Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22251 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2019, (ud. 05/03/2019, dep. 05/09/2019), n.22251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 29079-2018 proposto da:

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIAN PIO PAPA;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA LA PRIMAVERA III A R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 16704/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 25/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

P.V. aveva proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale della sentenza di questa Corte n. 16704/2018, pronunciata tra lo stesso P. e la Cooperativa La Primavera III a r.l., relativamente alla statuizione in punto di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis. Chiariva il ricorrente che il Supremo Collegio aveva emesso sentenza di condanna in quanto aveva rilevato il mancato deposito del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A riguardo specificava che, pur essendo stato ammesso dal C.O.A di Napoli al suddetto beneficio con Delib. 16 novembre 2016, non aveva provveduto a depositare il suddetto documento presso la cancelleria della Corte di Cassazione, ritenendo, in buona fede, di non essere tenuto a farlo, stante la dicitura inserita nella lettera di accompagnamento del decreto di ammissione, secondo la quale quest’ultimo era trasmesso direttamente all’Ufficio presso cui si sarebbe svolto il giudizio.

In ragione dell’erroneo presupposto su cui era dunque basata la statuizione della Corte, era richiesta la correzione dell’errore materiale in cui era incorsa, atteso il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che, per errore scusabile, non era stato depositato.

La Cooperativa rimaneva intimata.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Questa Corte ha costantemente affermato che “Deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile “ictu oculi”” (tra le altre Cass.n. 19601/2011).

Nel caso di specie alcuna divergenza esiste tra pensiero del giudice e sua manifestazione in sede di scrittura, in quanto, per stessa ammissione del ricorrente, la statuizione relativa al mancato deposito del decreto di ammissione al gratuito patrocinio corrispondeva all’esatta verità della situazione processuale, rispetto alla quale lo stesso ricorrente aveva dichiarato di non aver provveduto a depositare il suddetto documento presso la cancelleria della Corte di Cassazione. La decisione assunta è diretta conseguenza di tale circostanza. Pertanto alcun errore è in ciò riscontrabile. Il ricorso risulta quindi inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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