L., F.L., M.S., tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO BOER, che li rappresenta e difende unitamente

agli avvocati LUCIANO GIORGIO PETRONIO, MAURO MAZZONI;

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO

MARITATO, GIUSEPPE MATANO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 1123/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 08/08/2014 R.G.N. 558/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Con sentenza del 8.10.14 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del 2009 del tribunale di Parma che aveva dichiarato illegittima l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento notificata dall’INPS ai signori A., F. e M., ritenendo non dovuta l’iscrizione alla gestione commercianti da parte dei predetti quali soci lavoratori di srl (iscritti alla gestione separata in quanto anche amministratori della srl), in difetto di prova della partecipazione abituale e prevalente dei soci medesimi al lavoro aziendale in compiti eccedenti le attività di amministrazione.

In particolare, la sentenza ha ritenuto l’apporto dei soci legato ad aspetti organizzativi di gestione e manutenzione e riconducibile ai compiti di amministrazione e comunque assolutamente non prevalente rispetto ad altri fattori produttivi.

Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, cui resistono con controricorso i contribuenti, che propongono ricorso incidentale condizionato per tre motivi, rispetto ai quali l’INPS è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con l’unico motivo del ricorso principale, l’INPS denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208, come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, (conv. con L. n. 122 del 2010), in relazione all’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che, ricevendo attuazione l’attività sociale mediante la collaborazione di numerose persone e non potendo definirsi l’apporto produttivo dell’attività di istruttore posta in essere dall’odierno controricorrente assolutamente prevalente rispetto agli altri fattori produttivi, non potessero in specie riscontrarsi i presupposti per la sua iscrizione presso la Gestione commercianti.

Con ricorso incidentale condizionato si deduce, con il primo motivo, – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208 (come interpretato del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11 convertito in L. n. 122 del 2010) e vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere trascurato l’assenza dei requisiti per la doppia iscrizione.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione della L. n. 1 del 1948 e della L. n. 87 del 1953, art. 23 per non aver sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11 per la disparità di trattamento e la lesione del diritto al lavoro che esso produce.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione del D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 1 in relazione D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, per avere trascurato il carattere sportivo e non commerciale della attività della srl.

Il ricorso principale è fondato.

Questa Corte, in pronuncia (Cass. Sez. L, ord. n. 1882 del 29.1.20) resa tra l’INPS ed uno degli attuali ricorrenti ed avente ad oggetto la medesima questione, ha già osservato che, in tema di iscrizione alla Gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività del socio di s.r.l. sono da riferire all’attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all’impresa, al netto dell’attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), atteso che tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l’elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell’area di applicazione della norma tutti i casi in cui l’attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell’impresa (Cass. n. 4440 del 2017, cui ha dato seguito, tra le numerose altre, Cass. n. 19273 del 2018).

Non essendosi la Corte di merito attenuta all’anzidetto principio di diritto, il motivo di censura del ricorso principale si rivela fondato.

Per contro, deve ritenersi inammissibile il ricorso incidentale, siccome proposto dalla parte che era riuscita totalmente vittoriosa nel merito e su questioni che nella decisione di merito erano rimaste del tutto assorbite, avendo la Corte territoriale attinto la ratio decidendi da altre questioni ritenute di carattere decisivo, con conseguente inconfigurabilità di alcuna soccombenza.

In accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, innanzi alla quale ben potranno, se del caso, essere riproposte anche le questioni oggetto del ricorso incidentale.

Il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

In considerazione della declaratoria d’inammissibilità del loro ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso stesso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021

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