Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22251 del 14/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 14/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 14/10/2020), n.22251
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1239-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1609/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA, depositata il 21/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
RILEVATO
che:
la parte contribuente impugnava l’avviso di liquidazione per il recupero a tassazione delle agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 604 del 1954 in relazione all’acquisto di un terreno agricolo, avviso emesso in quanto la parte contribuente non aveva esibito nei termini di tre anni il certificato definitivo attestante lo status di imprenditore agricolo-coltivatore diretto;
la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso del contribuente;
la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva il ricorso della parte contribuente, affermando che quest’ultima da un lato al momento della registrazione dell’atto di acquisto dei terreni aveva richiesto di voler beneficiare delle agevolazioni di cui alla L. n. 604 del 1954 (mediante la dichiarazione della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge) e dall’altro ha dichiarato di non aver mai ricevuto il certificato definitivo dall’Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari;
l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre il contribuente non si costituiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in
relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 3 e 4 e della L. n. 212 del 2000, art. 6 in quanto per ottenere l’agevolazione fiscale non è sufficiente la mera dichiarazione del possesso della qualifica di imprenditore agricolo, dovendo l’interessato, ex art. 4 cit., presentare all’Ufficio del registro entro il termine perentorio e avente natura decadenziale di tre anni dalla registrazione, il certificato definitivo;
considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 3 e 4 in quanto la parte contribuente non ha mai dedotto nè provato di aver richiesto tempestivamente il certificato;
ritenuto che i motivi, in quanto logicamente strettamente connessi tra loro, possono essere affrontati congiuntamente;
considerato che, secondo questa Corte:
in tema di agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina, il contribuente può avvalersi della facoltà di chiedere l’applicazione provvisoria dei benefici contemplati dalla L. n. 604 del 1954 al momento della registrazione dell’atto, presentando l’attestazione di cui all’art. 4, comma 1, della detta legge, ma deve, nel previsto termine di decadenza di tre anni, produrre il certificato definitivo, attestante il possesso dei requisiti prescritti, verificandosi, nel caso in cui non effettui tale produzione nel termine indicato, una condizione risolutiva dei benefici anticipatamente ottenuti, integrata la quale l’Ufficio può richiedere il pagamento delle imposte nella misura ordinaria (Cass. 14 novembre 2018, n. 29293; Cass. 8 febbraio 2018, n. 2941; Cass. 26 luglio 2016, n. 15489);
in tema di agevolazioni tributarie, l’onere del contribuente di produrre entro il termine di tre anni dalla registrazione dell’atto la certificazione attestante la sussistenza dei requisiti per usufruire dei benefici previsti in favore della piccola proprietà contadina dalla L. n. 604 del 1954 non può essere assolto mediante la produzione di essa in giudizio dopo il decorso di tale termine, poichè lo stesso è previsto a pena di decadenza e le norme agevolative in materia fiscale sono di stretta interpretazione (Cass. 5 luglio 2018, n. 17642);
l’intempestiva presentazione del certificato definitivo di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 3, determina la decadenza dal beneficio fiscale, a meno che il contribuente non dimostri la circostanza – della cui prova e, prima ancora, allegazione, non c’è (come anche nel caso di specie) menzione nella narrativa della sentenza gravata – che il ritardo nella presentazione del certificato sia imputabile alla condotta colpevole dell’amministrazione competente al rilascio del certificato stesso (Cass. n. 26190 del 2015, n. 21980 del 2014, n. 9159 del 2010, 10406 del 2011);
ritenuto che la CTR non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha ritenuto per un verso, implicitamente e apoditticamente, che tale termine potesse anche non essere rispettato e per un altro verso che – nel non preoccuparsi di evidenziare in quale momento la parte contribuente abbia fatto richiesta del certificato e nel non esplicitare i motivi del mancato rilascio – non spetti al contribuente l’onere della prova che il ritardo nella presentazione del certificato sia imputabile alla condotta colpevole dell’amministrazione competente al rilascio del certificato stesso;
ritenuto pertanto che i motivi sono entrambi fondati e che dunque il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020