Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22250 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 26/10/2011), n.22250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTAIRA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22318/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

BAUMER ELECTRIC AG. in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 11, presso lo

studio dell’avvocato SALVINI LIVIA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CIPOLLA GIUSEPPE MARIA, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/2006 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 05/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di accertamento notificato il 22 dicembre 2003, l’Agenzia delle entrate negava alla Baumer Eletric AG il rimborso del credito IVA per l’anno 1998, chiedeva la restituzione dell’imposta già rimborsata (Euro 49.579,86) alla contribuente in forza del solo quadro VR e le irrogava sanzioni (Euro 74.369,79) per illegittima detrazione d’imposta e omessa dichiarazione annuale. La società impugnava l’avviso dinanzi alla CTP di Milano, che rigettava il ricorso.

Indi, con sentenza del 5 aprile 2006, la CTR – Lombardia ha accolto l’appello della contribuente e annullato l’avviso di accertamento.

Ha motivato la decisione ritenendo che: a) ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38 bis, il modello VR valeva come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati e ai fini dei rimborsi; b) a parte alcuni dati di natura statistica, i dati anagrafici e liquidativi contenuti nel modello VR erano gli stessi riportati nel quadro VL della dichiarazione annuale; c) la dichiarazione annuale, dunque, non poteva dirsi omessa ma solo incompleta e legittimava, tra l’altro, il condono tombale con il versamento del 2% dell’imposta originariamente detratta, effettuato dalla contribuente con dichiarazione integrativa e preclusiva dell’azione ac-certatrice dell’amministrazione; d) la tesi della sostanziale equipollenza del modello VR alla dichiarazione annuale era stato accolto dall’amministrazione in via di autotutela per l’anno 1997.

Ha proposto ricorso per. cassazione, affidato a due motivi, l’Agenzia. La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

01. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 28 e 38 bis. Sostiene che l’inciso contenuto nell’art. 38 bis “vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati” attribuisce al modello VR tale valore ai soli fini dell’eventuale rimborso d’imposta, senza esonerare la parte contribuente dal presentare la dichiarazione annuale IVA, obbligatoria anche ai fini dei rimborsi.

02. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9. Sostiene che l’inciso contenuto nell’art. 38 bis cit. “vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati”, relativo alla domanda di rimborso presentata a mezzo del modello VR, non consente di ritenere che la presentazione di tale modello sia equipollente alla presentazione della dichiarazione annuale IVA e impone di considerare questa “omessa” e non semplicemente “incompleta”. Ne deriverebbe che il mancato versamento della somma di Euro 3000 per ogni annualità di dichiarazione omessa, dovuta ai sensi dell’art. 9, comma 8, e il pagamento di minor importo, previsto invece per i casi presentazione incompleta o irregolare, implicherebbe il mancato perfezionamento del c.d. condono tombale, con conseguente possibilità per l’amministrazione di effettuare accertamenti e recuperi.

03. I due motivi vanno esaminati congiuntamente. Secondo la giurisprudenza della Sezione, alla quale l’odierno Collegio intende dare continuità in assenza di motivi per discostarsene, il contribuente che, pur avendo annotato regolarmente tutte le fatture da cui scaturisca per lui il credito, abbia omesso di computarle nella dichiarazione annuale, perde il diritto a dette detrazioni, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28, comma 4, fermo però il diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza, in applicazione del citato Decreto, art. 30, comma 2 (v. tra le altre Cass. 21947/2007, 16477/2004, 1823/2001).

04. Tale principio vale anche in caso di avvenuto rimborso sulla scorta della sola presentazione del modello VR, e non anche della dichiarazione annuale. Sul punto la contribuente invoca la ben nota Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 60/E dell’8 maggio 2001, ampiamente condivisa in dottrina.

05. In estrema sintesi, l’odierno Collegio ritiene che, secondo le fondamentali pronunce di questa Corte del 20 gennaio 1997, n. 544, e del 17 aprile 1998, n.3916, non v’ è perdita del credito d’imposta nel caso in cui il contribuente, che abbia regolarmente annotato tutte le fatture dalle quali scaturisca per lui il credito e operato la relativa detrazione nelle liquidazioni periodiche, non presenti poi la dichiarazione annuale. Ciò perchè, in forza del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28, comma 4 (testo vigente ratione temporis), il diritto alla detrazione si perde solo quando questa non venga computata sia nel mese di competenza che in sede di dichiarazione annuale. Tale principio resta ampiamente condivisibile anche alla luce dell’evoluzione normativa in materia, attesa, in particolare, la possibilità di presentazione del modello VR e la reintroduzione dell’obbligo di presentazione delle dichiarazioni infrannuali.

