Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22252 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 05/09/2019), n.22252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24425-2018 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato presso l’avvocato LUCA

FROLDI, dal quale è rappresentato e difeso, con procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 850/2018 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 20/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere relatore Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto, del 20.7.18, il Tribunale di Ancona rigettò l’impugnazione proposta da K.M.- cittadino gambiano- avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e, in subordine, del permesso umanitario, osservando che: il ricorrente non aveva allegato di essere affiliato politicamente o di aver preso parte ad associazioni per i diritti civili o di aver subito persecuzioni o trattamenti inumani; dal rapporto COI dell’EASO del dicembre 2017 non emergevano elementi da cui desumere la sussistenza di una grave e individuale minaccia nei confronti del ricorrente poichè quest’ultimo aveva riferito solo di un evento e comunque di episodi privi di idoneità lesiva specifica; non erano stati allegati o provati elementi relativi alla vulnerabilità del ricorrente nel caso di rimpatrio, nè erano state segnalate situazioni socio-politiche nel Gambia da poter compromettere l’esercizio dei diritti umani.

Il K. ricorre in cassazione formulando due motivi.

Non si è costituito il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 251 del 2007, in quanto il Tribunale aveva omesso di sentire il ricorrente al fine di verificare la veridicità dei fatti dallo stesso riferiti, fondando la decisione impugnata solo sulle dichiarazioni rese innanzi alla Commissione territoriale, senza espletare gli accertamenti istruttori ufficiosi.

Con il secondo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), poichè nel Paese di provenienza del ricorrente vi era violenza diffusa da concretizzare un pericolo attuale per l’incolumità di quest’ultimo.

Il primo motivo è inammissibile poichè il ricorrente, pur premettendo di essere stato sentito dal Tribunale, ha genericamente lamentato che lo stesso giudicante aveva omesso di verificare la veridicità dei fatti da lui narrati, senza attivare i poteri istruttori ufficiosi di accertamento in ordine ai presupposti della protezione internazionale ed umanitaria, omettendo peraltro censurare la specifica motivazione invece adottata al riguardo nel decreto impugnato.

Il motivo è comunque infondato, atteso che il Tribunale ha pronunciato utilizzando un recente report internazionale.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile poichè tendente al riesame dei fatti, vertendo su una generica critica del decreto del Tribunale che ha chiaramente escluso i presupposti della protezione sussidiaria ed umanitaria, in applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), utilizzando i report internazionali.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero intimato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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