06. Se, dunque, l’omissione della dichiarazione annuale non comporta – di per sè sola – la perdita del credito, non v’è ragione logica e giuridica per procedere al recupero della somma a titolo d’imposta già erogata dal concessionario, mettendo in moto il meccanismo previsto dal D.P.R. n. 443 del 1997, art. 1. Quest’ultima disposizione, infatti, richiede che, a seguito dell’esame della domanda di rimborso, sia verificata la non spettanza dello stesso per carenza dei requisiti di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30. In questo caso l’amministrazione notifica il diniego del rimborso (che, dunque, non viene effettuato) e il contribuente, a sua volta, in luogo del rimborso può computare il credito stesso in detrazione nelle successive liquidazioni.

07. Nella fattispecie, invece, il rimborso è stato già eseguito, e ciò costituisce indice rivelatore del fatto che l’ufficio, prima, e il concessionario, poi, hanno desunto, proprio dal modello VR, l’esistenza di almeno uno dei requisiti richiesti dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30. In conclusione, è da escludere che l’ufficio, adducendo unicamente ed esclusivamente ragioni di pura forma, possa pretendere, per ciò solo, la restituzione della, somma già rimborsata e senza rilievi sulla sua effettiva spettanza.

08. Tali conclusioni trovano riscontri nella dottrina, che, tra l’altro, ritiene che, “pure essendo il citato art. 28 già abrogato al momento della emanazione della citata risoluzione n. 60/2001”, conforme alla tesi sopra enunciata, “il principio in essa espresso può essere esteso anche alla situazione normativa attualmente vigente”.

09. Inoltre, va ricordato che, onde garantire la neutralità del tributo, la VI Direttiva CEE, art. 18 – 1, stabilisce che il diritto alla deduzione dell’IVA è subordinato solamente al possesso di una fattura compilata secondo le disposizioni a essa applicabili. Ne consegue che gli altri adempimenti formali sono dettati unicamente per esigenze riguardanti l’accertamento del tributo, senza intaccare sul piano fiscale sostanziale il credito del contribuente.

10. Ne deriva, poi, sotto l’aspetto sanzionatorio che non possa trovare applicazione la penalità prevista dal D.P.R. n. 471 all’art. 5, comma 5, e riservata ai soli casi di rimborso non spettante sotto il profilo sostanziale, atteso che la sanzione irrogabile è quella fissa stabilita dal comma 3. L’esistenza di un credito del contribuente, rilevante sul piano sostanziale della concreta definizione del rapporto tributario (cfr. Cass. 6134/2009), non esclude il dato storico dell’omessa dichiarazione annuale e, dunque, l’inosservanza di un adempimento formale dettato per l’accertamento del tributo.

11. Ciò non consente, comunque di chiudere ogni partita col fisco, anche sotto il profilo sanzionatorio, in forza del pagamento della sanatoria, quest’ultima oggetto specifico del secondo motivo. Non rileva tanto che il versamento del minor importo previsto per i casi presentazione incompleta o irregolare, in luogo della somma di Euro 3000 per ogni annualità di dichiarazione omessa, precluda o meno il condono tombale, quanto la sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2008. Essa ha dichiarato l’incompatibilità con il diritto comunitario della L. n. 289, art. 9, relativamente alla condonabilità dell’IVA, che realizzava automaticamente anche la esclusione di ogni accertamento fiscale e la estinzione delle sanzioni amministrative tributarie. Il che comporta, di per sè, il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente limitatamente alle sole sanzioni per omessa dichiarazione, fermo restando però il diritto al rimborso IVA. 12. In conclusione, disatteso il primo motivo e accolto il secondo nei limiti sopra indicati, va cassata la sentenza impugnata e, sussistendo i requisiti og-gettivi per decidere nel merito (art. 384 c.p.c.), va rigettato il ricorso introduttivo della contribuente limitatamente alle sole sanzioni per omessa dichiarazione, mentre resta confermato il diritto al rimborso IVA. 13. Nel complesso evolversi della vicenda processuale, anche alla luce della sopravvenuta giurisprudenza comunitaria, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di tutti i gradi.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo nei limiti indicati in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo limitatamente alle sanzioni per omessa dichiarazione;

compensa per intero le spese processuali di tutti i gradi.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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